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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49257/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza impugnata del 13 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.) contro l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza nella parte in cui consentiva a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. presso la Casa circondariale di L'Aquila di cucinare cibi anche al di fuori delle fasce orarie previste dal regolamento dell'istituto penitenziario.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l'illegittimità della previsione regolamentare, ritenendo che la individuazione di fasce orarie differenziate per la cottura degli alimenti non fosse funzionale alle esigenze sottese alle regole detentive riservate a coloro che sono ristretti ex art. 41-bis ord. pen.

Il Tribunale ha ricordato che, con la sentenza n. 186 del 2018, la Consulta ha rimosso il divieto di cottura dei cibi previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., in quanto deroga all'ordinario regime carcerario dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva, ed ha ritenuto che la previsione, riservata soltanto ad i detenuti assoggettati al regime speciale, di fasce orarie in cui, nell'istituto penitenziario di L'Aquila, è consentita la cottura di cibi, fosse in concreto esorbitante dall'esercizio dei poteri organizzatori dell'amministrazione, in quanto atto avulso dal perseguimento delle esigenze che connotano il regime differenziato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia - D.A.P., per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b) e 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che sul punto non esiste un diritto soggettivo del detenuto che permetta allo stesso di attivare la procedura ex art. 35-bis, e che la differenziazione trattannentale tra detenuti è giustificata dalla diversa organizzazione dei circuiti penitenziari.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ed esercizio da parte del giudice di una potestà riservata da organo amministrativo dello Stato perché il regolamento penitenziario attribuisce all'amministrazione la potestà di stabilire le modalità da osservare per cucinare; su tali scelte non vi è sindacato della magistratura di sorveglianza, se non sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, che nel caso di specie sono rispettate; il Tribunale avrebbe, pertanto, finito col sindacare nel merito una scelta discrezionale dell'amministrazione così esorbitando dai limiti dei propri poteri. 3: Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 9»--% come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi», la giurisprudenza di legittimità aveva, in un primo momento, ritenuto che la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui era permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., non involgesse l'esistenza del diritto soggettivo del detenuto - che era comunque garantito - ma costituisse mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile in quanto tale davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, Attanasio, n.m.).

Nella decisione n. 8560 si era affermato, in particolare, che non fosse in discussione il diritto di cuocere i cibi anche da parte dei detenuti in regime differenziato, né la possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva ex se in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva, ma che si fosse al cospetto di una mera modalità di esercizio in concreto di tale diritto che, sia pur con una regolamentazione definita, è suscettibile in ogni caso di ampia fruizione, ma pur sempre in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze che connotano la vita in comune in un istituto penitenziario.

2. La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha, invece, riconosciuto l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di cottura dei cibi, e, pur confermando l'indirizzo secondo cui la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, costituisce mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ha aggiunto che l'amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittimo con la sentenza n. 186 citata.

Secondo questa giurisprudenza, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato diventa il trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto; la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, infatti, legittima, se non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni (Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc.

Gallo, Rv. 280532: "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio").

3. L'orientamento giurisprudenziale sub 2., poi, è stato ulteriormente perfezionato da successive pronunce di legittimità.

A fronte di incertezze applicative da parte dei Tribunali di sorveglianza, le decisioni successive hanno, infatti, precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma la individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate senza ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc.

Crea, n.nn.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc.

Bolognino, n.m.).

In particolare, nella pronuncia n. 36940 del 2022, nell'annullare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordinanza non avesse "fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

Non è stato cioè chiarito, per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio".

4. Applicando i principi dell'orientamento descritto sub

3. al caso in esame, si osserva che il Tribunale di sorveglianza, all'esito della compiuta istruttoria svolta, è incorso nell'errore di voler verificare se la differenza di trattamento riservata ai rcl. ristretti al regime dell'art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni trovasse sufficiente giustificazione nella situazione logistica del carcere di L'Aquila, mentre si doveva soltanto porre il problema del se essa fosse la spia della finalità dell'amministrazione penitenziaria di ottenere, attraverso la differenziazione di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione di coloro che sono ristretti nel regime speciale.

Ritiene il collegio, in conformità a quanto già deciso nelle pronunce Sez. 1, 27/06/2023, n. 39098, D.A.P. in proc.

Raschellà, n.m. e Sez. 1, 25/05/2023, n. 34608, D.A.P. in proc.

Muto, n.m., che la particolare situazione del carcere di L'Aquila, che non ha detenuti comuni se non quelli impiegati nei servizi interni, comporta la difficoltà di ritenere che dalla possibilità di cucinare liberamente nel corso della giornata concessa a questi ultimi - che tornano nelle loro celle soltanto nelle ore in cui non sono impegnati nei servizi di istituto - si debba ricavare la inevitabile necessità di garantire anche a coloro che sono ristretti nel regime dell'art. 41-bis la possibilità di cucinare cibi a qualsiasi ora, previsione che è contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni.

Non si scorge quindi nella individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti sottoposti al regime speciale alcun tratto discriminatorio; relativamente a tale punto, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, e con essa, anche il provvedimento del magistrato di sorveglianza.

L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata del 13 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.) contro l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza nella parte in cui consentiva a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. presso la Casa circondariale di L'Aquila di cucinare cibi anche al di fuori delle fasce orarie previste dal regolamento dell'istituto penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l'illegittimità della previsione regolamentare, ritenendo che la individuazione di fasce orarie differenziate per la cottura degli alimenti non fosse funzionale alle esigenze sottese alle regole detentive riservate a coloro che sono ristretti ex art. 41-bis ord. pen. Il Tribunale ha ricordato che, con la sentenza n. 186 del 2018, la Consulta ha rimosso il divieto di cottura dei cibi previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., in quanto deroga all'ordinario regime carcerario dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva, ed ha ritenuto che la previsione, riservata soltanto ad i detenuti assoggettati al regime speciale, di fasce orarie in cui, nell'istituto penitenziario di L'Aquila, è consentita la cottura di cibi, fosse in concreto esorbitante dall'esercizio dei poteri organizzatori dell'amministrazione, in quanto atto avulso dal perseguimento delle esigenze che connotano il regime differenziato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia - D.A.P., per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b) e 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che sul punto non esiste un diritto soggettivo del detenuto che permetta allo stesso di attivare la procedura ex art. 35-bis, e che la differenziazione trattannentale tra detenuti è giustificata dalla diversa organizzazione dei circuiti penitenziari. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ed esercizio da parte del giudice di una potestà riservata da organo amministrativo dello Stato perché il regolamento penitenziario attribuisce all'amministrazione la potestà di stabilire le modalità da osservare per cucinare; su tali scelte non vi è sindacato della magistratura di sorveglianza, se non sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, che nel caso di specie sono rispettate; il Tribunale avrebbe, pertanto, finito col sindacare nel merito una scelta discrezionale dell'amministrazione così esorbitando dai limiti dei propri poteri. 3: Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 9»--% come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi», la giurisprudenza di legittimità aveva, in un primo momento, ritenuto che la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui era permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., non involgesse l'esistenza del diritto soggettivo del detenuto - che era comunque garantito - ma costituisse mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile in quanto tale davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, Attanasio, n.m.). Nella decisione n. 8560 si era affermato, in particolare, che non fosse in discussione il diritto di cuocere i cibi anche da parte dei detenuti in regime differenziato, né la possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva ex se in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva, ma che si fosse al cospetto di una mera modalità di esercizio in concreto di tale diritto che, sia pur con una regolamentazione definita, è suscettibile in ogni caso di ampia fruizione, ma pur sempre in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze che connotano la vita in comune in un istituto penitenziario. 2. La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha, invece, riconosciuto l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di cottura dei cibi, e, pur confermando l'indirizzo secondo cui la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, costituisce mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ha aggiunto che l'amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittimo con la sentenza n. 186 citata. Secondo questa giurisprudenza, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato diventa il trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto; la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, infatti, legittima, se non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni (Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Gallo, Rv. 280532: "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio"). 3. L'orientamento giurisprudenziale sub 2., poi, è stato ulteriormente perfezionato da successive pronunce di legittimità. A fronte di incertezze applicative da parte dei Tribunali di sorveglianza, le decisioni successive hanno, infatti, precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma la individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate senza ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc. Crea, n.nn.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc. Bolognino, n.m.). In particolare, nella pronuncia n. 36940 del 2022, nell'annullare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordinanza non avesse "fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. Non è stato cioè chiarito, per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio". 4. Applicando i principi dell'orientamento descritto sub 3. al caso in esame, si osserva che il Tribunale di sorveglianza, all'esito della compiuta istruttoria svolta, è incorso nell'errore di voler verificare se la differenza di trattamento riservata ai rcl. ristretti al regime dell'art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni trovasse sufficiente giustificazione nella situazione logistica del carcere di L'Aquila, mentre si doveva soltanto porre il problema del se essa fosse la spia della finalità dell'amministrazione penitenziaria di ottenere, attraverso la differenziazione di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione di coloro che sono ristretti nel regime speciale. Ritiene il collegio, in conformità a quanto già deciso nelle pronunce Sez. 1, 27/06/2023, n. 39098, D.A.P. in proc. Raschellà, n.m. e Sez. 1, 25/05/2023, n. 34608, D.A.P. in proc. Muto, n.m., che la particolare situazione del carcere di L'Aquila, che non ha detenuti comuni se non quelli impiegati nei servizi interni, comporta la difficoltà di ritenere che dalla possibilità di cucinare liberamente nel corso della giornata concessa a questi ultimi - che tornano nelle loro celle soltanto nelle ore in cui non sono impegnati nei servizi di istituto - si debba ricavare la inevitabile necessità di garantire anche a coloro che sono ristretti nel regime dell'art. 41-bis la possibilità di cucinare cibi a qualsiasi ora, previsione che è contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni. Non si scorge quindi nella individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti sottoposti al regime speciale alcun tratto discriminatorio; relativamente a tale punto, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, e con essa, anche il provvedimento del magistrato di sorveglianza. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la o
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