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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 02103/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 9 maggio 2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) (art. 76 comma 3 D.Igs 159/2011) e rideterminava il trattamento sanzionatorio quanto all' ulteriore reato di cui al capo a) (art. 633 c.p.),

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 bis c.p.

Assume che i giudici di merito avevano omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di censura relativo alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche; b. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 175 c.p.

Lamenta che la corte di appello non aveva preso in esame gli specifici motivi di censura relativi alla riduzione della pena base per il reato ritenuto più grave ed alla mancata concessione del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

2. Premesso che oggetto dell' odierno giudizio è il solo trattamento sanzionatorio, non avendo l' imputata in alcun modo censurato in grado di appello i profili di responsabilità, va osservato che appare evidente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte di Appello di Ancona la quale, a fronte delle specifico motivo di censura riguardante la mancata concessione delle chieste attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (motivo, peraltro, espressamente richiamato nella parte espositiva della pronunzia) ha totalmente omesso di pronunziarsi sullo stesso.

Occorre precisare che il carattere preliminare di tale questione, incidente in modo determinante sul complessivo trattamento sanzionatorio, fa sì che rimane assorbito l'ulteriore motivo di censura riguardante la riduzione della pena base per il reato ritenuto più grave e la mancata concessione del beneficio della non menzione.

3. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

Così deciso in Roma, il 4 Novembre 2022 i I <eraisigue.9 Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 9 maggio 2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) (art. 76 comma 3 D.Igs 159/2011) e rideterminava il trattamento sanzionatorio quanto all' ulteriore reato di cui al capo a) (art. 633 c.p.), 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 bis c.p. Assume che i giudici di merito avevano omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di censura relativo alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche; b. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 175 c.p. Lamenta che la corte di appello non aveva preso in esame gli specifici motivi di censura relativi alla riduzione della pena base per il reato ritenuto più grave ed alla mancata concessione del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 2. Premesso che oggetto dell' odierno giudizio è il solo trattamento sanzionatorio, non avendo l' imputata in alcun modo censurato in grado di appello i profili di responsabilità, va osservato che appare evidente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte di Appello di Ancona la quale, a fronte delle specifico motivo di censura riguardante la mancata concessione delle chieste attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (motivo, peraltro, espressamente richiamato nella parte espositiva della pronunzia) ha totalmente omesso di pronunziarsi sullo stesso. Occorre precisare che il carattere preliminare di tale questione, incidente in modo determinante sul complessivo trattamento sanzionatorio, fa sì che rimane assorbito l'ulteriore motivo di censura riguardante la riduzione della pena base per il reato ritenuto più grave e la mancata concessione del beneficio della non menzione. 3. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 4 Novembre 2022 i I <eraisigue.9 Estensore I