CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2019
Cassazione n. 27359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANTALUCIA;Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 gennaio 2026, dep. il 2 febbraio successivo, ha applicato, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti di anni cinque e mesi quattro di reclusione. Il ricorrente prospetta, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine al calcolo della pena concordata; quindi, con un secondo motivo, denuncia violazione di legge in tema di pene accessorie e, in subordine, prospetta una questione di legittimità costituzionale. La sentenza di primo grado ha applicato le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione. La Corte di appello, nel riformare la sola pena principale, ha confermato le residue statuizioni senza alcuna autonoma valutazione in ordine alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo. Le doglianze di ricorso si sostanziano in motivi inammissibili, alla luce di quanto si ricava dall'indicazione dell'articolo 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. che, nello stabilire la procedura de plano per le dichiarazioni di inammissibilità, fa richiamo anche alle sentenze di cd. patteggiamento in appello. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che - come nel caso di specie - non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 28170 - 01). Nel caso di specie si prospetta al più l'esistenza di una sanzione illegittima (peraltro previamente concordata dalle parti e non contestata dal ricorrente nella sua finale misura), perché asseritamente determinata da un errore nella individuazione della pena base; la pena illegale, invece, è quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 1Lo stesso vale per le pene accessorie, che peraltro, come nel caso de quo, conseguono automaticamente alla irrogazione di una pena superiore a determinati limiti (cinque anni), sicché non sono in alcun modo suscettibili di rivalutazione. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M P.Q.M