CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 27615/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata;sentito il difensore dell’indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto disequestro preventivo, tanto di tipo impeditivo che finalizzato alla confisca,emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 9marzo 2026, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Tale società è sottoposta ad indagine per l’illecito amministrativo di cui agliartt. 5, comma 1, lett. b), 7 e 24 del d.l.vo 8 giugno 2001 n. 231 (capo 23 dellaimputazione provvisoria), riveniente dalla commissione di reati di truffaaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 640-biscod.pen., commessi da soggetti controllati dagli amministratori dell’ente.A quest’ultimo, quale istituto di credito, viene contestato di non avereadempiuto, prima di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato, ai controllinecessari per quanto inerente al merito creditizio del richiedente, mediantel’analisi del reddito, dei bilanci, della regolarità contributiva, del progettoaziendale e del rispetto della normativa antiriciclaggio.Il sequestro finalizzato alla confisca aveva avuto ad oggetto il profitto deireati contestati ai capi provvisori da 1 a 6, ovvero delle somme di danarogiacenti su conti correnti o depositi o qualsiasi altro tipo di rapporto bancariointestato, cointestato o, comunque, riconducibile all’ente, fino all’importo di euro4.235.120,36.Il sequestro di tipo impeditivo era relativo ai diritti di credito vantati daBanca [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativi ai contratti difinanziamento stipulati con varie società, come indicati ai capi da 7 a 22.2. Il Tribunale, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, haritenuto, in ordine al sequestro di tipo impeditivo, che esso non fosse applicabileall’ente, in quanto non contemplato dalle norme sulla responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche, richiamando gli artt. 19 e 53; per il che,il decreto genetico è stato annullato per questa parte.3. In ordine al sequestro finalizzato alla confisca, l’ordinanza impugnata haribadito ciò che aveva sostenuto il Giudice per le indagini preliminari conriguardo alla sussistenza (finanche) dei gravi indizi di colpevolezza dei reatipresupposto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen. (capi da 1 a6), contestati a vari soggetti fisici intervenuti nella vicenda illecita volta adottenere indebiti finanziamenti erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore di duesocietà private, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.4. Quanto alla responsabilità amministrativa dell’ente, il Tribunale l’haesclusa con riguardo al reato di cui al capo 1, dal momento che il delittopresupposto di truffa aggravata, ivi contestato, risulta riferito al solorappresentante legale della società richiedente il finanziamento ([OSCURATO:PERSONA],amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l) e non ai soggetti indicati dall’art. 5d.l.vo 231/2001, con consequenziale revoca del sequestro, per questa parte pariad euro 464.509,85.Per ciò che riguarda, invece, gli altri reati (capi da 2 a 6 della imputazioneprovvisoria), il Tribunale ha ritenuto sussistente tale responsabilità, avutoriguardo al fatto che i soggetti indagati erano collaboratori esterni della BancaProgetto, in veste di agenti con obbligo di esclusiva, sottoposti a direzione econtrollo da parte degli organi apicali della [OSCURATO:PERSONA] o, come nel caso dell’indagatoChiesa, si trattava di un agente commerciale dell’ente; costoro, secondol’ordinanza impugnata, avevano procurato, con le condotte contestate, unvantaggio alla [OSCURATO:PERSONA], non avendo agito nel loro esclusivo interesse.D’altra parte, l’ente non aveva adottato, per le ragioni ampiamente espostenel provvedimento impugnato, consoni modelli organizzativi nella filiera delcredito e nei presidi in materia di antiriciclaggio, non osservando a dovere gliobblighi di direzione e vigilanza, circostanza che il Tribunale sottolinea nonessere stata contestata dalla difesa.5. Ciò posto, la misura, oltre che in relazione al capo 1, è stata annullatasotto due ulteriori profili.In primo luogo, in ordine alla determinazione del profitto conseguitodall’ente.Tale profitto, secondo il Tribunale, non andava quantificato nella sommaoggetto di esborso da parte dello Stato (per mezzo del [OSCURATO:PERSONA])quale effetto della attivazione delle garanzie sul finanziamento indebitamentoerogato da [OSCURATO:PERSONA] alle imprese private, bensì nell’utile effettivamenteconseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo una tabella indicata nella stessa richiesta dimisura cautelare (a fg. 176), riportante, in relazione alle singole operazioni difinanziamento di cui ai capi da 2 a 6, un saldo negativo (cfr. fg. 22 delprovvedimento impugnato). In sostanza, quanto erogato indebitamente dalloStato, attraverso il MCC, sarebbe il profitto delle imprese private, ma non quellodella [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto non sussistente il periculum inmora, rilevando, per un verso, che la [OSCURATO:PERSONA] risultava soggetta, almomento della emissione del sequestro, sia alla misura di prevenzionedell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 d.l.vo 6 settembre 2011 n.159 (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]), sia all’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]Italia exartt. da 70 a 75 d.l.vo 1 settembre 1993 n. 385 (cosiddetto Testo UnicoBancario), aventi modalità esecutive di controllo ed amministrazione dell’entesovrapponibili a quelle che potrebbero scaturire a seguito del sequestro di cui sidiscute.Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto immotivato e non integrabile ildecreto genetico, non essendo stato spiegato in che modo le due misurecongiunte potessero non dare assicurazione rispetto al rischio di dispersionedella garanzia patrimoniale, tanto da rendere necessario il sequestro di cui sidiscute.Per altro verso, l’ordinanza impugnata ha sottolineato come il Giudice per leindagini preliminari non avesse tenuto conto dello stato patrimoniale dell’ente edell ’assenza di condotte elusive o di occultamento, dissipazione odeterioramento, al contrario rese improbabili dalle misure già attuate di aumentodi capitale e di sottoscrizione dei contratti per il cosiddetto derisking, previointervento congiunto del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi e di cinqueprimari istituti bancari italiani.6. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA].Deduce:1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto non applicabile all’enteil sequestro preventivo di tipo impeditivo, non essendovi alcuna incompatibilitàtra le misure interdittive ed il citato sequestro, così come sostenuto da quellaparte della giurisprudenza di legittimità che sarebbe l’unica a fornire unainterpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, conparticolare riguardo all’art. 34 d.l.vo 231/2001, che richiama, in quantoapplicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e, dunque, anche quelladi cui all’art. 321, comma 1, del medesimo codice.Il ricorrente sollecita, in caso di dubbio, la rimessione della questione alleSezioni Unite, ovvero, se si volesse aderire alla tesi fatta propria dal Tribunale,ritiene proponibile questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 d.l.vo231/2001, sotto il profilo che le persone giuridiche godrebbero di uno statutoprivilegiato rispetto a quello generale previsto per le persone fisiche;2) violazione di legge in ordine alla determinazione del profitto confiscabile.Il ricorrente contesta la distinzione operata dal Tribunale tra entità delprofitto ottenuto dalle imprese private beneficiarie del finanziamento non dovutoed entità del profitto in capo alla [OSCURATO:PERSONA].Infatti, quest’ultima, quale ente finanziante, lungi dall’essere un soggettoinconsapevole e danneggiato, risulta strutturalmente coinvolto nell’illecitocostituente i delitti presupposto, tant’è che è destinatario di contestazione diresponsabilità amministrativa discendente da reato.Senza considerare che, nella nozione di profitto, andrebbe ricompreso ancheil risparmio di spesa, del quale la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa e che vienericonosciuto dalla giurisprudenza in casi che si reputano analoghi a quello per cuisi procede, senza alcuna violazione del principio che vieta ogni forma disolidarietà passiva nel caso di concorso di persone nel reato.Il profitto di [OSCURATO:PERSONA], infatti, era anche quello di ottenere unagaranzia a prima richiesta con accrescimento del valore dell’istituto, sicchédoveva avere luogo in relazione ai diritti di credito vantati nei confronti di MCCper l’importo delle garanzie pubbliche e in relazione a quanto percepito a seguitodella escussione delle garanzie con riguardo ai finanziamenti stipulati con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un totale di oltre 4 milioni di euro così comeritenuto dal Giudice per le indagini preliminari;3) violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del periculum inmora.Il ricorrente contesta la circostanza che il decreto genetico fosse privo dimotivazione sul punto, tanto da non poter essere integrato come sostenuto dalTribunale, dal momento che la motivazione offerta in proposito non potevaconsiderarsi del tutto mancante, secondo quanto in fin dei conti si è affermatonella stessa ordinanza impugnata allorché ci si è riferiti ad una “debolezza” dellamotivazione, più che ad una sua radicale assenza.Sotto questo profilo, il Pubblico ministero ricorrente ritiene che lamotivazione del decreto genetico sia sufficiente, anche perché non poteva tenereconto di fatti sopravvenuti quali l ’amministrazione giudiziaria e laricapitalizzazione dell ’ente.Per altro verso, tali eventi non escluderebbero l’esigenza cautelare, alla lucedella relazione ispettiva della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e delle dichiarazioni rese dal capoequipe, ignorate dal Tribunale e che tengono conto del fatto che la BancaProgetto stia ancora pagando le garanzie pubbliche sui finanziamenti erogati,stia andando incontro ad un sempre maggiore indebitamento (nei termininumerici precisati nell’ultima pagina del ricorso sulla base delle dichiarazioni delcapo-equipe della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia) e potrebbe essere soggetta a sanzioni,circostanze che “non rassicurano affatto sulla sorte futura della [OSCURATO:PERSONA] e quindidel possibile soddisfacimento delle pretese creditorie” (fg. 9 del ricorso).Si dà atto che nell’interesse dell’ente indagato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., èstata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essererigettato.1.Quanto al primo motivo, si osserva, preliminarmente, che nel ricorso nonsi fa questione in ordine alla revoca del sequestro per quanto collegato edinerente al reato di cui al capo 1, statuizione che il Tribunale ha adottato per leragioni esposte nella sintesi in fatto che precede.1.1. In secondo luogo, il Collegio intende dare continuità al principio didiritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivoimpeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere dispostonei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilitàda reato. (Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288087- 01).Deve ribadirsi, conformemente a tale decisione di legittimità, che il datoletterale dell’art. 53, comma 1, del d.l.vo 8 giugno 2001 n. 231, ha un tenoreinequivocabile, tratto dal significato proprio delle parole, che è nel senso diescludere la possibilità che nei confronti della persona giuridica sia applicabile unsequestro preventivo di tipo impeditivo.In questa prospettiva, oltre alla specifica indicazione circa il fatto di poterdisporre il diverso sequestro a fini di confisca, militano anche i richiami contenutinella norma ai diversi commi dell’art. 321 cod. proc. pen., tra i quali non èindicato il primo comma dell’art. 321 citato, che disciplina, per l’appunto, ilsequestro preventivo a fini impeditivi.Si osserva, ancora, che l’art. 53 d.l.vo 231/2001, contenuto nella specificasezione del testo normativo dedicata alle misure cautelari, è da ritenersi, proprioin forza di tale collocazione sistematica, di natura speciale rispetto a quellaprevista dall’art. 34 dello stesso decreto 231/2001, sotto la sezione dedicata alle“[OSCURATO:PERSONA]”, le quali prevedono l’applicazione al procedimento relativoagli illeciti amministrativi delle persone giuridiche delle norme del codice diprocedura penale, purché, però, compatibili.Inoltre, la sentenza che ha formulato il principio di diritto prima ricordato, haefficacemente richiamato un ulteriore argomento a favore della tesi qui ribadita,che si affianca al dato letterale della norma e che inerisce ad un altro deiparametri di interpretazione della legge in generale previsti dall’art. 11 Preleggi,quello della intenzione del legislatore.Si legge, infatti, nella motivazione della ridetta statuizione, che la “RelazioneMinisteriale al d.l.vo n. 231 del 2001, al § 17 - dedicato alle misure cautelari -recita: «discorso a sé stante meritano, infine, le previsioni di cui agli artt. 53 e54. Queste introducono due ipotesi di cautele autonome rispetto all'apparato dimisure interdittive irrogabile alle persone giuridiche. Per quanto nonespressamente previsto dalla legge delega, si è ravvisata la necessità didisciplinare le ipotesi di sequestro preventivo a scopo di confisca e del sequestroconservativo, posto che la loro operatività in ragione del generale rinvio alleregole processuali ordinariamente vigenti - questo espressamente previsto dalladelega - non si sarebbe potuta mettere seriamente in discussione in ragione diuna incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti dellepersone giuridiche, in realtà non ravvisabile se non in relazione al sequestropreventivo in senso proprio, che pertanto è da ritenersi ipotesi non applicabilenella specie. Da qui la disciplina sopra richiamata che consente il sequestropreventivo in funzione di confisca con conseguente richiamo di parte delladisciplina codicistica». Dunque, il legislatore del 2001 non solo non ha lasciatoalcun dubbio circa l'esclusione del sequestro preventivo di cui al comma primodell'art. 321 cod. proc. pen. dal novero delle misure cautelari adottabili neiconfronti degli enti collettivi, ma ha anche dato conto delle ragioni che fondano egiustificano tale scelta, attraverso un chiaro dato testuale, di cui è obbligatoriotenere conto”.Per tali ragioni, cui il Collegio aderisce, si ritiene, per un verso, di superare ilprecedente orientamento di legittimità richiamato dal ricorrente ed espresso daSez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Sunflower, Rv. 273515–01; per altro verso, dinon rimettere la questione alle Sezioni Unite ma di ribadire, al fine diconsolidarlo, il più recente e diverso orientamento ed, infine, di non ritenerefondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso, che nontiene conto della specifica scelta del legislatore traente spunto dalla differenzaontologica tra le persone giuridiche e le persone fisiche, a giustificazione di unadifferenza di trattamento che si riscontra anche in altri ambiti della disciplinaprevista per le prime rispetto a quella delle seconde, come in tema diarchiviazione e di prescrizione.Con riguardo a quest’ultima, è opportuno richiamare quanto affermato daSez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267047-01,secondo cui, è manifestatamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 22 D.Lgs. n.231 del 2001, per asserito contrasto con gliartt.3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presuntairragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciticommessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-personefisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilitàdell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità"ex delicto" di cui al D.Lgs. n.231 del 2001 nell'ambito e nella categoriadell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina dellaprescrizione.L’assunto è stato più di recente ribadito da Sez. 6, n. 25764 del18/04/2023, Sitie, Rv. 284915-02.2. In ordine al terzo motivo, che ha priorità logica – anche in ragione diquanto di seguito evidenziato – il ricorso non ha fondamento in quanto tende adaggredire l’ampia motivazione del provvedimento impugnato in ordine alpericulum in mora, richiamata nella sintesi in fatto, così esorbitando dai limitistabiliti dall’art. 325 cod. proc. pen., che impongono di valutare, in questa sede,soltanto eventuali violazioni di legge, che nel caso in esame non si rinvengono enon sono state neanche dedotte.3. A fronte di tale rilievo, le censure contenute nel secondo motivo di ricorsorimangono assorbite, dal momento che la mancata contestazione del fumuscommissi delicti dei reati presupposto e la valida motivazione adottata dalTribunale sulla esigenza cautelare, rende priva di rilievo, nell’attuale incidentecautelare, l’esatta perimetrazione del profitto, non potendo da essa seguirel’annullamento dell’ordinanza impugnata. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]