CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 11658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 3876/2023 depositata il 28/4/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Agrigento l’avviso di accertamentocatastale n. AG0096851/2017, emesso dall’Agenzia delle Entrate il 15settembre 2017, con il quale - in relazione alla dichiarazione DOCFApresentata il 22/9/2016 (prot. n. AG0120374) per il complessoimmobiliare sito in Favara alla [OSCURATO:PERSONA] e adibito a strutturaalberghiera - è stata confermata la categoria D/2 proposta dai contribuentiNumero registro generale 22076/2023Numero sezionale 3178/2026Numero di raccolta generale 11658/2026Data pubblicazione 29/04/2026ed è stata, invece, aumentata (da € 6.804,00 ad € 16.800,00) la renditacatastale proposta dagli stessi contribuenti.Il ricorso è stato accolto. Su appello dell’amministrazione finanziaria,la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha riformato ladecisione di prime cure, ritenendo che l’atto impositivo fosse munito diadeguata motivazione.La Corte di merito ha osservato che «l’errore fondamentale in cui èincorso il giudice di primo grado consiste nell’avere obliterato del tutto ladistinzione tra requisiti di validità della motivazione e prova della pretesa,assumendo, in sostanza, che l’onere di motivazione dell’avviso includaanche la prova dei presupposti di fatto della pretesa impositiva».Senonché, la motivazione dell’atto e la prova dei fatti che ne sonoposti a fondamento non possono essere assimilate «”diverse, ed entrambeessenziali, essendo le funzioni che l’una e l’altra sono dirette ad assolvere”(Cass. n. 29878/2020)».Da qui, dopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimità, haanalizzato il contenuto dell’avviso notificato ai contribuenti e, all’esito, haaffermato che, «poiché non erano stati disattesi gli elementi di fatto ed iconnotati intrinseci del fabbricato indicati nella dichiarazione DOCFApresentata dai contribuenti, l’obbligo di motivazione doveva ritenersipienamente assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della renditadella “relazione di stima sintetica” allegata all’avviso di accertamento».In riferimento alle questioni riproposte dai ricorrenti, è stato osservatoche le stesse erano tardive, poiché formulate oltre il termine di 60 giorniprevisto per il deposito dell’atto di costituzione, e pertanto furonodichiarate inammissibili. Avverso la predetta decisione ricorrono icontribuenti con due motivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22076/2023Numero sezionale 3178/2026Numero di raccolta generale 11658/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con il primo motivo, è denunciata la violazione, ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in quanto l’avviso nonallega gli atti richiamati ed essenziali per la comprensione delle ragionirettificative. In sostanza, ci si duole del fatto che all’avviso non sianoallegati, ovvero nello stesso avviso specificati, i documenti in forza deiquali siano stati determinati i valori unitari applicati alla consistenzadell’immobile in quanto nell’avviso erano stati richiamati “consolidatiprontuari di settore”.Il motivo è infondato.Secondo la sentenza impugnata: «La “motivazione dell’accertamento”(pagina 6) è la seguente: “Le risultanze che hanno dato luogo all’esito delpresente accertamento derivano dalle valutazioni effettuate sulla base diquanto dichiarato nel documento Docfa e sulla base degli elementieconomici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica (allegato1)”.Nell’avviso è, quindi, individuato il criterio astratto (stima direttamediante relazione tecnica) in base al quale l’[OSCURATO:PERSONA] è discostata dalla rendita proposta dai proprietari. L’allegato 1, che ècomposto da n. 2 pagine ed è denominato “relazione di stima sintetica”,consiste nella riproduzione del contenuto di una “verifica a sopralluogo”effettuata dal “tecnico verificatore [OSCURATO:PERSONA]” e contiene, oltre alladescrizione dell’immobile, un prospetto analitico, denominato “stima delfabbricato in base al costo di costruzione”, nel quale sono: riportate lesingole componenti del fabbricato (area di sedime, albergo, cantina,terrazzo scoperto, area verde, recinzione, cancello, videosorveglianza,climatizzazione, pannelli solari, solare termico e ascensore); individuate lerispettive consistenze in metri quadri; determinati i rispettivi valori unitaria metro quadro; calcolati i rispettivi valori complessivi. Orbene, poichénon sono stati disattesi gli elementi di fatto ed i connotati intrinseci delfabbricato indicati nella dichiarazione Docfa presentata dai contribuenti,Numero registro generale 22076/2023Numero sezionale 3178/2026Numero di raccolta generale 11658/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’obbligo di motivazione deve ritenersi pienamente assolto conl’indicazione dei dati oggettivi e della rendita attribuita, nonché perrelationem mediante il riferimento al contenuto della “relazione di stimasintetica” allegata all’avviso di accertamento».1.2. Il motivo di ricorso in esame deduce la carente motivazionedell'avviso originariamente formulata, senza considerare che quest'ultimoè intervenuto all'esito di una procedura DOCFA attivata dalla parte privata.In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n.12497; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass.,Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn.3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n.11281; Cass., Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass.,Sez. Trib., 5 aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5449; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuariNumero registro generale 22076/2023Numero sezionale 3178/2026Numero di raccolta generale 11658/2026Data pubblicazione 29/04/2026(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificafattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^,9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi: difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita.Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra ilpresupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamentocatastale (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati diNumero registro generale 22076/2023Numero sezionale 3178/2026Numero di raccolta generale 11658/2026Data pubblicazione 29/04/2026natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza el'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità,ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa,della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisceun atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile peril contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la suamancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastalenon si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^,21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^,20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359).In particolare, il riferimento standardizzato ai «valori riferibili adimmobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, ancheformule similari è sufficiente ai fini della motivazione dell’avviso diaccertamento, ma non anche ai fini dell’assolvimento della prova ingiudizio da parte dell’amministrazione finanziaria.2. Con la seconda censura, si denuncia la violazione degli artt. 56, 54e 23 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Secondo il tenore della censura: «L’art. 56 del D. Lgs. 546/92 nonprevedendo espressamente un termine per la riproposizione di motivi indevoluzione ma ancorandolo al termine ordinatorio per il deposito dellecontrodeduzioni di cui all’art. 54 e quindi 23 del D. Lgs. 546/1992, nondetermina alcuna invalidità nell’ipotesi di costituzione-devoluzione tardiva,non rientrando nel novero delle attività processuali espressamenteNumero registro generale 22076/2023Numero sezionale 3178/2026Numero di raccolta generale 11658/2026Data pubblicazione 29/04/2026precluse e non applicandosi il termine perentorio per l’appello incidentaledal quale si distingue».Il motivo è infondato per la giurisprudenza consolidata di questaCorte, secondo cui nel processo tributario la volontà dell'appellato, che siarisultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioniassorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale,deve essere espressa, non solo in modo "specifico" come richiede l'art. 56del d.lgs. n. 546/1992, ma anche tempestivamente, ossia - a pena didecadenza - nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previstoper la costituzione in giudizio. Sicché, tale volontà di riproposizione nonpuò essere manifestata in un atto successivo. (in questo Cass., Sez. 5^,18 dicembre 2014, n. 26830; Cass., Sez. 6^-5, 22 giugno 2016, n.12937; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2024, n. 2097; Cass., Sez. Trib., 23giugno 2025, n. 16866; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2026, n. 4497).3. In conclusione, il ricorso è respinto.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.5. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali in favore della controricorrente, liquidandole nellamisura di € 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dàtitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]