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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18901/2026

Testo disponibile della fonte

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rsona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (codicefiscale 80224030587).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forzadi procura e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78B17 L049 J).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1820/2/2021 dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 6aprile 2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia riguarda la notifica dell’invito al pagamentocon cui l’Ufficio aveva richiesto alla contribuente il versamento delcontributo unificato, eseguendo detta notifica presso il difensoredomiciliatario.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla contribuente,ritenendo che l’invito al pagamento dovesse essere notificato allaparte e non anche al difensore che aveva difeso la società nelgiudizio cui si riferisce il contributo unificato da versare.3.

Con ricorso notificato in data 8 novembre 2021 (lunedì) ilTribunale [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio proponeva ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione.4.

La contribuente resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico di motivo di impugnazione l’istante ha censuratola sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 248, commi 1 e 2, d.P.R.n. 115/2002, sostenendo che le modalità di notifica ivi previste(alla parte o presso il difensore nel domicilio eletto) sono distinte,alternative e non certo cumulative.Numero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/20262.

La censura è fondata.L’art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115 dispone che, entrotrenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento ol’integrazione del contributo unificato, l’invito al pagamentodell’importo dovuto sia notificato a cura dell’ufficio ai sensi dell’art.137 c.p.c. (mediante ufficiale giudiziario o posta elettronicacertificata) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione didomicilio, sia depositato presso l'ufficio (commi 1 e 2) (v.

Cass.,Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11406).In virtù della combinazione di questa norma con l’art. 16 delmedesimo decreto, la segreteria della commissione tributariacomunica anche che, in caso di inadempienza, si procederàall'irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1- bis,nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, conaddebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data dideposito dell'atto.L'entità della sanzione, tenuto conto della combinazione dell’art.7 del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, e 16, comma 3, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, è commisurata ai giorni di ritardo nelpagamento del contributo unificato; l'irrogazione della sanzione va,inoltre, effettuata mediante apposita intimazione di pagamento danotificare al contribuente, con l'indicazione della misura dellasanzione applicata.Sulla base della normativa speciale prevista dalla combinazionedegli artt. 16, comma 1-bis, 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, e 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scaduto inutilmente iltermine fissato per il pagamento del contributo unificato richiestoNumero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026con l’invito al pagamento, l’ufficio procede dunque all’irrogazionedella sanzione.Su tali premesse deve, allora, essere respinta la tesi per cuil'invito al pagamento del contributo unificato non possa esserenotificato presso il difensore del contribuente, essendo l'elezione didomicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazionistrettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertantoescluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti ildiverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato(v.

Cass., Sez. 6^-5, 26 agosto 2022, n. 25412)E ciò, in coerenza e sintonia con l’esegesi avvalorata dal giudicedelle leggi, il quale, dichiarando l’infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell’art. 248, comma 2, del d.P.R. 29maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 97, secondocomma, Cost., ha ritenuto che: «Non può essere condivisa la tesidel rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per ilgiudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributocostituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui alcontribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilitàdell'instaurando procedimento di riscossione del contributounificato.

Rientra nella discrezionalità del legislatore laconformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina dellenotificazioni, con il "limite inderogabile" di assicurare alcontribuente una "effettiva possibilità di conoscenza dell'atto"(sentenza n. 175 del 2018).

Nel caso in esame la notifica aldomicilio eletto non viola il "fondamentale diritto del destinatariodella notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, conl'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche diparticolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto dellaNumero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026procedura instaurata nei suoi confronti" (sentenza n. 346 del1998).

La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà diricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona oun ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come ilpresupposto per fare operare una presunzione legale nonimplausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che ildestinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificatipresso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto.

D'altrondel'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo aldestinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni daldomiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad essoconnesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo).

Lanorma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile traesigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza ebuon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quantoesonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro» (CorteCost., 29 marzo 2019, n. 67) (così Cass., Sez.

T., 18 ottobre 2024,n. 27064).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorsomerita di essere accolto.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio - in diversa composizione - per il prosieguo, stante lasussistenza di questioni rimaste assorbite, oltre che per regolare lespese del presente grado di giudizio.Numero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio –in diversa composizione – anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (codicefiscale 80224030587).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forzadi procura e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78B17 L049 J).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1820/2/2021 dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 6aprile 2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda la notifica dell’invito al pagamentocon cui l’Ufficio aveva richiesto alla contribuente il versamento delcontributo unificato, eseguendo detta notifica presso il difensoredomiciliatario.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla contribuente,ritenendo che l’invito al pagamento dovesse essere notificato allaparte e non anche al difensore che aveva difeso la società nelgiudizio cui si riferisce il contributo unificato da versare.3. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2021 (lunedì) ilTribunale [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio proponeva ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione.4. La contribuente resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico di motivo di impugnazione l’istante ha censuratola sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 248, commi 1 e 2, d.P.R.n. 115/2002, sostenendo che le modalità di notifica ivi previste(alla parte o presso il difensore nel domicilio eletto) sono distinte,alternative e non certo cumulative.Numero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/20262. La censura è fondata.L’art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115 dispone che, entrotrenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento ol’integrazione del contributo unificato, l’invito al pagamentodell’importo dovuto sia notificato a cura dell’ufficio ai sensi dell’art.137 c.p.c. (mediante ufficiale giudiziario o posta elettronicacertificata) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione didomicilio, sia depositato presso l'ufficio (commi 1 e 2) (v. Cass.,Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11406).In virtù della combinazione di questa norma con l’art. 16 delmedesimo decreto, la segreteria della commissione tributariacomunica anche che, in caso di inadempienza, si procederàall'irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1- bis,nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, conaddebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data dideposito dell'atto.L'entità della sanzione, tenuto conto della combinazione dell’art.7 del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, e 16, comma 3, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, è commisurata ai giorni di ritardo nelpagamento del contributo unificato; l'irrogazione della sanzione va,inoltre, effettuata mediante apposita intimazione di pagamento danotificare al contribuente, con l'indicazione della misura dellasanzione applicata.Sulla base della normativa speciale prevista dalla combinazionedegli artt. 16, comma 1-bis, 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, e 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scaduto inutilmente iltermine fissato per il pagamento del contributo unificato richiestoNumero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026con l’invito al pagamento, l’ufficio procede dunque all’irrogazionedella sanzione.Su tali premesse deve, allora, essere respinta la tesi per cuil'invito al pagamento del contributo unificato non possa esserenotificato presso il difensore del contribuente, essendo l'elezione didomicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazionistrettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertantoescluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti ildiverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato(v. Cass., Sez. 6^-5, 26 agosto 2022, n. 25412)E ciò, in coerenza e sintonia con l’esegesi avvalorata dal giudicedelle leggi, il quale, dichiarando l’infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell’art. 248, comma 2, del d.P.R. 29maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 97, secondocomma, Cost., ha ritenuto che: «Non può essere condivisa la tesidel rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per ilgiudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributocostituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui alcontribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilitàdell'instaurando procedimento di riscossione del contributounificato. Rientra nella discrezionalità del legislatore laconformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina dellenotificazioni, con il "limite inderogabile" di assicurare alcontribuente una "effettiva possibilità di conoscenza dell'atto"(sentenza n. 175 del 2018). Nel caso in esame la notifica aldomicilio eletto non viola il "fondamentale diritto del destinatariodella notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, conl'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche diparticolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto dellaNumero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026procedura instaurata nei suoi confronti" (sentenza n. 346 del1998). La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà diricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona oun ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come ilpresupposto per fare operare una presunzione legale nonimplausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che ildestinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificatipresso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto. D'altrondel'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo aldestinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni daldomiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad essoconnesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo). Lanorma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile traesigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza ebuon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quantoesonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro» (CorteCost., 29 marzo 2019, n. 67) (così Cass., Sez. T., 18 ottobre 2024,n. 27064).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorsomerita di essere accolto.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio - in diversa composizione - per il prosieguo, stante lasussistenza di questioni rimaste assorbite, oltre che per regolare lespese del presente grado di giudizio.Numero registro generale 28361/2021Numero sezionale 4635/2026Numero di raccolta generale 18901/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio –in diversa composizione – anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
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