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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 28840/2025

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a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la richiesta principale di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due rapine aggravate, reati giudicati con due sentenze irrevocabili, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché quella subordinata di applicazione della diminuzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna sub punto b) dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - proposto per vizio di motivazione rispetto alle deduzioni devolute con l'istanza, con particolare riferimento alle condizioni personali che avevano determinato l'imputato a commettere le due rapine aggravate giudicate con i provvedimenti definitivi citati - risulta presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Rilevato, infatti, che, in calce al ricorso, vi è soltanto la sottoscrizione del condannato e che il ricorso proviene dalla Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, con la mera indicazione del difensore di fiducia nominato (Avv.

G. Ladisi, del foro di Bari).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la richiesta principale di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due rapine aggravate, reati giudicati con due sentenze irrevocabili, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché quella subordinata di applicazione della diminuzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna sub punto b) dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - proposto per vizio di motivazione rispetto alle deduzioni devolute con l'istanza, con particolare riferimento alle condizioni personali che avevano determinato l'imputato a commettere le due rapine aggravate giudicate con i provvedimenti definitivi citati - risulta presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato, infatti, che, in calce al ricorso, vi è soltanto la sottoscrizione del condannato e che il ricorso proviene dalla Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, con la mera indicazione del difensore di fiducia nominato (Avv. G. Ladisi, del foro di Bari). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estens
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