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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 12 ottobre 1986 avverso l'ordinanza del 26 giugno 2021 dei Tribunale cii Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Sirnone PereSh che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO r:ievato che con i provvedimento indicato in epigrafe Tribunale di Bar q aie ciicn nc esae F;;>: ad 309 ceci. pro:: pen., modificando parziaimente l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trani del 26 maggio 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CastrioUia ia rnsura degii arresti domiciliar i in luogo della custodia inframuraria in origine disposta in danno deiia suddetta, ferma la gravità :;r:.•J,[y.,-.1a alla Castriotta in concorso con altri indagati e descritti rispettivamente nei capi 5 e 23 della relativa rubrica; rilevato che avverso citato provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indaaata adducendo diverse violazioni di legge, sostanziale e processuale nonché vizi di motivazione, carente o manifestamente illogica, in relazione sia al giudizio di gravità indiziaria, sia alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura disposta; rilevato ancora che, come confermato dalla documentazione in atti, dopo la proposizione dei ricorso, la misura applicata alla ricorrente è stata revocata e che la Castriota, con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato all'impugnazione come da dichiarazione trasmessa via "pec" datata 29 novembre 2021; ritenuto che secondo il principio affermato da questa Suprema Corte in relazione ad una fattispecie in materia di procedimento "de libertate (Sez.

U, n. 7 dei 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166), il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione e derivante da una causa non imputabile al ricorrente - come la successiva revoca del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccombenza neppure virtuale, con la conseguenza che dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 6/12/7021.

Ti Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tt P ternò Ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 12 ottobre 1986 avverso l'ordinanza del 26 giugno 2021 dei Tribunale cii Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Sirnone PereSh che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO r:ievato che con i provvedimento indicato in epigrafe Tribunale di Bar q aie ciicn nc esae F;;>: ad 309 ceci. pro:: pen., modificando parziaimente l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trani del 26 maggio 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CastrioUia ia rnsura degii arresti domiciliar i in luogo della custodia inframuraria in origine disposta in danno deiia suddetta, ferma la gravità :;r:.•J,[y.,-.1a alla Castriotta in concorso con altri indagati e descritti rispettivamente nei capi 5 e 23 della relativa rubrica; rilevato che avverso citato provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indaaata adducendo diverse violazioni di legge, sostanziale e processuale nonché vizi di motivazione, carente o manifestamente illogica, in relazione sia al giudizio di gravità indiziaria, sia alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura disposta; rilevato ancora che, come confermato dalla documentazione in atti, dopo la proposizione dei ricorso, la misura applicata alla ricorrente è stata revocata e che la Castriota, con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato all'impugnazione come da dichiarazione trasmessa via "pec" datata 29 novembre 2021; ritenuto che secondo il principio affermato da questa Suprema Corte in relazione ad una fattispecie in materia di procedimento "de libertate (Sez. U, n. 7 dei 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166), il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione e derivante da una causa non imputabile al ricorrente - come la successiva revoca del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccombenza neppure virtuale, con la conseguenza che dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 6/12/7021. Ti Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tt P ternò Ra
Sentenza Cassazione n. 08876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris