CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 2026
Cassazione n. 24562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riglio- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 730/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail giorno 18 ottobre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 luglio2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6954/2023Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 24562/2026Data pubblicazione 08/08/2026Rilevato chela [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria da [OSCURATO:PERSONA] del creditorisarcitorio, domandò al Giudice di pace di Naso la condanna di MarianoTorre e della [OSCURATO:PERSONA] PLC al ristoro dei danni (in specie, perspese relative al noleggio di auto sostitutiva), quantificati in euro207,40, conseguenti ad un sinistro stradale;nel costituirsi, la compagnia assicuratrice eccepì l’incompetenzaterritoriale del giudice adito;a definizione del giudizio di prime cure, il Giudice di pace di Naso,con sentenza n. 1959/2017, declinò la propria competenza ratione lociin favore del Giudice di pace di Patti;avverso tale pronuncia dispiegò appello la compagnia assicuratrice,contestando, in via preliminare, la dichiarata competenza;la decisione in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello;per quanto ancora d’interesse, il Tribunale di Patti, premesso cheai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ. le sentenze del Giudice di pacepronunciate secondo equità sono appellabili solo «per violazione dellenorme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali ocomunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia» ha ritenutoche «nessuno dei motivi di appello articolati dalla Zurich può essereinquadrato nelle ipotesi previste dalla disposizione in esame, atteso chel’odierna appellante lamenta l’erronea statuizione, da parte del Giudicedi pace, in ordine alla propria incompetenza territoriale»;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PLC, per due motivi;resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgedifese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA];parte ricorrente deposita memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;r.g. n. 6954/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6954/2023Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 24562/2026Data pubblicazione 08/08/2026Considerato cheil primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 339 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza per difettoassoluto di motivazione;in estrema sintesi, assume che avverso le sentenze pronunciate dalgiudice di pace nell’àmbito del limite della sua giurisdizione equitativanecessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc.civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche inrelazione a motivi attinenti alla violazione di norme sulla competenza;il motivo è manifestamente fondato;la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propriacompetenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, macostituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile colregolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, neilimiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 cod. proc. civ.;quanto poi alle controversie decise dal giudice di pace secondoequità ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., l’appelloa motivi limitati di cui al terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. èl’unico rimedio impugnatorio consentito anche in relazione a motiviformula generale della violazione delle norme sul procedimento (cosìCass., Sez. U, 18/11/2008, n. 27339, che ha ritenuto manifestamenteinfondata la questione di legittimità sollevata proprio in relazione allainclusione delle questioni di competenza nella fattispecie dell’art. 339,terzo comma, cod. proc. civ.; in appresso, tra le tante, conformi Cass.13/03/2013, n. 6410; Cass. 17/11/2017, n. 27356; Cass. 26/09/2018,n. 23062; Cass. 18/02/2020, n. 4001; Cass. 31/08/2020, n. 18086;Cass. 16/11/2021, n. 34524; Cass. 13/06/2024, n. 16473);r.g. n. 6954/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6954/2023Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 24562/2026Data pubblicazione 08/08/2026ha pertanto errato il giudice territoriale nel dichiarare inammissibilel’appello vertente su questioni di competenza proposto avverso unasentenza emessa in controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00;accolto il primo motivo, logicamente preliminare, assorbito l’esamedel secondo, va disposta la cassazione della sentenza gravata conrinvio, per nuovo esame della causa, al Tribunale di Patti, in personadi diverso magistrato;al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;p. q. m.accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame della causa, al [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvederealla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 6954/2023 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]