Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:350
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 31 maggio 2006
1
(
1
)
Causa C‑347/04
[OSCURATO:PERSONA] eG, successore universale della ITS Reisen GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]‑Mitte
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Normativa fiscale – Imposte sulle società – Compensazione delle perdite da parte delle società controllanti – Perdite dovute al deprezzamento del valore delle quote detenute in società controllate stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri»
1.
Le cause relative ai sistemi nazionali di trattamento fiscale delle perdite e dei costi delle società appartenenti a un gruppo
transnazionale sollevano, nell’ambito comunitario, problemi nuovi e delicati (
2
). Questi problemi ruotano attorno alla questione della compatibilità di tali sistemi con i principi del [OSCURATO:PERSONA] CE volti
a garantire l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Ognuna di queste cause pone problemi specifici e deve
costituire quindi oggetto di un esame separato. Allo stesso tempo, è opportuno che su questo punto venga fissata una giurisprudenza
chiara e consolidata.
2.
Di recente, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza Marks & Spencer (
3
), sulla compatibilità con il diritto comunitario del sistema britannico cosiddetto di «sgravio di gruppo» che consente, a
certe condizioni, ad una società madre di detrarre dal proprio profitto imponibile le perdite subite dalle sue controllate.
Si tratta ora di pronunciarsi, alla luce delle libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali, su una disposizione
della normativa tedesca relativa all’imposta sul reddito che limita le possibilità di una società madre stabilita in Germania
di dedurre fiscalmente le perdite derivanti dall’ammortamento sul valore delle partecipazioni nelle società da essa controllate
stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
I –
Contesto di diritto e di fatto
3.
I fatti all’origine della causa sono i seguenti. Con un contratto stipulato il 6 marzo 1995 il gruppo Kaufhof cedeva la ITS
Reisen GmbH (in proisieguo: la «ITS»), una società del gruppo operante nel settore del turismo, alla società [OSCURATO:PERSONA]
eG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Per effetto di un contratto di fusione, la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva il patrimonio della ITS, diventandone
il successore universale.
4.
Nel 1989 la ITS aveva creato nei [OSCURATO:PERSONA] una società figlia, la Kaufhof-[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «KTH»),
della quale deteneva la totalità delle quote sociali. Nello stesso Stato membro, essa ha fondato una società di partecipazioni,
la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «ITIH»), da essa controllata al 100%. La ITIH ha inoltre
acquistato partecipazioni in due società in Belgio, in una società nel [OSCURATO:PERSONA] e in una società in Spagna.
5.
La materia dell’imposizione fiscale sulle società è regolata in Germania dalla legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche
(Körperschaftsteuergesetz, in prosieguo: il «KStG»), che fa rinvio alle disposizioni rilevanti della legge in materia di imposta
sul reddito (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG»). Ai sensi dell’art. 1 del KStG, le società stabilite in Germania
vengono tassate sull’insieme degli utili realizzati a livello mondiale. L’utile imponibile risulta, in linea di principio,
dalla differenza tra il capitale di esercizio della società alla fine dell’anno considerato e il capitale di esercizio alla
fine dell’anno precedente. Le eventuali perdite superiori possono costituire oggetto di anticipazione o di riporto su altri
esercizi fiscali, ai sensi dell’art. 10 quinquies EStG. Inoltre, l’art. 6 EStG permette di tener conto, fra l’altro, a titolo
delle spese di esercizio deducibili dall’utile imponibile, degli ammortamenti sul valore parziale più basso delle partecipazioni.
Queste spese corrispondono, di fatto, ad una valutazione della diminuzione del prezzo d’acquisto della partecipazione in una
società a causa delle perdite persistenti da essa subite.
6.
Nel corso degli esercizi fiscali 1993 e 1994, la ITS ha effettuato degli ammortamenti parziali sul valore contabile della
sua partecipazione nella KTH nonché delle rettifiche di valore su crediti relativi alle filiali britannica e spagnola della
ITIH. Per l’anno 1993, queste operazioni rappresentano oneri pari a DEM 14 342 499 e, per l’anno 1994, oneri pari a DEM 32 332 144,
ossia un totale di oltre DEM 46 milioni.
7.
[OSCURATO:PERSONA]Mitte (Ufficio dei contributi di Colonia-Centro) si è rifiutato di prendere in considerazione questi oneri
a titolo di redditi negativi per stabilire l’utile imponibile della [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei due anni controversi, sostenendo che
ciò fosse contrario all’art. 2 bis, commi 1 e 2, dell’EStG.
8.
Tale disposizione, intitolata «Redditi negativi di provenienza estera», stabilisce infatti quanto segue:
«1) Redditi negativi
(…)
2. provenienti da uno stabilimento industriale o commerciale situato in un paese straniero,
3a) provenienti dal calcolo del valore parziale più basso di una partecipazione, facente parte del patrimonio aziendale, in
una persona giuridica che non ha né la direzione aziendale né la sede nel territorio nazionale (persona giuridica straniera),
(…)
(…)
possono essere compensati solo mediante redditi positivi dello stesso tipo provenienti dallo stesso paese […]; non possono
neppure essere detratti ai sensi dell’art. 10 quinquies. Le riduzioni di utili sono equiparate ai redditi. Qualora i redditi
negativi non siano compensabili ai sensi della prima frase, essi riducono i redditi positivi dello stesso tipo che il contribuente
percepirà nel corso degli esercizi successivi nello stesso paese (…).
(2) L’art. 1, primo periodo, n. 2, non si applica se il contribuente dimostra che i redditi negativi provengono da uno stabilimento
industriale o commerciale all’estero, che si dedica esclusivamente o quasi esclusivamente alla produzione o alla fornitura
di merci, eccetto le armi, all’estrazione di risorse del sottosuolo e all’esecuzione di prestazioni commerciali purché esse
non consistano nella costruzione o gestione di stabilimenti per il turismo, o nella locazione di beni economici incluso il
trasferimento di diritti, progetti, modelli, procedure, e know-how; il diretto possesso di una partecipazione di almeno un
quarto del capitale nominale di una società di capitali, che si occupa esclusivamente o quasi esclusivamente delle suddette
attività nonché il finanziamento connesso al possesso di una partecipazione del genere è considerato esecuzione di prestazioni
commerciali se la società di capitali non ha né la direzione né la sede all’interno del paese (…)».
9.
È assodato che nel corso dei due anni controversi la ITS non possedeva redditi negativi provenienti dalla sua controllata
olandese KTH. Peraltro, non sussistevano le condizioni per la deroga di cui all’art. 2 bis, n. 2, dell’EStG: la KTH non svolge
nessuna delle attività privilegiate, qualificate come «operazioni attive», menzionate nell’art. 2 bis, comma 2, prima frase,
dell’EStG; inoltre, essa non possiede partecipazioni dirette in una società di capitali che svolga una delle suddette attività
privilegiate.
10.
Alla luce di tali constatazioni, il [OSCURATO:PERSONA]Mitte ha emanato dei pareri modificativi riguardo all’imposta sulle persone
giuridiche dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha sporto reclamo presso l’amministrazione fiscale. Vedendosi respinto tale reclamo,
essa ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere che venissero prese in considerazione le spese di esercizio
complessive legate alle sue partecipazioni nelle società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] e in Spagna. A sostegno
del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che l’applicazione dell’art. 2 bis dell’EStG costituisce una discriminazione contraria al
diritto comunitario.
11.
Il giudice del rinvio è dello stesso avviso. Egli sostiene che dal diritto applicabile emerge che degli ammortamenti sul valore
delle partecipazioni in una società tedesca potrebbero, in line a di principio, essere tenuti in conto a fini fiscali senza
limitazioni per determinare l’utile imponibile della società che possiede tali partecipazioni. Al contrario, gli ammortamenti
sul valore delle partecipazioni in una società stabilita in un altro Stato membro possono essere tenuti in considerazione
solo in casi limitati, sia che tali oneri vengano compensati da redditi positivi provenienti da quest’altro Stato membro,
sia che le condizioni per il regime derogatorio di cui all’art. 2 bis, comma 2, dell’EStG siano soddisfatte. Sembra pertanto
chiaro al giudice del rinvio che una simile restrizione sulla deducibilità delle perdite legate ad investimenti esteri costituisce
un ostacolo alla libertà di stabilimento in un altro Stato membro nonché alla libera circolazione dei capitali tutelate dal
diritto comunitario.
12.
Forte di tale convinzione, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 52 (…) del [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’art. 58 (…), e gli artt. 67‑73, nonché 73B e seguenti del [OSCURATO:PERSONA]
debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa che – come quella controversa nella causa principale contenuta
all’art. 2bis, commi primo, n. 3, lett. a), e secondo, dell’EStG (…) – limiti l’immediata deducibilità fiscale delle perdite
derivanti dall’ammortamento sul valore di partecipazioni in società controllate stabilite in altri paesi della Comunità, quando
queste ultime effettuino operazioni passive ai sensi della normativa nazionale e/o quando effettuino operazioni attive ai
sensi della normativa nazionale solo tramite proprie sub-controllate, mentre sono consentiti senza limitazioni gli ammortamenti
sul valore di partecipazioni in società controllate stabilite nel territorio nazionale».
II –
Analisi
A –
La restrizione alla libertà di stabilimento
13.
La libertà di stabilimento, sancita dall’art. 43 CE, riconosce ai cittadini comunitari l’accesso alle attività non salariate
e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato
membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Ai sensi dell’art. 48 CE, essa comporta, per le società costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività
principale all’interno della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante
una succursale o un’agenzia (
4
).
14.
Dalla sentenza Baars deriva che si avvale del suo diritto di stabilimento il cittadino di uno Stato membro che detenga nel
capitale di una società stabilita in un altro Stato membro una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle
decisioni della società e da consentirgli di indirizzarne le attività (
5
). Questo avviene senza dubbio quando, come nel caso di specie, una società come la [OSCURATO:PERSONA] possiede una partecipazione del 100%
nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, che a sua volta possiede il 100% delle quote di una società
che detiene partecipazioni nel capitale di diverse società stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Di conseguenza, la situazione
contemplata dal giudice del rinvio, che riguarda le perdite subite dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua partecipazione nella sua controllata
KTH, stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], e delle partecipazioni che quest’ultima detiene in una «società-nipote» straniera, rientra
nelle norme del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libertà di stabilimento.
15.
Voglio ricordare che, sebbene, così come formulate, le norme relative alla libertà di stabilimento mirino in special modo
ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d’origine
ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (
6
). È evidente che il [OSCURATO:PERSONA] osta ad ogni «restrizione all’uscita», consistente in un trattamento svantaggioso applicato dalla
legislazione di uno Stato membro alle società in esso stabilite che intendano costituire delle filiali in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
16.
Fra i trattamenti sfavorevoli vietati dal [OSCURATO:PERSONA] vi sono le restrizioni di natura fiscale. Infatti, secondo una giurisprudenza
costante, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi devono
tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (
7
).
17.
In base alla normativa oggetto della causa principale, le perdite legate all’ammortamento sul valore delle partecipazioni
in una società controllata stabilita in Germania entrano senza limitazioni nella determinazione dell’utile imponibile delle
società soggette ad imposta. Invece, le perdite della stessa natura dovute a partecipazioni in una controllata stabilita in
un altro Stato membro sono deducibili, da parte della società soggetta ad imposta in Germania, solo in presenza di taluni
requisiti riguardanti i redditi o le attività.
18.
Pertanto, la situazione fiscale di una società che, come la [OSCURATO:PERSONA], possiede una controllata nei [OSCURATO:PERSONA], è meno favorevole
di quel che sarebbe se la società controllata fosse stabilita in Germania. Vero è che le perdite derivanti dalla partecipazione
in una controllata all’estero potrebbero essere imputate nel caso in cui quest’ultima producesse ulteriori redditi positivi.
Nondimeno, anche in tal caso la società-madre viene privata della possibilità di un’imputazione immediata delle sue perdite.
Questa possibilità riconosciuta alle società che posseggono controllate nazionali costituisce, per esse, un vantaggio di cassa (
8
). Privare le società che posseggono controllate all’estero di tale vantaggio può disincentivare la costituzione di società
controllate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
19.
Data questa disparità di trattamento, una società madre potrebbe essere dissuasa dall’esercitare le proprie attività con l’intermediazione
di una società controllata o di una società controllata dalla controllata stabilita in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
9
).
20.
Il governo tedesco tuttavia sostiene che questa disparità di trattamento non costituisce una discriminazione vietata dal [OSCURATO:PERSONA],
in quanto la situazione di una società controllata stabilita in Germania non si può paragonare a quella di una società controllata
stabilita in un altro Stato membro. Esso precisa che la Corte ha riconosciuto che le società controllate sono persone giuridiche
autonome, soggette a imposizioni fiscali distinte sul territorio nel quale sono stabilite. Pertanto, le perdite corrispondenti
ad ammortamenti e a crediti possono essere prese in considerazione nell’ambito della dichiarazione dei redditi di tali società
controllate nello Stato membro in cui sono stabilite.
21.
Questo argomento non può essere accolto. La differenza di trattamento fiscale di cui si discute nella causa principale riguarda
non la situazione delle società controllate, ma quella delle società madri stabilite in Germania, a seconda del fatto che
queste dispongano o meno di società figlie stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Al riguardo basta ricordare, da un lato, che le
perdite di cui si discute sono quelle delle società madri e, dall’altro lato, che gli utili delle società controllate non
sono imponibili in capo alle società madri, sia che provengano da società controllate assoggettate ad imposta in Germania,
sia che provengano da controllate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
10
). La disparità di trattamento che riguarda le società madri non dipende quindi dal fatto che le loro controllate siano o meno
oggetto di imposizione fiscale distinta.
22.
Dall’analisi che precede deriva che una limitazione della deducibilità degli oneri derivanti dall’ammortamento sul valore
delle partecipazioni nel capitale di società controllate stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, come previsto dall’art. 2 bis, comma
1, punto 3, lett. a), e comma 2, dell’EStG, costituisce, come evidenziato dal giudice del rinvio, una restrizione alla libertà
di stabilimento.
23.
Tale restrizione può essere consentita solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il [OSCURATO:PERSONA] ed è giustificata
da ragioni imperative di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, la sua applicazione dev’essere idonea a garantire
il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (
11
).
B –
La giustificazione della normativa in esame
24.
A sostegno della misura contestata, il governo tedesco propone numerosi argomenti di diritto, espressione di timori di ordine
al contempo politico (la preoccupazione di una ripartizione equilibrata del potere impositivo), etico (il rischio di un doppio
uso fraudolento delle perdite e quello dell’evasione fiscale), amministrativo (la garanzia dell’efficacia dei controlli),
sistematico (la necessità di salvaguardare l’uniformità del regime fiscale) ed economico (il rischio di perdite di bilancio).
A suo parere, i suoi argomenti trovano conferma nella citata sentenza Marks & Spencer. È pertanto opportuno procedere all’analisi
degli elementi di giustificazione ricordando tale giurisprudenza.
1. La ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
25.
Nella sentenza Marks & Spencer, la Corte ha ammesso per la prima volta che, al fine di valutare la compatibilità di una legislazione
fiscale con le libertà fondamentali, era necessario prendere in considerazione il principio dell’equilibrata ripartizione
del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
12
). Essa ha peraltro proceduto ugualmente a precisare e a delimitare le condizioni di applicazione di tale principio.
26.
Da un lato, tale esigenza rileva unicamente in sede di giustificazione del provvedimento restrittivo si cui si discute e non
può essere invocata, come il governo tedesco fa nella causa in oggetto, nel quadro dell’analisi di una restrizione alla libertà
di stabilimento. Dall’altro lato, tale giustificazione assume, nell’ambito comunitario, un significato che merita di essere
circoscritto con attenzione.
27.
A questo proposito, il governo tedesco sembra riconoscere che tale esigenza potrebbe consentire l’esclusione di alcune forme
di discriminazione dalla sfera di applicazione delle libertà di circolazione. Esso difatti basa il suo argomento su una
regola di simmetria
tra il diritto di tassare gli utili di una società e il dovere di prendere in considerazione le perdite della stessa. Poiché
in materia fiscale utili e perdite costituiscono le due facce della stessa medaglia, le autorità fiscali tedesche non dovrebbero
essere costrette a prendere in considerazione le perdite legate all’attività svolta da una controllata stabilita in un altro
Stato membro nell’ambito del trattamento fiscale della società madre stabilita sul territorio tedesco, perché non hanno diritto
di tassare gli utili di tale controllata. Solo una regola di ripartizione di questo tipo permetterebbe di rispettare la sovranità
fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e le norme del diritto tributario internazionale.
28.
Questo modo di definire l’esigenza di ripartizione equilibrata del potere impositivo non si può accettare. Considerata in
questo modo, infatti, essa non si differenzia sostanzialmente da una giustificazione di tipo puramente economico. Tale interpretazione
permetterebbe ad uno Stato membro di negare sistematicamente la concessione di vantaggi fiscali ad un’impresa sostenendo che
essa ha svolto un’attività economica transnazionale che non può generare redditi fiscali in capo a tale Stato. In questa forma,
del resto, tale giustificazione è stata espressamente respinta dalla Corte nella citata sentenza Marks & Spencer. La Corte
ha dichiarato che, proprio riguardo a questo elemento di giustificazione, si deve ricordare che la riduzione delle entrate
tributarie non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare
un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (
13
).
29.
Certo, occorre tener conto del principio secondo il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di definire l’organizzazione del
loro sistema fiscale e di ripartire tra di loro il potere impositivo (
14
). Tuttavia, non si può negare che le libertà fondamentali impongono alcuni limiti agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’esercizio delle loro
competenze in materia. Tali limiti consistono, essenzialmente, nel rispettare l’obbligo di non sfavorire i soggetti passivi
che svolgono un’attività transnazionale rispetto ai soggetti passivi nazionali, anche se ne risulti una diminuzione degli
introiti fiscali dello Stato interessato.
30.
Tale punto di vista è stato sancito dalla Corte in particolare nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza. In tale causa,
la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] osta a una disposizione nazionale che subordini la deducibilità delle spese legate
alla partecipazione di una società madre olandese nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla
condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nei [OSCURATO:PERSONA]. Tale soluzione è
stata contestata sostenendo che contrastava con il principio della giusta ripartizione del potere impositivo degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Poiché le spese sostenute dalla società madre olandese erano
economicamente
legate agli utili realizzati dalla sua controllata con sede in un altro Stato membro, sarebbe stato
giuridicamente
più corretto analizzarle come spese estere che possono essere prese in considerazione unicamente nello Stato all’origine
dei suddetti utili (
15
). Tuttavia, questa analisi non tiene sufficientemente conto della situazione del cittadino comunitario che opera nell’ambito
ampliato del mercato interno e che non può costituire oggetto di un esame distinto a seconda del territorio di imposizione
di cui si tratta, ma dev’essere valutato globalmente. Sotto questo profilo, è evidente che una disparità di trattamento fiscale
tra società madri a seconda che posseggano o meno società controllate all’estero non può essere giustificata sostenendo che
esse hanno proceduto ad un trasferimento di risorse economiche su una parte del territorio dell’Unione europea su cui lo Stato
interessato non può esercitare il proprio potere fiscale. Dichiarare l’opposto, in assenza di regole comuni in materia, equivarrebbe
a rendere praticamente inefficaci le libertà fondamentali sancite dal [OSCURATO:PERSONA].
31.
Inoltre, se il ragionamento per simmetria difeso dal governo tedesco dovesse essere ammesso nell’ambito fiscale, non si capisce
perché non dovrebbe estendersi agli altri settori interessati dalle libertà di circolazione. Così come si potrebbe invocare
il principio di ripartizione del potere impositivo, dovrebbe essere allora possibile far valere, in generale, un principio
di ripartizione del potere di legiferazione. Secondo tale principio, uno Stato membro avrebbe il diritto di rifiutarsi di
prendere in considerazione le situazioni economiche transnazionali che possano mettere in discussione la sua libertà di legiferare.
Per esempio, un bene legalmente prodotto conformemente a requisiti imposti da un altro Stato membro potrebbe vedersi negare
l’ingresso su un mercato nazionale perché non rispetta i requisiti di legge applicabili in detto mercato. La libertà di circolazione
delle merci si ridurrebbe allora ad una regola di non discriminazione puramente formale, consistente nell’applicazione del
medesimo trattamento ai soli prodotti soggetti all’autorità della legge dello Stato interessato. Un simile risultato sarebbe
del tutto contrario alla giurisprudenza costante della Corte in materia (
16
).
32.
Di conseguenza, non può essere questa la portata che va riconosciuta, nell’ambito comunitario, all’esigenza legittima della
ripartizione equilibrata del potere impositivo. Se la Corte ha ammesso, nella sentenza Marks & Spencer, un elemento di giustificazione
basato su tale esigenza, è soltanto in relazione ai rischi di abuso o di frode che possono derivare, in alcuni casi, da un
cattivo coordinamento delle competenze fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In assenza di armonizzazione in materia fiscale, vi è motivo
di temere che l’esercizio delle libertà di circolazione dia luogo allo sviluppo di un vero e proprio «traffico delle perdite»
su scala comunitaria. Infatti, come ricordato dalla Corte in tale sentenza, «concedere alle società la possibilità di optare
per la presa in considerazione delle loro perdite nello Stato membro in cui sono registrate o in un altro Stato membro comprometterebbe
sensibilmente un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dato che la base imponibile si troverebbe
aumentata per il primo Stato e ridotta nel secondo, considerate le perdite trasferite» (
17
). Sarebbe pertanto possibile agli operatori economici organizzare il trasferimento delle loro perdite verso società stabilite
negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui si applicano i tassi impositivi più elevati e nei quali, di conseguenza, il valore fiscale delle
perdite è maggiore. Tale situazione potrebbe rimettere in discussione la neutralità alla quale è tenuto il diritto comunitario
nei confronti dei regimi fiscali nazionali (
18
).
33.
In base a questo principio di neutralità, il diritto di stabilimento non può essere utilizzato dagli operatori economici per
trarne vantaggi che non siano legati all’esercizio delle libertà di circolazione. Orbene, ciò avverrebbe nel caso in cui un
trasferimento di attività nella Comunità fosse determinato unicamente da ragioni fiscali, indipendentemente da ogni volontà
di stabilimento e di integrazione nell’economia della società di accoglienza, con l’unico scopo di sottrarsi abusivamente
alle normative nazionali o di sfruttare artificialmente le differenze che esistono tra di esse (
19
). Qualora si corresse tale rischio, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Marks & Spencer, potrebbe rendersi necessario
applicare, alle attività economiche delle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], le sole norme tributarie di quest’ultimo,
per quanto riguarda tanto i profitti quanto le perdite (
20
). Ecco qual è, a mio avviso, il vero significato dell’esigenza di ripartizione del potere impositivo nell’ambito comunitario.
34.
È necessario ancora dimostrare che tale rischio sussiste. Ecco perché la Corte, nella stessa sentenza, ritiene che l’elemento
di giustificazione basato sulla salvaguardia della ripartizione del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possa essere
dissociato dagli altri due elementi relativi, l’uno, al rischio di un duplice uso delle perdite e, l’altro, al rischio di
evasione fiscale. Soltanto alla luce di questi tre elementi di giustificazione, «considerati nel loro insieme» (
21
), la Corte ha ammesso che la normativa restrittiva contestata poteva essere giustificata.
35.
Occorre ora verificare se, come sostenuto dal governo tedesco, nel caso di specie sussistano i rischi di duplice uso delle
perdite e di evasione fiscale.
2. Il rischio di duplice uso delle perdite
36.
Il governo tedesco sostiene che, come per la normativa discussa nella sentenza Mark & Spencer, la normativa fiscale controversa
è resa necessaria per consentire di evitare che una società possa beneficiare di vantaggi fiscali multipli sotto forma della
duplice imputazione delle perdite subite all’estero.
37.
Questo argomento non è rilevante nell’ambito della causa in oggetto. In effetti, le perdite di cui si discute nella presente
causa non sono, come per la sentenza Marks & Spencer, perdite subite all’estero da parte di società controllate indipendenti
e successivamente trasferite sugli utili della società madre. Si tratta di perdite in cui è incorsa la società madre a causa
del deprezzamento del valore delle sue partecipazioni nelle controllate straniere, e non si possono confondere con le perdite
subite da queste ultime. Le due tipologie di perdite sono oggetto di un trattamento distinto sul piano fiscale. Di conseguenza,
non si può ritenere che vi sia stato il rischio di un duplice uso delle
stesse
perdite a causa del fatto che una società madre è autorizzata ad effettuare tale deduzione.
38.
Anche ammesso che si riconosca l’esistenza di un nesso economico tra questi due tipi di perdite, come sostenuto dal governo
tedesco, in modo che l’imputazione distinta delle perdite delle società figlie e di quelle della società madre venga qualificata
come «duplice uso delle perdite», non risulta, nel caso di specie, che questo duplice uso sia specificamente connesso ad un
trasferimento di attività in un altro Stato membro. Infatti, il presunto «duplice vantaggio» non è riservato alle società
che posseggono un’attività transnazionale. Una società madre che dispone di controllate in Germania potrebbe dedurre dal proprio
utile imponibile l’ammortamento sul valore parziale delle sue partecipazioni in tali controllate senza che a queste ultime
venga impedito di utilizzare le proprie perdite nel quadro della loro imposizione fiscale in questo stesso Stato. Di conseguenza,
questo duplice uso delle perdite non è affatto connesso alla ripartizione del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e non
può giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.
3. Il rischio di evasione fiscale
39.
Su questo punto il governo tedesco propone in sostanza due argomenti. In primo luogo, esso sostiene che le società tedesche
tendono a trasferire alcuni tipi di attività economiche al di fuori del territorio tedesco e del controllo delle autorità
fiscali nazionali. In secondo luogo, esso ricorda che tale normativa è stata ispirata dal comportamento di alcune società,
in particolare nel settore del turismo, le quali trasferivano attività tipicamente generatrici di perdite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri,
al solo scopo di ridurre i propri utili imponibili. Tale normativa dovrebbe essere dichiarata necessaria per prevenire la
possibilità di creare costruzioni artificiose.
40.
Quanto al primo argomento, basta ricordare che qualunque trasferimento di attività al di fuori del territorio di uno Stato
membro non costituisce di per sé evasione fiscale. Non vi è dubbio sul fatto che il trasferimento di un’attività economica
fuori del territorio di uno Stato membro possa comportare una perdita di introiti fiscali per tale Stato. Tuttavia, non si
può ritenere che tale perdita sia conseguente ad un’evasione fiscale. In questo caso, si tratta semplicemente della conseguenza
dell’esercizio dei diritti conferiti dalle libertà fondamentali garantite dal [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che una società detenga delle
partecipazioni in società figlie stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri non può fondare una presunzione generale di evasione o di
frode fiscale, né giustificare una misura fiscale restrittiva (
22
).
41.
Quanto al secondo argomento, il semplice fatto che, in un determinato settore economico come il turismo, l’amministrazione
fiscale tedesca abbia rilevato dei casi di perdite consistenti e persistenti subite da società straniere controllate da società
stabilite in Germania non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di costruzioni artificiose. Occorre ricordare che, anche
ammesso che il rischio di evasione fiscale sia riconosciuto, è sempre necessario verificare se la misura di cui trattasi non
ecceda quanto necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti (
23
). Ora, una normativa, come quella in esame, che regola,
in via generale
, qualunque situazione in cui le società controllate di un gruppo risultano stabilite, per un qualunque motivo, in altri [OSCURATO:PERSONA]
membri, non si può considerare come giustificata dal rischio di evasione fiscale, senza eccedere quanto necessario per conseguire
lo scopo che essa dichiara di perseguire. Questo emerge con molta chiarezza da una giurisprudenza costante (
24
).
42.
Allo stato dei fatti, il governo tedesco non ha dimostrato alla Corte perché detto rischio riguardava in particolare la costituzione
di società figlie all’estero, piuttosto che quella di società figlie nazionali. È probabile che, con tale argomento, il governo
tedesco volesse anche sottolineare i limiti dei propri poteri di controllo su operazioni transfrontaliere.
4. L’efficacia dei controlli fiscali
43.
Secondo il governo tedesco, in effetti, le autorità fiscali nazionali hanno solo possibilità assai limitate di controllare
le operazioni effettuate all’estero. Applicare un principio di territorialità, escludendo i redditi negativi stranieri dall’utile
imponibile delle società residenti, permetterebbe di facilitare i controlli svolti dalle autorità fiscali.
44.
Questo argomento non può essere accolto. È vero che la Corte ha più volte dichiarato che l’efficacia dei controlli fiscali
può giustificare una normativa tale da limitare le libertà fondamentali (
25
). Di conseguenza, uno Stato membro è autorizzato ad applicare misure che consentano di verificare, in maniera chiara e precisa,
l’importo degli oneri deducibili in tale Stato a titolo delle partecipazioni nel capitale delle società figlie straniere.
Tuttavia, tale timore non può giustificare che lo stesso Stato abbia modo di subordinare questa deduzione a condizioni differenti
a seconda che le partecipazioni riguardino società figlie stabilire sul suo territorio o su quello di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
45.
A questo proposito, occorre ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di strumenti di cooperazione rafforzata in forza della
direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
[OSCURATO:PERSONA] nel settore delle imposte dirette (
26
). In attuazione di tali disposizioni, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle competenti autorità
di un altro Stato membro tutte le informazioni che possano loro consentire di procedere correttamente al calcolo dell’imposta
sulle persone giuridiche.
46.
Il governo tedesco sostiene che, anche in caso di fruttuosa collaborazione con le autorità di un altro Stato membro, il controllo
di operazioni estere resta spesso assai difficoltoso e la possibilità di scoprire dichiarazioni inesatte si rivela assai meno
agevole. Va tuttavia sottolineato che la direttiva 77/799 permette di ottenere informazioni necessarie analoghe a quelle esistenti
fra gli uffici tributari sul piano interno (
27
). Aggiungo, da un lato, che nell’ambito dello stabilimento del mercato interno, le relazioni tra amministrazioni fiscali degli
[OSCURATO:PERSONA] membri debbono basarsi su un principio di fiducia reciproca (
28
). A questo riguardo, non vi è ragione di ritenere che le amministrazioni fiscali nazionali abbiano interesse a lasciar sussistere
sul loro territorio situazioni fiscali contrastanti con il diritto dello Stato al quale sono soggette. Dall’altro lato, nulla
impedisce alle autorità fiscali interessate di esigere dallo stesso contribuente le prove che esse ritengano necessarie per
valutare se occorra o no concedere la deduzione richiesta (
29
).
47.
In ogni caso, può apparire sorprendente basarsi, a questo riguardo, su un principio di territorialità dell’imposta mentre
per regola generale, secondo la normativa tedesca, i redditi delle società sono assoggettati ad imposta sull’insieme dei loro
utili a livello mondiale.
5. La salvaguardia dell’uniformità del regime fiscale
48.
Il governo tedesco sostiene, in sostanza, che la normativa controversa si inscrive logicamente nell’ambito della sua politica
fiscale. Astenersi dal prendere in considerazione i redditi negativi stranieri in casi come quello in esame permetterebbe
di mantenere il più uniforme possibile il trattamento fiscale. Due argomenti proposti da tale governo possono essere collegati
a tale giustificazione, uno attinente al rispetto del principio di territorialità, l’altro attinente alla salvaguardia del
«sistema fiscale».
49.
Il principio fiscale di territorialità è stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata
in precedenza. È conforme a detto principio che lo Stato interessato possa tassare le società madri residenti sul suo territorio
sull’insieme dei loro redditi mondiali e le società figlie non residenti esclusivamente sui redditi derivanti dalla loro attività
nel detto Stato (
30
). Tuttavia, tale principio non giustifica il fatto che un vantaggio venga negato ad una società madre residente perché gli
utili delle società non residenti da essa controllate non possono essere tassati (
31
). La funzione di questo principio è quella di introdurre, nell’applicazione del diritto comunitario, la necessità di tener
conto dei limiti delle competenze fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo Stato membro interessato
non poteva essere obbligato a prendere in considerazione le perdite straniere, perché queste erano legate ai redditi di origine
straniera di contribuenti non residenti. Diverso è il caso di specie, perché la concessione del vantaggio non chiama in causa
l’esercizio di una competenza fiscale concorrente. Esso riguarda le società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
a tale titolo, ad un obbligo fiscale illimitato in tale paese. Nulla giustifica, di conseguenza, il rifiuto del detto vantaggio.
50.
La «sistematica fiscale» evoca il concetto meglio conosciuto nella giurisprudenza della Corte di «coerenza fiscale» (
32
). Il governo tedesco sostiene, a questo riguardo, che in forza delle convenzioni sulla doppia imposizione stipulate con numerosi
[OSCURATO:PERSONA] membri, i dividendi versati dalle società figlie stabilite in questi [OSCURATO:PERSONA] sono esenti da imposta in Germania. Pertanto,
il governo tedesco ritiene che sarebbe logico e coerente non accordare alcun vantaggio alla società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alle sue società figlie. Tale vantaggio dovrebbe essere concesso solo nel caso in cui, in mancanza di
convenzione bilaterale che prevede un’esenzione, l’utile delle controllate sia imponibile in Germania.
51.
Non sono di questo parere. Le convenzioni fiscali volte a prevenire la doppia imposizione non sono idonee ad eliminare il
trattamento svantaggioso osservato. Infatti, secondo la normativa tedesca, le perdite come quelle di cui si discute nella
causa in oggetto sono sempre prese in considerazione quando la società controllata effettua un’«operazione attiva» ai sensi
dell’art. 2 bis, comma 2, dell’EStG. Ora, in questo caso i dividendi eventualmente versati da tale società controllata non
sono meno idonei ad essere esentati in attuazione di tali convenzioni. Non esiste quindi alcun legame diretto tra la concessione
del vantaggio controverso alla società madre e l’esonerazione dei dividendi versati dalla società controllata. Pertanto, la
coerenza garantita sulla base di una convenzione sulla doppia imposizione non può essere presa in considerazione nel valutare
la compatibilità della disposizione controversa con il diritto comunitario (
33
).
6. Le conseguenze economiche
52.
Stando al governo tedesco, la messa in discussione del sistema controverso rischierebbe di provocare perdite di redditi sostanziali
per il bilancio nazionale. Tale governo riconosce che secondo una giurisprudenza costante la riduzione delle entrate tributarie
non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento
che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (
34
). Esso suggerisce tuttavia alla Corte di riconsiderare la propria giurisprudenza, tenuto conto del fatto che gli introiti
fiscali costituiscono la fonte essenziale del reddito degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della Comunità.
53.
Un timore di questo tipo può essere considerato legittimo. È vero che l’applicazione delle norme comunitarie ad alcuni regimi
fiscali nazionali può avere a volte un impatto finanziario notevole. In alcuni casi, tale impatto può perfino essere dannoso
per l’equilibrio delle finanze dello Stato.
54.
Tuttavia, spetta allo Stato membro interessato provare l’esistenza di detto impatto in ciascun caso e, se lo si può dimostrare,
occorre tenerne conto a livello non della giustificazione del provvedimento restrittivo, bensì degli effetti della decisione
pronunciata dalla Corte. Occorre ancora ricordare che una limitazione nel tempo degli effetti di una pronuncia della Corte
può essere decisa solo in circostanze eccezionali, nel caso in cui lo Stato interessato possa dimostrare che sussiste un rischio
di gravi ripercussioni economiche e che esso aveva motivi legittimi di ritenere che il suo comportamento fosse compatibile
con il diritto comunitario (
35
).
55.
A mio avviso, non sarebbe prudente che la Corte ricomprendesse questi timori nel novero degli elementi di giustificazione
che consentono di derogare alle norme fondamentali del [OSCURATO:PERSONA]. Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri ritengono che considerazioni di ordine
economico debbano poter giustificare misure fiscali di ostacolo alle libertà di circolazione, mi sembra che rientri nella
loro esclusiva competenza di iscriverle nel [OSCURATO:PERSONA]. Non spetta alla Corte prendere l’iniziativa, tenuto conto dei tre motivi
che vado ad illustrare.
56.
Il primo motivo è di ordine pratico. Se si ammettesse una simile giustificazione economica, si dovrebbe innanzi tutto stabilire
in quali settori dev’essere ammessa. Bisognerebbe limitarla al settore fiscale o estenderla ad altri ambiti economici e sociali?
Inoltre, si dovrebbero fissare i parametri e le variabili che consentono di valutare l’impatto finanziario dell’applicazione
delle norme comunitarie. Ora, è evidente che la Corte non è affatto attrezzata per effettuare una simile valutazione, tenuto
conto, in particolare, dell’
eterogeneità
economica e fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’Unione. Ecco il motivo per cui mi sembra che ammettere tale giustificazione,
in assenza di regole chiare fissate dal [OSCURATO:PERSONA], darebbe luogo a difficoltà tali da compromettere la legittimità della Corte.
57.
Il secondo motivo attiene all’effetto prodotto da tale giustificazione. Infatti, se le perdite di bilancio di un certo livello
dovessero essere prese in considerazione nella giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali, ne deriverebbe
il rischio di favorire le violazioni costose e massicce del diritto comunitario. Maggiore è la persistenza della violazione,
maggiori sarebbero i costi per ristabilire la legalità comunitaria, e tanto più facile sarebbe la possibilità di far ammettere
una giustificazione di questo tipo.
58.
Infine, se è dimostrato, sin dalla costituzione della Comunità, che l’attuazione di un mercato interno, che implica la soppressione
degli ostacoli agli scambi di qualsiasi natura, può avere come conseguenza la soppressione di alcune risorse per gli [OSCURATO:PERSONA]
membri, è altrettanto vero che questi ultimi beneficiano dello sviluppo delle attività economiche nell’ambito di un mercato
interno allargato.
59.
Il governo tedesco aggiunge una giustificazione di circostanza. A suo parere, la presa in considerazione delle conseguenze
economiche è tanto più legittima oggi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza del [OSCURATO:PERSONA] di stabilità e di crescita (
36
), ad una severa disciplina di bilancio. Tale argomento, però, è contrastante sia con la lettera del [OSCURATO:PERSONA], sia con lo spirito
con cui è stato concepito il [OSCURATO:PERSONA]. Ricordo innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 4 CE, lo stretto coordinamento delle politiche
economiche dev’essere condotto conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Inoltre,
un’interpretazione secondo cui l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] porterebbe ad elevare barriere contro l’instaurazione di un mercato
interno è contraria allo spirito stesso del [OSCURATO:PERSONA], che mira espressamente a favorire un corretto funzionamento dell’Unione
economica e monetaria, e, attraverso di esso, il completamento del mercato interno.
60.
Da questa analisi emerge che i motivi dedotti dal governo tedesco per giustificare il provvedimento restrittivo controverso
vanno respinti nel loro complesso. È giocoforza rilevare che, adottando la normativa controversa, il legislatore tedesco mirava
essenzialmente a promuovere l’economia del paese, scoraggiando gli investimenti in società aventi sede negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
Come riferito nell’ordinanza di rinvio, una deroga al divieto di deducibilità per questo tipo di investimenti doveva esistere
unicamente nel caso di attività aventi interesse per l’economia nazionale. Dalla genesi di tale disposizione deriva pertanto
che il legislatore tedesco ha scelto, deliberatamente, di sfavorire le situazioni transnazionali a vantaggio di un obiettivo
di natura puramente economica e a svantaggio delle esigenze fondamentali del mercato interno (
37
).
C –
L’interpretazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali
61.
Poiché le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libertà di stabilimento ostano all’applicazione della normativa in questione
in condizioni come quelle del caso di specie, non risulta necessario, ai fini della risoluzione della controversia nella causa
principale, esaminare se le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libera circolazione dei capitali vi ostino ugualmente.
62.
Tuttavia, risulta che alcune situazioni, contemplate dalla disposizione controversa di tale normativa, potrebbero essere sottratte
all’applicazione delle norme sulla libertà di stabilimento. Ciò vale, in particolare, per la situazione di una società che
possiede partecipazioni nella società di un altro Stato membro senza esercitare un controllo o un’influenza su di essa (
38
). In tal caso, può essere utile esaminare, in via subordinata, se l’art. 56, n. 1, CE, che vieta qualunque restrizione ai
movimenti di capitali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, trovi applicazione.
63.
[OSCURATO:PERSONA] non definisce la nozione di «movimenti di capitali». Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, in quanto
l’art. 56 CE riporta in sostanza il contenuto dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione
dell’articolo 67 del [OSCURATO:PERSONA] (
39
), la nomenclatura dei movimenti di capitali che è ad essa allegata conserva, per definire la nozione, il valore indicativo
che le era proprio prima della sua entrata in vigore (
40
).
64.
Orbene, la partecipazione ad imprese nuove o già esistenti per creare o mantenere vincoli economici duraturi è citata al titolo
I, punto 2, della suddetta nomenclatura. Di conseguenza, l’acquisizione di partecipazioni all’origine degli ammortamenti di
cui alla normativa in esame nella fattispecie costituisce un movimento di capitali soggetto alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]
sulla libera circolazione.
65.
Occorre quindi esaminare se una normativa come quella di cui si discute nella causa principale costituisce una restrizione
ai movimenti di capitali.
66.
A questo riguardo, dalla giurisprudenza non risulta che detta normativa debba essere giudicata secondo criteri diversi da
quelli applicabili in materia di libertà di stabilimento. La normativa fiscale tedesca ha chiaramente l’effetto di dissuadere
le società tedesche dall’investire i propri capitali in alcune società aventi sede in un altro Stato membro (
41
). Tale normativa esplica un effetto restrittivo anche nei confronti delle società stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto
rappresenta nei loro confronti un ostacolo alla raccolta di capitali in Germania, poiché le perdite che esse possono generare
a carico di investitori tedeschi non danno diritto agli stessi vantaggi prodotti dagli investimenti effettuati in Germania.
67.
Da quanto precede risulta che tale normativa costituisce, in via di principio, una restrizione alla libera circolazione dei
capitali. Le giustificazioni che lo Stato membro interessato potrebbe far valere a sostegno della propria normativa sono sostanzialmente
le stesse invocate a proposito dell’interpretazione delle norme relative alla libertà di stabilimento e, pertanto, non possono
essere accolte.
III –
Conclusione
68.
Di conseguenza, suggerisco che la Corte voglia dichiarare che gli artt. 43 CE, 48 CE e 56 CE vanno interpretati nel senso
che ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude in alcuni casi la deducibilità fiscale delle perdite esposte da
una società madre a titolo di ammortamenti realizzati sul valore delle partecipazioni in società figlie stabilite in altri
[OSCURATO:PERSONA] membri, mentre la deducibilità di tali perdite è ammessa senza limitazioni quando corrispondono ad ammortamenti realizzati
sul valore di partecipazioni in società figlie stabilite nello stesso Stato membro in cui ha sede la società madre.
1
– Lingua originale: il portoghese.
2
– V., in tal senso, sentenze 18 settembre 2003, causa C‑168/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9409), e 23 febbraio 2006, causa C‑471/04,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000), nonché, per quel che riguarda le perdite di redditi di persone fisiche, sentenza 21 febbraio
2006, causa C‑152/03, Ritter‑Coulais (Racc. pag. I-0000).
3
– Sentenza 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, (Racc. Pag. I-0000).
4
– V., in particolare, sentenza 21 settembre 1999, causa C‑307/97, Saint‑Gobain ZN (Racc. pag. I‑6161, punto 35).
5
– Sentenza 13 aprile 2000, causa C‑251/98, Racc. pag. I‑2787, punto 22). V. inoltre sentenza 21 novembre 2002, causa C‑436/00,
X e Y (Racc. pag. I‑10829, punto 37).
6
– Sentenza 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI (Racc. pag. I‑4695, punto 21).
7
– V. sentenza Marks & Spencer, già citata, punto 29, che riprende i termini della sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98
e C‑410/98, Metallgesellschaft e.a. (Racc. pag. I‑1727, punto 37).
8
– V., nel medesimo senso, sentenza Marks & Spencer, già citata, punto 32.
9
– V., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 27.
10
– Ibidem, punto 39.
11
– V., in tal senso, sentenza 11 marzo 2004, causa C‑9/02, [OSCURATO:PERSONA] du Saillant (Racc. pag. I‑2409, punto 49).
12
– Punto 46.
13
– Sentenza Marks & Spencer, punto 44, conformemente ad una giurisprudenza consolidata citata, tra l’altro, nella sentenza
7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477, punto 49).
14
– V., tra l’altro, sentenza 21 marzo 2002, causa C-451/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3193, punto 40).
15
– V., in questo senso, le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed, pronunciate il 23 febbraio 2006 nella causa C-374/04,
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (attualmente pendente dinanzi alla Corte, paragrafi 62 e 63). V. inoltre
D. Weber, «[OSCURATO:PERSONA]: Analysis and Critique»,
EC [OSCURATO:PERSONA],
2003‑4, pag. 220; P.J Wattel, «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] before the ECJ»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, 2004, n. 2, pagg. 81‑95, in particolare pagg. 89 e 90.
16
– V., a questo proposito, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, [OSCURATO:PERSONA]‑Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649).
17
– Punto 46.
18
– Su questo punto, v. le mie conclusioni relative alla sentenza Marks & Spencer, paragrafo 67.
19
– Nel medesimo senso, v. le conclusioni dell’avvocato generale Léger pronunciate il 2 maggio 2006, relativamente alla causa
C-196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutt’ora pendente dinanzi alla Corte).
20
– Punto 45.
21
– Punto 51.
22
– Nello stesso senso, v. sentenza X e Y, già citata, punto 62.
23
– Sentenza Marks & Spencer, punto 53.
24
– V. sentenza ICI, già citata, punto 26.
25
– Sentenze 15 maggio 1997, causa C‑250/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2471) e 28 ottobre 1999, causa C‑55/98,
Vestergaard (Racc. pag. I‑7641, punto 23).
26
– GU L 336, pag. 15, come modificata dalla direttiva del Consiglio 24 aprile 2004, 2004/56/CE (GU L 127, pag. 70).
27
– Sentenza 14 febbraio 1995, causa C‑279/93, Schumacker (Racc. pag. I‑225, punto 45).
28
– V., per analogia, sulla fiducia reciproca di cui debbono dar prova gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quel che riguarda i controlli sui
loro rispettivi territori, sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2553, punto 19). V. anche, nell’ambito
dei sistemi di giustizia penale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sentenza 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok
e Brügge (Racc. pag. I-1345, punto 33).
29
– Sentenza Vestergaard, già citata, punto 26 e giurisprudenza ivi menzionata.
30
– Sentenza Marks & Spencer, punto 39.
31
– Idem, punto 40.
32
– V., in particolare, sentenza Manninen, già citata, punti 42 e 43.
33
– V., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, causa C‑80/94, Wielockx (Racc. pag. I‑2493, punti 24 e 25).
34
– V., in generale, sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a. (Racc. pag. 523, punto 23), nonché le conclusioni
dell’avvocato generale Mancini relative a tale causa ; più in particolare, in materia fiscale sentenze 6 giugno 2000, causa
C‑35/98, Verkooijen (Racc. pag. I‑4071, punto 48) e Manninen, già citata, punto 49. Accade comunque che gli aspetti economici
di una normativa vengano presi in considerazione allorché sono indissolubilmente legati ad altri timori ritenuti legittimi.
Lo testimonia, tra le altre, la sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 2727), in cui la Corte ha
riconosciuto che una normativa nazionale che faccia obbligo a tutti gli importatori di rifornirsi di prodotti petroliferi,
per una determinata percentuale del loro fabbisogno, presso una raffineria impiantata nel territorio nazionale poteva essere
giustificata nel caso in cui persegua uno scopo essenziale di garanzia dei rifornimenti di energia che trascende considerazioni
di carattere puramente economico (punti 34 e 35). La Corte sostiene, parimenti, che il [OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri
di limitare la libera prestazione dei servizi medico-ospedalieri qualora la conservazione di un sistema sanitario o di una
competenza medica nel territorio nazionale sia essenziale per la sanità pubblica, o addirittura per la sopravvivenza, della
loro popolazione (sentenza 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I‑1931, punto 51). Tale orientamento viene seguito
anche in tema di cittadinanza europea. A questo proposito, la Corte riconosce che l'esercizio del diritto di soggiorno dei
cittadini dell'Unione può essere subordinato ai «legittimi interessi» degli [OSCURATO:PERSONA] membri, relativi alla salvaguardia dei propri
sistemi previdenziali (v. sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I‑7091, punti 87 e 90). Tuttavia,
nel caso in cui emerga che il provvedimento restrittivo mira soprattutto al pareggio di bilancio, cioè intende ridurre le
spese di esercizio di un sistema previdenziale contro le malattie, senza sollevare il problema del rischio per l’equilibrio
finanziario del sistema stesso, la Corte non esita a condannarla (v. sentenza Duphar e a., già citata, punti 16 e 23). Da
tale giurisprudenza deriva che, se delle considerazioni di ordine economico o finanziario possono essere invocate legittimamente
da uno Stato membro quando vi sia un rischio di pregiudizio grave per la tutela di un servizio fondamentale per la propria
organizzazione sociale, per contro un obiettivo di natura puramente economica non può costituire un obiettivo legittimo idoneo
a giustificare una restrizione ad una libertà fondametale garantita dal [OSCURATO:PERSONA].
35
– Sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193, punto 53).
36
– [OSCURATO:PERSONA] di stabilità e di crescita è costituito dalla risoluzione del Consiglio europeo 17 giugno 1997 (GU C 236, pag. 1),
dal regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 1997, n. 1466, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209, pag. 1), e dal regolamento (CE) del Consiglio
7 luglio 1997, n. 1467, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi
eccessivi (GU L 209, pag. 6). Tali regolamenti sono stati recentemente modificati, rispettivamente dai regolamenti (CE) del
Consiglio 27 giugno 2005, n. 1055 e 1056 (GU L 174, pagg. 1 e 5).
37
– V., nel medesimo senso, sentenze Verkooijen, già citata, punti 47 e 48, nonché 5 giugno 1997, causa C-98/95, SETTG (Racc.
pag. I‑3091, punti 22 e 23).
38
– V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
39
– GU L 178, pag. 5. L’art. 67 del [OSCURATO:PERSONA] è stato abrogato dal [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam.
40
– V., in particolare, sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer (Racc. pag. I‑1661, punto 21).
41
– V., per analogia, sentenze già citate Verkooijen, punto 34, e Manninen, punto 22.