CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 26824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23759/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. PISANELLI n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] I ELISA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VELLETRI n. 542/2021 depositata il17/03/2021. R.g. n. 23759 del 2021 Ad. 11/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa, ancora rilevanti in questa fase di legittimità, sono i seguenti. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si rese aggiudicataria, a seguito di vendita forzata, dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Velletri, di un compendio immobiliare nella procedura esecutiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., versando il prezzo di aggiudicazione dopo che il termine originario per l’adempimento era stato prorogato, con decreto, dal giudice dell ’ esecuzione del detto Tribunale, suistanza della offerente. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile e chiese la sospensione dell’esecuzione. L’opposizione agli atti esecutivi, che il Tribunale qualificò come proposta avverso il decreto di trasferimento, venne rigettata , nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sentenza n. 542 del 17/03/2021 e in precedenza l’istanza di sospensione dell’esecuzione pure era stata disattesa, con conferma da parte del collegio del Tribunale di Velletri, al quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva proposto reclamo. Avverso la detta sentenza , resa in unico grado, di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, contenente ricorso incidentale, su due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. (nella quale si è fusa la V alle [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. R.g. n. 23759 del 2021 Ad. 11/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., sostituitasi all’originaria creditrice procedente banca [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace nel giudizio di merito, è rimasta intimata. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale non partecipata del 11/07/2023 e trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone i seguenti motivi di impugnazione. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 617, comma 2, cod. proc. civ.,in quanto il Tribunale di Velletri ha errato nel non ritenere proponibile l’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile. Il secondo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 152, comma 2,e 153 cod. proc. civ. e degli artt. 574, 576 e 585 cod. proc. civ. per avere il giudice monocratico del detto Tribunale condiviso acriticamente, per di più soltanto in parte, la decisione del collegio dello stesso Tribunale in sede di procedimento di sospensione. Il terzo motivo propone vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 669 terdecies , comma 5, cod., proc. civ., per non avere il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi condiviso la statuizione , del collegio del Tribunale, in ordine alla n on opponibilità autonoma del provvedimento di proroga del termine per il versamento del prezzo. Il quarto, e ultimo, motivo deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 618 cod. proc. civ. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 codice di rito, per essere la sentenza del giudice dell’opposizione agli atti meramente reiterativa dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione. R.g. n. 23759 del 2021 Ad. 11/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è infondato, posto che esso non contrasta efficacemente la affermazione decisoria relativa alla tardività , dell’opposizione agli atti esecutivi, nei confronti del decreto di trasferimento dell’immobile e ciò a seguito della mancata tempestiva proposizione della stessa opposizione agli atti avverso il provvedimento di proroga per il versamento del prezzo. La decisione del giudice di merito è, pertanto, conforme all’orientamento di questa Corte, che in questa sede si intende ribadire, secondo il quale (Cass. n. 32136 del 10/12/2019 Rv. 656506 –01 , che supera il precedente orientamento di cui a Cass.n. 26884 del 19/12/2014 Rv. 633924 – 01 , in punto di esclusione dell’autonoma opponibilità del provvedimento di proroga del termine per il saldo del prezzo di aggiudicazione ) il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, su richiesta dell’aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo (provvedimento che, pure, è di per sé in evidente ed insanabile violazione della natura assolutamente perentoria di quel termine), decorre dall’adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell’istanza per la sua revoca e non dall’emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito dalla statuizione di rigetto del primo, in coerenza con la – e quale conseguenza della –rilevata tardività dell’opposizione agli atti. Il terzo motivoè assorbito dal rigetto del primo , ogni questione restando preclusa dall’appena confermato rilievo di tardività: e tanto consente di non rilevarne l’inammissibilità, in quanto esso contesta la mancata condivisione dell’ordinanza collegiale sul R.g. n. 23759 del 2021 Ad. 11/07/2023; estensore: C. Valle reclamo, che, nella specie, costituiva un mezzo di impugnazione errato, trattandosi di mero provvedimento endoprocessuale e di carattere parzialmente ordinatorio (Cass. n. 2353 del 31/01/2017 Rv. 642720 – 01 e anche Cass. n . 37751 del 23/12/2022 Rv. 666683 -01). Analogo discorso a farsi è per il quarto motivo: anch’esso assorbito, o, comunque, inammissibile , in quanto incentrato sull’ordinanza resa in sede di reclamo dal collegio del Tribunale: che, come sopra evidenziato, era un mezzo processuale errato, dovendosi reagire con l’opposizione agli atti. Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolato su due motivi, rubricati come sesto e settimo, nell’ambito della complessiva esposizione dell’atto di controricorso, è da reputarsi come sostanzialmente subordinato all’accoglimento del ricorso principale: ed è pertanto assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate,in considerazione del mutamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine all’autonoma opponibilità del provvedimento (benché illegittimo) del giudice dell ’ esecuzione di proroga del termine per il versamento del prezzo, come risulta dalla motivazione sul primo motivo del ricorso principale. La decisione di rigetto del ricorso principale comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l egge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Deve escludersi il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale in quanto nei suoi confronti la decisione non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità della R.g. n. 23759 del 2021 Ad. 11/07/2023; estensore: C. Valle impugnazione, ossia sussumibile in una delle ipotesi tipiche a fronte delle quali la detta misura è specificamente prevista. Il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q. M. Rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale ; compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso a