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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00259/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7495/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – TORINO 3, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legisin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 309/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 464/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale sanitario nel settore dei servizi assistenziali sociosanitari presso la [OSCURATO:PERSONA] – Torino 3 (di seguito, ASL), ha agito in giudizio rivendicando l’inquadramento a livello DS, in luogo del formale inquadramento a livello D ed il riconoscimento dell’indennità di coordinamento;

2. il Tribunale di Torino ha accolto la domanda con riferimento all’indennità di coordinamento, rigettando la richiesta di riconoscimento del diritto all’inquadramento a livello DS;

3. la Corte d’Appello della stessa città, raggiunta dal gravame proposto dalla ASL, ha rigettato anche la domanda riguardante l’indennità di coordinamento, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha opposto difese la ASL sulla base di controricorso, contenente anche ricorso incidentale;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 10 CCNL del comparto sanità;

2. il motivo è sviluppato censurando la Corte territoriale per avere ritenuto che il coordinamento richiesto dalla norma dovesse necessariamente riguardare il personale interno della ASL, sicché non sarebbe stato sufficiente il ruolo di interfaccia svolto dalla Pane rispetto al personale delle cooperative esterne che gestivano i servizi del settore interessato, in assenza di poteri disciplinari ed organizzativi nei riguardi di essi, al massimo potendo la ricorrente denunciare ai propri superiori – sempre secondo la sentenza impugnata - le inadempienze che si fossero manifestate nell’operato di tali lavoratori;

3. secondo la Pane tale interpretazione finirebbe per essere discriminatoria, in quanto non si potrebbe tracciare una reale differenza tra chi coordini il personale interno all’ente e chi svolga analoga attività rispetto a personale di soggetti terzi che, in regime di appalto, curino, attraverso quel personale così coordinato, i servizi di pertinenza della ASL;

4. da altro punto di vista, il motivo critica il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto del tutto assente una formale attribuzione dell’incarico di coordinamento, quale presupposto necessario al riconoscimento della corrispondente indennità, in quanto era agli atti lettera scritta dell’allora legale rappresentante della ASL con la quale si attestava lo svolgimento delle mansioni di coordinamento dal1.4.2001 da parte della Pane e si richiedeva l’inserimento della stessa nell’elenco degli aventi diritto all’indennità specifica in quanto titolare di tali funzioni, come poi il conferimento di esse era altresì desumibile dalle missive di analogo contenuto provenienti dai direttori di dipartimento;

5. il ricorso principale va disatteso;

6. la ricorrente sostiene in sostanza nel motivo di avere coordinato in modo diretto il personale delle cooperative appaltatrici dei servizi da lei seguiti presso la ASL, ma tale assunto di fatto non coincide con l’accertamento svolto dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che il predetto personale svolgeva «autonomamente» il proprio operato, fungendo la Pane quale « figura addetta al passaggio di informazioni tra la stazione appaltante e le cooperative aggiudicatrici»;

7. la Corte territoriale ha poi aggiunto che l’attività di «verifica» in concreto svolta dalla Pane non poteva e s sere confusa con quella di coordinamento e che l’esercizio di un controllo sui lavoratori di quelle cooperative, per quanto ritenuto nella sentenza non provato, se anche vi fosse stato, non si estendeva a poteri disciplinari, ma avrebbe potuto al massimo comportare il dovere della Pane di riferire al proprio responsabile eventuali inadempienze del personale delle cooperative aggiudicatarie e dunque esso non poteva essere riportato ai connotati propri delle funzione di coordinamentoquale intesa della norma collettiva;

8. il motivo di ricorso tenta di eludere tali accertamenti di fatto, che neppure censura debitamente in quanto tali, essendo esso formulato nei termini della violazione della norma del CCNL sull’indennità di coordinamento;

9. d’altra parte, questa S.C., a partire almeno da C. 18679/2015, ha precisato che il riconoscimento dell’indennità di coordinamento ha per presupposto che quest’ultimo abbia avuto ad oggetto non solo i servizi di assegnazione, ma anche ilpersonale;

10. C. 11998/2018 mettendo in luce tali concorrenti presupposti, ha evidenziato come non fosse corretto che la Corte territoriale –in quel contesto – avesse « valorizzato il solo coordinamento del servizio, non sufficiente a fondare il diritto, alla luce del chiaro disposto dell’art. 10, comma 1, del richiamato CCNL, che richiede anche il coordinamento del personale, ravvisabile solo a fronte di un’attività continuativa e non sporadica»;

11. il coordinamento del personale è attività interna all’ente, da svolgere rispetto al personale dello stesso ed in esercizio, secondo l’organizzazione propria del datore di lavoro, di poteri e facoltà datoriali (giustamente individuate dalla Corte territoriale nei poteri disciplinari, da intendere in senso ampio come poteri di direzione della prestazione del prestatore subordinato sottoposto), mentre altra cosa è il controllo verso il personale di soggetti terzi, destinato giuridicamente a rifluire, come precisa la Corte territoriale con apprezzamento giuridico fondato su accertamento di fatto non sovvertibile in questa sede, non in poteri diretti della Pane, ma semmai soltanto nel dovere della stessa di riferire in proposito al referente all’interno della ASL;

12. tali accertamenti, cui la Corte territoriale aggiunge quello sull’assenza di poteri e responsabilità di spesa in capo alla ricorrente, hanno portato la sentenza impugnata non ad omettere di considerare la nota del superiore con cui si chiedeva l’inserimento della Pane nell’elenco degli aventi diritto all’indennità in questione - ma a ritenerne l’irrilevanza, perché in concreto mancavano i presupposti propri per il riconoscimento dell’emolumento rivendicato;

13. l’insistenza sul contenuto – peraltro assai generico quanto ad attività in concreto svolta – di quel documento , come anche delle analoghe note successivamente intervenute e di simile contenuto ha poi la portata propria della sollecitazione di una diversa valutazione del merito e dell’istruttoria, inappropriata rispetto al giudizio di legittimità (C, SU, 34476/2019; C, SU, 24148/2013) e per giunta nel contesto di un motivo rubricato come riguardante una violazione della norma contrattuale;

14. il ricorso incidentale della ASL è invece fondato;

15. le domande della Pane, riguardanti come detto l’inquadramento a livello DS e l’indennità di coordinamento, sono state entrambe rigettate tra il primo ed il secondo grado di giudizio;

16. la causa, instaurata nel 2018, soggiace al regime delle spese di cui all’art. 92 c.p.c. quale introdotto dall’art. 13, co. 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014 e quale risultante in esito a Corte Costituzionale 77/2018;

17. la pronuncia additiva della Corte Costituzionale ha ritenuto che le ipotesi (illegittimamente) non considerate dall’art. 92 c.p.c., debbano identificarsi in quelle che siano riconducibili alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella medesima disposizione, nel senso che devono essere di «pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità», sicché l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» sono da intendere come previsioni di «carattere paradigmatico», destinate a svolgere una «funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale»;

18. valutando il tema rispetto all’ipotesi di chi infondatamente agisca in giudizio, deve allora trattarsi di situazioni caratterizzate da una loro incidenza rispetto al principio fondante della causalità, che sta a base della regola di soccombenza, sotto il p rofilo dell’oggettiva imprevedibilità degli esiti ultimi della lite, carattere che non ricorre per il solo fatto –tra l’altro nel caso di specie anche decisamente opinabile visto che si tratta di causa tra due sole parti, con limitate questioni da definire - che sia stata necessaria una «difficile» istruttoria;

19. il requisito della complessità istruttoria di regola non riguarda infatti la responsabilità causativa della lite, ma solo l’impegno richiesto per l’accertamento giudiziale dei fatti ed una normale incertezza che chi agisce in giudizio invariabilmente assume a proprio carico, tanto più poi quando, come è nella specie, il giudizio verta su fatti – il lavoro svolto e le sue modalità – propri di colui che ricorreal rimedio giudiziale;

20. ciò esclude che – al di là di ipotesi davvero eccezionali in cui la causa debba necessariamente essere introdotta senza conoscere a fondo tutti i fatti rilevanti, o altre simili, che qui non mette conto ricercare o approfondire – l’avere comunque in tali evenienze affrontato il rischio di causa intercetti un possibile apprezzamento in termini scusabilità-imprevedibilità, quali caratter i propri delle ipotesi valorizzate dalla Corte Costituzionale come paradigmatiche delle possibili circostanze idonee a giustificare lacompensazione;

21. l’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata , la quale può accompagnarsi, non essendo necessari altri accertamenti, alla definizione nel merito attraverso la pronuncia della condanna per tutti i gradi di giudizio a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e di secondo grado, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, il tutto oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della ASL delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7495/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – TORINO 3, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legisin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 309/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 464/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale sanitario nel settore dei servizi assistenziali sociosanitari presso la [OSCURATO:PERSONA] – Torino 3 (di seguito, ASL), ha agito in giudizio rivendicando l’inquadramento a livello DS, in luogo del formale inquadramento a livello D ed il riconoscimento dell’indennità di coordinamento; 2. il Tribunale di Torino ha accolto la domanda con riferimento all’indennità di coordinamento, rigettando la richiesta di riconoscimento del diritto all’inquadramento a livello DS; 3. la Corte d’Appello della stessa città, raggiunta dal gravame proposto dalla ASL, ha rigettato anche la domanda riguardante l’indennità di coordinamento, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha opposto difese la ASL sulla base di controricorso, contenente anche ricorso incidentale; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 10 CCNL del comparto sanità; 2. il motivo è sviluppato censurando la Corte territoriale per avere ritenuto che il coordinamento richiesto dalla norma dovesse necessariamente riguardare il personale interno della ASL, sicché non sarebbe stato sufficiente il ruolo di interfaccia svolto dalla Pane rispetto al personale delle cooperative esterne che gestivano i servizi del settore interessato, in assenza di poteri disciplinari ed organizzativi nei riguardi di essi, al massimo potendo la ricorrente denunciare ai propri superiori – sempre secondo la sentenza impugnata - le inadempienze che si fossero manifestate nell’operato di tali lavoratori; 3. secondo la Pane tale interpretazione finirebbe per essere discriminatoria, in quanto non si potrebbe tracciare una reale differenza tra chi coordini il personale interno all’ente e chi svolga analoga attività rispetto a personale di soggetti terzi che, in regime di appalto, curino, attraverso quel personale così coordinato, i servizi di pertinenza della ASL; 4. da altro punto di vista, il motivo critica il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto del tutto assente una formale attribuzione dell’incarico di coordinamento, quale presupposto necessario al riconoscimento della corrispondente indennità, in quanto era agli atti lettera scritta dell’allora legale rappresentante della ASL con la quale si attestava lo svolgimento delle mansioni di coordinamento dal1.4.2001 da parte della Pane e si richiedeva l’inserimento della stessa nell’elenco degli aventi diritto all’indennità specifica in quanto titolare di tali funzioni, come poi il conferimento di esse era altresì desumibile dalle missive di analogo contenuto provenienti dai direttori di dipartimento; 5. il ricorso principale va disatteso; 6. la ricorrente sostiene in sostanza nel motivo di avere coordinato in modo diretto il personale delle cooperative appaltatrici dei servizi da lei seguiti presso la ASL, ma tale assunto di fatto non coincide con l’accertamento svolto dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che il predetto personale svolgeva «autonomamente» il proprio operato, fungendo la Pane quale « figura addetta al passaggio di informazioni tra la stazione appaltante e le cooperative aggiudicatrici»; 7. la Corte territoriale ha poi aggiunto che l’attività di «verifica» in concreto svolta dalla Pane non poteva e s sere confusa con quella di coordinamento e che l’esercizio di un controllo sui lavoratori di quelle cooperative, per quanto ritenuto nella sentenza non provato, se anche vi fosse stato, non si estendeva a poteri disciplinari, ma avrebbe potuto al massimo comportare il dovere della Pane di riferire al proprio responsabile eventuali inadempienze del personale delle cooperative aggiudicatarie e dunque esso non poteva essere riportato ai connotati propri delle funzione di coordinamentoquale intesa della norma collettiva; 8. il motivo di ricorso tenta di eludere tali accertamenti di fatto, che neppure censura debitamente in quanto tali, essendo esso formulato nei termini della violazione della norma del CCNL sull’indennità di coordinamento; 9. d’altra parte, questa S.C., a partire almeno da C. 18679/2015, ha precisato che il riconoscimento dell’indennità di coordinamento ha per presupposto che quest’ultimo abbia avuto ad oggetto non solo i servizi di assegnazione, ma anche ilpersonale; 10. C. 11998/2018 mettendo in luce tali concorrenti presupposti, ha evidenziato come non fosse corretto che la Corte territoriale –in quel contesto – avesse « valorizzato il solo coordinamento del servizio, non sufficiente a fondare il diritto, alla luce del chiaro disposto dell’art. 10, comma 1, del richiamato CCNL, che richiede anche il coordinamento del personale, ravvisabile solo a fronte di un’attività continuativa e non sporadica»; 11. il coordinamento del personale è attività interna all’ente, da svolgere rispetto al personale dello stesso ed in esercizio, secondo l’organizzazione propria del datore di lavoro, di poteri e facoltà datoriali (giustamente individuate dalla Corte territoriale nei poteri disciplinari, da intendere in senso ampio come poteri di direzione della prestazione del prestatore subordinato sottoposto), mentre altra cosa è il controllo verso il personale di soggetti terzi, destinato giuridicamente a rifluire, come precisa la Corte territoriale con apprezzamento giuridico fondato su accertamento di fatto non sovvertibile in questa sede, non in poteri diretti della Pane, ma semmai soltanto nel dovere della stessa di riferire in proposito al referente all’interno della ASL; 12. tali accertamenti, cui la Corte territoriale aggiunge quello sull’assenza di poteri e responsabilità di spesa in capo alla ricorrente, hanno portato la sentenza impugnata non ad omettere di considerare la nota del superiore con cui si chiedeva l’inserimento della Pane nell’elenco degli aventi diritto all’indennità in questione - ma a ritenerne l’irrilevanza, perché in concreto mancavano i presupposti propri per il riconoscimento dell’emolumento rivendicato; 13. l’insistenza sul contenuto – peraltro assai generico quanto ad attività in concreto svolta – di quel documento , come anche delle analoghe note successivamente intervenute e di simile contenuto ha poi la portata propria della sollecitazione di una diversa valutazione del merito e dell’istruttoria, inappropriata rispetto al giudizio di legittimità (C, SU, 34476/2019; C, SU, 24148/2013) e per giunta nel contesto di un motivo rubricato come riguardante una violazione della norma contrattuale; 14. il ricorso incidentale della ASL è invece fondato; 15. le domande della Pane, riguardanti come detto l’inquadramento a livello DS e l’indennità di coordinamento, sono state entrambe rigettate tra il primo ed il secondo grado di giudizio; 16. la causa, instaurata nel 2018, soggiace al regime delle spese di cui all’art. 92 c.p.c. quale introdotto dall’art. 13, co. 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014 e quale risultante in esito a Corte Costituzionale 77/2018; 17. la pronuncia additiva della Corte Costituzionale ha ritenuto che le ipotesi (illegittimamente) non considerate dall’art. 92 c.p.c., debbano identificarsi in quelle che siano riconducibili alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella medesima disposizione, nel senso che devono essere di «pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità», sicché l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» sono da intendere come previsioni di «carattere paradigmatico», destinate a svolgere una «funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale»; 18. valutando il tema rispetto all’ipotesi di chi infondatamente agisca in giudizio, deve allora trattarsi di situazioni caratterizzate da una loro incidenza rispetto al principio fondante della causalità, che sta a base della regola di soccombenza, sotto il p rofilo dell’oggettiva imprevedibilità degli esiti ultimi della lite, carattere che non ricorre per il solo fatto –tra l’altro nel caso di specie anche decisamente opinabile visto che si tratta di causa tra due sole parti, con limitate questioni da definire - che sia stata necessaria una «difficile» istruttoria; 19. il requisito della complessità istruttoria di regola non riguarda infatti la responsabilità causativa della lite, ma solo l’impegno richiesto per l’accertamento giudiziale dei fatti ed una normale incertezza che chi agisce in giudizio invariabilmente assume a proprio carico, tanto più poi quando, come è nella specie, il giudizio verta su fatti – il lavoro svolto e le sue modalità – propri di colui che ricorreal rimedio giudiziale; 20. ciò esclude che – al di là di ipotesi davvero eccezionali in cui la causa debba necessariamente essere introdotta senza conoscere a fondo tutti i fatti rilevanti, o altre simili, che qui non mette conto ricercare o approfondire – l’avere comunque in tali evenienze affrontato il rischio di causa intercetti un possibile apprezzamento in termini scusabilità-imprevedibilità, quali caratter i propri delle ipotesi valorizzate dalla Corte Costituzionale come paradigmatiche delle possibili circostanze idonee a giustificare lacompensazione; 21. l’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata , la quale può accompagnarsi, non essendo necessari altri accertamenti, alla definizione nel merito attraverso la pronuncia della condanna per tutti i gradi di giudizio a carico della parte soccombente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e di secondo grado, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, il tutto oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della ASL delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a tit
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