Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 32580/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 814/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdel TRIBUNALE VENEZIA n. 1951/2018 depositata il25/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il Comune di Venezia notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il verbale n. 63766N/2014 del 21.12.2004, con cui contestava la violazione dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Venezia, così come sanzionato dall’art. 7bis, comma 1, d.lgs. 267/2000; - a conclusione del procedimento amministrativo il Comune adottava l’ordinanza ingiunzione n. 9968/2014; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava ex art. 22 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace di Venezia l’ordinanza ingiunzione; - all’esito dei giudizi di merito, il Tribunale di Venezia, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Venezia, che aveva accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza ingiunzione; -avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Venezia sulla base di un motivo di ricorso; -ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -con ordinanza interlocutoria del 10.7.2020, il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza; - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso; - con atto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Venezia ha rinunciato al ricorso e vi è stata accettazione della Mares; - il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); -gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal procuratore del la controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 814/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdel TRIBUNALE VENEZIA n. 1951/2018 depositata il25/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Comune di Venezia notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il verbale n. 63766N/2014 del 21.12.2004, con cui contestava la violazione dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Venezia, così come sanzionato dall’art. 7bis, comma 1, d.lgs. 267/2000; - a conclusione del procedimento amministrativo il Comune adottava l’ordinanza ingiunzione n. 9968/2014; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava ex art. 22 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace di Venezia l’ordinanza ingiunzione; - all’esito dei giudizi di merito, il Tribunale di Venezia, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Venezia, che aveva accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza ingiunzione; -avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Venezia sulla base di un motivo di ricorso; -ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -con ordinanza interlocutoria del 10.7.2020, il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza; - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso; - con atto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Venezia ha rinunciato al ricorso e vi è stata accettazione della Mares; - il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); -gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal procuratore del la controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizi
Sentenza Cassazione n. 32580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris