Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24608/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di F.M. subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale egli era stato sottoposto a due misure cautelari (la seconda delle quali annullata già nella fase delle indagini dal Tribunale del riesame, siccome indagato per svariati atti di violenza sessuale di gruppo e partecipazione ad associazione finalizzata al compimento di tale tipo di reati), essendo stato assolto dal reato associativo e da due episodi di violenza sessuale di gruppo perché il fatto non sussiste, dai restanti episodi perché il fatto non costituisce reato.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto sussistente un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, ravvisandolo nell'avere l'istannte mentito in ordine agli accadimenti rimasti accertati in maniera indiscussa alla luce delle immagini video riferibili ai riti praticati.

Più specificamente, la Corte torinese ha operato una premessa ricostruttiva della vicenda che fa da sfondo al procedimento in esame, affermando esser certo che l'interessato aveva tenuto le condotte oggetto delle imputazioni, essendo stato assolto da alcune per difetto dell'elemento psicologico, da altre per assenza di prova certa che le persone offese versassero in condizione di succubanza psichica, avendo lo stesso giudice dell'assoluzione ritenuto il coinvolgimento del predetto nei riti esoterici di carattere sessuale, sfociati in veri e propri riti sessuali di gruppo, talvolta con il M. (coindagato), tal'altra con altri soggetti, come era emerso dalle immagini video acquisite all'esito della perquisizione domiciliare a carico di alcuni dei soggetti indagati.

Quanto al comportamento gravemente colposo, la Corte ha rilevato che il F.M. aveva reso dichiarazioni risultate all'esito del dibattimento menzognere, tanto da essere smentite dallo stesso nei successivi interrogatori, nei quali comunque aveva scelto di non raccontare la verità emersa nel processo (egli avendo negato di aver posto in essere le condotte, viceversa dimostrate dalle prove raccolte e ritenute accertate anche dal giudice dell'assoluzione), le sue false dichiarazioni essendo state rese ancor prima della richiesta della misura cautelare nei suoi confronti, detto comportamento essendo stato reiterato anche successivamente.

Rilevanti discrasie, poi, erano rilevabili anche tra gli interrogatori del 7 marzo 2017 e del 17 gennaio 2018, avuto riguardo al tema dei rapporti dell'interessato con il M. vale a dire il principale artefice delle vicende oggetto del procedimento, avendo il F.M. continuato pervicamente a sostenere la sua versione, smentita però sia dalle contrastanti dichiarazioni rese da una delle persone offese, ritenute definitivamente credibili anche dai giudici del merito, che dai suindicati dati oggettivi e inequivocabili (conversazioni intercettate e filmati sequestrati).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa del F.M. formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al ritenuto comportamento ostativo.

La Corte della riparazione avrebbe travisato il dato processuale (silenzio del I F.M.

I), senza considerare la condizione di succubanza del predetto nei confronti del M. tale anche in ragione dei deficit affettivi connotanti l'esistenza del primo.

Il solo interrogatorio del 5/12/2016 non potrebbe giustificare il rigetto della domanda, la ritenuta colpa grave non rispecchiando le risultanze processuali e le successive dichiarazioni rese dall'istante, confluite nelle sentenze di assoluzione, l'interrogatorio valorizzato dai giudici territoriali essendo stato condizionato e determinato da elementi diversi che non hanno inciso sulla gravità della colpa.

Sotto altro profilo, poi, non potrebbe affermarsi che le parole del F.M. abbiano, a distanza di circa tre mesi, determinato o concorso a determinare l'emissione del titolo nei suoi confronti.

3. Il Ministero resistente si è costituito con l'Avvocatura generale dello Stato depositando memoria, con la quale ha chiesto respingersi il ricorso.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.

La Corte territoriale ha richiamato elementi rimasti accertati nella stessa sentenza assolutoria, concludendo nel senso che il mendacio del F.M. aveva determinato o concorso a determinare lo stato cautelare, dando conto del fatto che il coinvolgimento materiale dell'interessato nelle vicende confluite nelle successive imputazioni era stato ritenuto anche dal giudice della cognizione, siccome suffragato da elementi di prova incontestati (cpatazioni e filmati).2.

Tale incedere argomentativo è corretto, tenuto conto dei connotati propri del vaglio demandato al giudice della riparazione.

Essi possono sintetizzarsi mediante il richiamo all'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, per il quale la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta" se e in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

Quanto, poi, alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, ancorché in presenza di errore di questa, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34599 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Inoltre, tenuto conto della natura del comportamento ostativo ritenuto nell'ordinanza censurata, va ricordato che certamente il silenzio non può più rilevare ai fini dello scrutinio della condizione ostativa alla luce del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021 [che, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, ha introdotto anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d.

Igs. n. 188 del 2021].

È infatti chiara l'opzione del legislatore: si è così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati • (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Tuttavia, tale divieto non opera nel diverso caso in cui l'interessato non abbia optato per la facoltà di non rispondere, ma abbia, al contrario, inteso offrire una propria versione dei fatti: in questo caso, l'apporto dichiarativo dell'indagato ben può orientare/disorientare gli accertamenti del reato e contribuire, pur nell'errore dell'A.G. procedente, a configurare la falsa apparenza di un quadro indiziario di gravità tale da giustificare l'emissione e/o il mantenimento del titolo custodiale.

3. Nella specie, dunque, deve ritenersi ancora efficace il principio, secondo il quale il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, anche questo, come il silenzio espressione del diritto di difesa, costituisce però una condotta volontaria fortemente equivoca, che - andando al di là del mero silenzio - può essa sì avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, Gallo, Rv. 280082; n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; n. 3755 del 20/1/2022, Pacifico, Rv. 282581-01, in cui si è precisato che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.; n. 30056 del 30/6/2022, D., Rv. 283453-01, in cui il principio è stato affermato anche con riferimento alla reticenza causalmente rilevante; n. 849 del 28/9/2021, dep. 2022, V., Rv. 282564-01).

La Corte della riparazione, ben edotta di ciò, ha ritenuto che il comportamento ostinatamente mendace del richiedente avesse condizionato, anche solo in parte, l'iniziativa cautelare nei suoi confronti e, rispetto a tale giustificazione, la difesa non ha opposto argomenti idonei a dimostrarne la contraddittorietà con gli elementi fattuali utilizzati o la manifesta illogicità.

4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

Oscuramento dati.

Roma 21 maggio 2024.

La Consigliera est.

Il Presidente briella [OSCURATO:PERSONA] dr, , n otQA,Q__ 2 C '2e) (7-C4,1 C If\A ‘-1 Y--e4,4144,t_ , •-p0 V eALL.

JA/U. 4"51 I . il.

O-, D (,) v\,0 ,\„\o,U, cej-12 +A eUstA— Q2AA-01/1-; i4A1'~ tA +ì,Q V ef,v(A. vv\blo M2/(2- ?rt/ r`^--(1-- Sr fi. i d£2,051-(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di F.M. subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale egli era stato sottoposto a due misure cautelari (la seconda delle quali annullata già nella fase delle indagini dal Tribunale del riesame, siccome indagato per svariati atti di violenza sessuale di gruppo e partecipazione ad associazione finalizzata al compimento di tale tipo di reati), essendo stato assolto dal reato associativo e da due episodi di violenza sessuale di gruppo perché il fatto non sussiste, dai restanti episodi perché il fatto non costituisce reato. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto sussistente un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, ravvisandolo nell'avere l'istannte mentito in ordine agli accadimenti rimasti accertati in maniera indiscussa alla luce delle immagini video riferibili ai riti praticati. Più specificamente, la Corte torinese ha operato una premessa ricostruttiva della vicenda che fa da sfondo al procedimento in esame, affermando esser certo che l'interessato aveva tenuto le condotte oggetto delle imputazioni, essendo stato assolto da alcune per difetto dell'elemento psicologico, da altre per assenza di prova certa che le persone offese versassero in condizione di succubanza psichica, avendo lo stesso giudice dell'assoluzione ritenuto il coinvolgimento del predetto nei riti esoterici di carattere sessuale, sfociati in veri e propri riti sessuali di gruppo, talvolta con il M. (coindagato), tal'altra con altri soggetti, come era emerso dalle immagini video acquisite all'esito della perquisizione domiciliare a carico di alcuni dei soggetti indagati. Quanto al comportamento gravemente colposo, la Corte ha rilevato che il F.M. aveva reso dichiarazioni risultate all'esito del dibattimento menzognere, tanto da essere smentite dallo stesso nei successivi interrogatori, nei quali comunque aveva scelto di non raccontare la verità emersa nel processo (egli avendo negato di aver posto in essere le condotte, viceversa dimostrate dalle prove raccolte e ritenute accertate anche dal giudice dell'assoluzione), le sue false dichiarazioni essendo state rese ancor prima della richiesta della misura cautelare nei suoi confronti, detto comportamento essendo stato reiterato anche successivamente. Rilevanti discrasie, poi, erano rilevabili anche tra gli interrogatori del 7 marzo 2017 e del 17 gennaio 2018, avuto riguardo al tema dei rapporti dell'interessato con il M. vale a dire il principale artefice delle vicende oggetto del procedimento, avendo il F.M. continuato pervicamente a sostenere la sua versione, smentita però sia dalle contrastanti dichiarazioni rese da una delle persone offese, ritenute definitivamente credibili anche dai giudici del merito, che dai suindicati dati oggettivi e inequivocabili (conversazioni intercettate e filmati sequestrati). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa del F.M. formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al ritenuto comportamento ostativo. La Corte della riparazione avrebbe travisato il dato processuale (silenzio del I F.M. I), senza considerare la condizione di succubanza del predetto nei confronti del M. tale anche in ragione dei deficit affettivi connotanti l'esistenza del primo. Il solo interrogatorio del 5/12/2016 non potrebbe giustificare il rigetto della domanda, la ritenuta colpa grave non rispecchiando le risultanze processuali e le successive dichiarazioni rese dall'istante, confluite nelle sentenze di assoluzione, l'interrogatorio valorizzato dai giudici territoriali essendo stato condizionato e determinato da elementi diversi che non hanno inciso sulla gravità della colpa. Sotto altro profilo, poi, non potrebbe affermarsi che le parole del F.M. abbiano, a distanza di circa tre mesi, determinato o concorso a determinare l'emissione del titolo nei suoi confronti. 3. Il Ministero resistente si è costituito con l'Avvocatura generale dello Stato depositando memoria, con la quale ha chiesto respingersi il ricorso. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo. La Corte territoriale ha richiamato elementi rimasti accertati nella stessa sentenza assolutoria, concludendo nel senso che il mendacio del F.M. aveva determinato o concorso a determinare lo stato cautelare, dando conto del fatto che il coinvolgimento materiale dell'interessato nelle vicende confluite nelle successive imputazioni era stato ritenuto anche dal giudice della cognizione, siccome suffragato da elementi di prova incontestati (cpatazioni e filmati).2. Tale incedere argomentativo è corretto, tenuto conto dei connotati propri del vaglio demandato al giudice della riparazione. Essi possono sintetizzarsi mediante il richiamo all'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, per il quale la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta" se e in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). Quanto, poi, alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, ancorché in presenza di errore di questa, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34599 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Inoltre, tenuto conto della natura del comportamento ostativo ritenuto nell'ordinanza censurata, va ricordato che certamente il silenzio non può più rilevare ai fini dello scrutinio della condizione ostativa alla luce del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021 [che, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, ha introdotto anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021]. È infatti chiara l'opzione del legislatore: si è così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati • (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Tuttavia, tale divieto non opera nel diverso caso in cui l'interessato non abbia optato per la facoltà di non rispondere, ma abbia, al contrario, inteso offrire una propria versione dei fatti: in questo caso, l'apporto dichiarativo dell'indagato ben può orientare/disorientare gli accertamenti del reato e contribuire, pur nell'errore dell'A.G. procedente, a configurare la falsa apparenza di un quadro indiziario di gravità tale da giustificare l'emissione e/o il mantenimento del titolo custodiale. 3. Nella specie, dunque, deve ritenersi ancora efficace il principio, secondo il quale il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, anche questo, come il silenzio espressione del diritto di difesa, costituisce però una condotta volontaria fortemente equivoca, che - andando al di là del mero silenzio - può essa sì avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, Gallo, Rv. 280082; n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; n. 3755 del 20/1/2022, Pacifico, Rv. 282581-01, in cui si è precisato che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.; n. 30056 del 30/6/2022, D., Rv. 283453-01, in cui il principio è stato affermato anche con riferimento alla reticenza causalmente rilevante; n. 849 del 28/9/2021, dep. 2022, V., Rv. 282564-01). La Corte della riparazione, ben edotta di ciò, ha ritenuto che il comportamento ostinatamente mendace del richiedente avesse condizionato, anche solo in parte, l'iniziativa cautelare nei suoi confronti e, rispetto a tale giustificazione, la difesa non ha opposto argomenti idonei a dimostrarne la contraddittorietà con gli elementi fattuali utilizzati o la manifesta illogicità. 4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Oscuramento dati. Roma 21 maggio 2024. La Consigliera est. Il Presidente briella [OSCURATO:PERSONA] dr, , n otQA,Q__ 2 C '2e) (7-C4,1 C If\A ‘-1 Y--e4,4144,t_ , •-p0 V eALL. JA/U. 4"51 I . il. O-, D (,) v\,0 ,\„\o,U, cej-12 +A eUstA— Q2AA-01/1-; i4A1'~ tA +ì,Q V ef,v(A. vv\blo M2/(2- ?rt/ r`^--(1-- Sr fi. i d£2,051-(
Sentenza Cassazione n. 24608/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris