CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 16849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35899-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 131/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/06/2018 R.G.N. 264/2015; [OSCURATO:PERSONA]. 8 D.P.R. nr. 818 del 1957 R.G.N.35899/2018 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’odierno ricorrente di riliquidazione del trattamento di pensione in ragione dei contributi versati ed accreditati nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983mentre aveva respinto la richiesta di riconoscimento di un ulteriore periodo di contribuzione (dal 1°gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 e dal 1°gennaio 1984al 31 ottobre 1987); 2. l a Corte di appello ha osservato che l' I nps aveva operato la liquidazione della pensione, subentrando all'ente di previdenza dei dirigenti, in ragione della documentazione e delle informazioniottenute da quest’ultimo. A tale riguardo, la Corte di appello attribuiva, in uno ad altri elementi di giudizio, maggior rilievo probatorio alla certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 54 della legge nr.88 del 1989, in base alla quale risultava un'anzianità contributiva per il solo periodo dal 1° novembre 1987 al 31 luglio del 1992, rispetto ad un’altra attestazione, priva di valore certificativo, dalla quale emergeva una differente situazione; 3. in particolare, l a Corte territoriale rilevava che la documentazione prescelta era stata recapitata personalmente al ricorrente e in alcun modo contestata. Quest’ultimo, all’esito della stessa, non aveva, infatti, richiesto alcuna informazione; pertanto, correttamente, già in primo grado, era stata valorizzatarispetto all’altra; 4. l a Corte d’appello escludeva che gli altri documenti prodotti in causa fossero idonei a provare l'esistenza , per ulteriori periodi, di un rapporto di lavoro subordinato;5. in ultimo, la Corte territoriale riteneva che la domanda di restituzione dei contributi indebitamente versati fosse prescritta al momento della richiesta all'Inps in data 23 ottobre 2009. Il dies a quodella prescrizione decorreva dalla data di pagamento della contribuzione indebita e, comunque, sicuramente dal momento in cui l'interessato, ricevuto l'estratto dall’INPDAI, nel settembre del 1994, aveva avuto conoscenza dell'insussistenza di un rapporto contributivo ante1987; 6. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte privata con tre motivi; 7. ha resistito con controricorso l’Inps; 8. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 9. con il primo motivo è dedotta - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ, dell’art. 97 Cost., dell’art 38 Cost., degli artt. 2094, 2115 e 2116 cod.civ., dell’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 nonché –ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – l’omesso esame di fatto decisivo e oggetto di discussione; 10.assume il ricorrente di aver prodotto, in giudizio, una serie di documenti idonei a dar conto del buon diritto e che, dunque, a quel punto sarebbe stato onere dell’INPS eccepire i fatti impeditivi di quel diritto; 11.per la parte ricorrente, tanto il giudice di primo grado che la Corte di appello non avevano correttamente applicato la regola di ripartizione dell’onere della prova, completamente trascurando gli elementi di prova portati dal ricorrente;12.con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 della legge nr. 88 del 1989; 13.il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe preso in considerazione due estratti e poi considerato decisivo uno di essi, solo perché re datto ai sensi dell’art. 54 di cui in rubrica. Il ricorrente censura la scelta del giudice di merito in quanto le certificazioni dovevano essere parimenti valutate, senza una aprioristica prevalenza di quella rilasciata ai sensi dell’art. 54 cit. ; 14.le censure dei due motivi , da esaminarsi congiuntamente, sono complessivamente da respingere; 15.per come argomentati, infatti, i rilievi non evidenziano errori nell’applicazione di norme di legge o di principi el aborati da questa Corte ma tendono essenzialmente ad una rivalutazione degli elementi di giudizio, non consentita in questa sede, soprattutto in presenza di una pronuncia cd. «doppia conforme»; 16.in particolare, le critiche rivolte a gli estratti contributivi non riguardano il valore probatorio da attribuire agli stessi ( in argomento, v. Cass. nr. 6643 del 2020) ma l’attivitàdi selezione, nel concreto effettua ta, d i uno di essi, come fonte di prova; 17.in realtà, la Corte del merito ha considerato entrambi i documenti che, a suo tempo, erano stati r ilasciati dall’INPDAI, per poi privilegiare, in uno agli altri elementi di giudizio, le risultanze di un documento piuttosto che quelle dell’altro. A base del decisum, c’è un a complessiva attività valutativa e non l’at tribuzione d i un v alore probatorio non consentito all’estratto certificativo rilasciato ai sensi dell’art. 54; 18.con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ. e dell’art. 8, comma 2, del DPR nr. 818 del 1958; 19.parte ricorrente contesta la statuizione di insussistenza del diritto alla restituzione de i contributi indebitamente versati; 20.sotto un primo profilo, assume l’errata individuazione del dies a quodella prescrizione decennale che andava fissata al momento di liquidazione del trattamento pensionistico. Solo in tale momento, sarebbe stato possibile esercitare il diritto alla restituzione dei contributi; 21.sotto un diverso profilo, richiama la disposizione dell’art. 8 indicato in rubrica ed assume che la stessa delinea un meccanismo legale di restituzione dei contributi versati in eccedenza al momento della liquidazione della pensione; 22.il motivo è infondato; 23.quanto alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di restituzione dei contributi divenuti inutilizzabili, la Corte di appelloha individua to un doppio dies a quo . Ha ritenuto che la prescrizione de corr esse da lle date d i pagamento dei contributi. Ha, però, osservato che, anche a voler far coincidere il di es a quo con il momento di conoscenza della inutilizza bili tà dei contributi e , quindi, dell’indebito, lo stesso era, nella fattispecie concreta, ampiamente decorso. La conoscenza dell’indebito doveva fissarsi al settembre del 1994, quando l’INPDAI aveva comunicato l’ insussisten za del rapporto assicurativo/contributivoper gli anni antecedenti al 1987; 24.si tratta, con riferimento a tale ultimo accertamento, di un giudizio di fatto, non adeguatamente scalfito dalle proposte censure . Parte ricorrente, infatti, si limita a individuare un differente momento di decorrenza deltermine prescrizionale ma non chiarisce l’errore di diritto in cui, in ipotesi, sarebbe incorsa la Corte di appello;25.quanto alla violazione dell’art. 8 del D.P.R. n r. 818 del 1957, lo stesso prevede che « I contributi o le quote di contributo […] indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione[…]»; 26.la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare la disposizione (in ultimo, Cass. nr. 24540 del 2022), ha ritenuto che stessa realizzasse un meccanismo inteso a far refluire in favore dell'assicurato e non dell'INPS gli effetti della mancata restituzione dei contributi indebitamente versati. Infatti, la norma, da un lato, haprevisto che qualora l'accertamento dell’INPS intervenga dopo cinque anni dall'indebito versamento, i contributi stessi non siano più ripetibili e divengano computabili agli effetti del diritto e / o della misura delle prestazioni; dall’altro, ha dispo sto che i contributi (pur ripetibili ma) non richiesti dal datore di lavoro siano restituiti all'assicurato al momento della liquidazione della pensione; 27.al contempo, però, la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato il carattere eccezionale e di stretta applicazione della disposizione che presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'INPS (v. Cass. nr. 12335 del 2010;v. anche Cass. n r . 7830 del 2005; Cass. n r . 13919 del 2001)che, per qualche ragione, dia luogo, ad un versamento non dovuto di contributi all'indicato istituto; 28.la fattispecie concreta, per come rappresentata dagli atti di causa, esula dal perime tro normativo invocato; n el caso di specie, in relazione al periodo controverso, è in contestazione proprio il rapporto assicurativo. Difetta, quindi, il presupposto di applicazione dell’art. 8; 29.per quanto innanzi, il ricorso va rigettato; 30.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 31.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00per compensi professionali, in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato