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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1981

Cassazione n. 35351/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1981 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOeterte-a1A4ge-a4e-Itettl udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro cinquantamila di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.. .2.2.

Vizio di motivazione in relazione all'erronea indicazione della pena finale.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ri- corso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Ne consegue che è del tutto preclusa ogni questione inerente al modo di for- mazione della prova o all'inutilizzabilità degli atti.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proces- suale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giu- dice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena t concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Nella fattispecie in esame si contestano alcuni passaggi del calcolo di pena, ma la pena finale stabilita non risulta essere difforme rispetto a quella prevista dal patto ex art. 599 bis cod. proc. pen. (anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- tamila di multa).5.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1981 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOeterte-a1A4ge-a4e-Itettl udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro cinquantamila di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.. .2.2. Vizio di motivazione in relazione all'erronea indicazione della pena finale. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ri- corso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Ne consegue che è del tutto preclusa ogni questione inerente al modo di for- mazione della prova o all'inutilizzabilità degli atti. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proces- suale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giu- dice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena t concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Nella fattispecie in esame si contestano alcuni passaggi del calcolo di pena, ma la pena finale stabilita non risulta essere difforme rispetto a quella prevista dal patto ex art. 599 bis cod. proc. pen. (anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- tamila di multa).5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
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