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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2019

Cassazione n. 31730/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 466-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesimo ; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 428/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative eilla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis.

La parte intimata non si è costituita.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] che però non risulta essere parte del presente procedimento.

Con ordinanza interlocutoria n. 10597 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, Ric. 2020 n. 00466 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- nn. 3 e 5 in quanto l'annullamento degli atti di riscossione era stato comunicato nel termine di novanta giorni prescritto dalla mediazione tributaria cosicché la parte contribuente non avrebbe dovuto iscrivere la causa ai ruolo e in ogni caso la SOGET non doveva essere condannata al pagamento delle spese dato il suo ineccepibile comportamento; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata valutato la possibilità di applicare al caso di specie il saldo e stralcio di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma .3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 466-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesimo ; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 428/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative eilla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis. La parte intimata non si è costituita. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] che però non risulta essere parte del presente procedimento. Con ordinanza interlocutoria n. 10597 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, Ric. 2020 n. 00466 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- nn. 3 e 5 in quanto l'annullamento degli atti di riscossione era stato comunicato nel termine di novanta giorni prescritto dalla mediazione tributaria cosicché la parte contribuente non avrebbe dovuto iscrivere la causa ai ruolo e in ogni caso la SOGET non doveva essere condannata al pagamento delle spese dato il suo ineccepibile comportamento; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata valutato la possibilità di applicare al caso di specie il saldo e stralcio di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma .3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 21
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