CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente confini ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16059/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M20 E329L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Ischia, via Osservatorio n. 40, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B43 E3293) e PAGLIARINI Emma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E60 G871F), rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ischia, via [OSCURATO:PERSONA] n. 161, elettivamente domiciliate in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1265/2018, pubblicata il 20 marzo 2018, notificata il 20 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 24 maggio 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato il confine tra le proprietà limitrofe, con la condanna della convenuta alla demolizione delle opere che avevano invaso la linea di confine e che non rispettavano le distanze legali nonché con la condanna al risarcimento dei danni. In particolare, l'attore lamentava che la [OSCURATO:PERSONA], dopo avere acquistato l'unità abitativa confinante alla sua abitazione, aveva costruito uno sgabuzzino, munito di una porta, di una finestra e di una tettoia con grondaia, e aveva realizzato dei pozzetti di smaltimento delle acque piovane e reflue, che si inoltravano nella sua proprietà o comunque non osservavano la distanza prescritta dalla linea di confine. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, chiedendone la reiezione, e in via riconvenzionale spiegava domanda di usucapione. All'uopo, sosteneva che era proprietaria dell'area in contestazione, in forza dei titoli di acquisto, e che in ogni caso possedeva detta area sin dal 1982. Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi ed era disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 306/2012, rigettava le domande proposte dall'attore e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], succedute a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area in disputa era stato basato, sia sulla mancata contestazione, da parte dell'attore, dell'epoca di realizzazione delle opere ivi insistenti, sia sulla ricostruzione degli eventi resa dal teste escusso [OSCURATO:PERSONA], avvalorata dalle risultanze dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio; b) che le dichiarazioni del teste avevano trovato altresì riscontro nella scrittura privata dell'Il settembre 1982, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] una porzione di giardino, con annesse opere ivi descritte; c) che le deposizioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] erano invece inattendibili; d) che il rilievo aereo-fotogrammetrico prodotto dall'attore non legittimava una diversa lettura degli esiti della prova, come era confermato dal fatto che l'ausiliario del Giudice non ne aveva dato alcun rilievo dirimente; e) che anche l'infedele rappresentazione dei luoghi nelle mappe catastali non poteva avere una rilevanza decisiva, all'esito della valutazione dei titoli dominicali; f) che le opere realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano visibili almeno sino al 2006, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio; g) che, benché la domanda di eliminazione della grondaia, contrariamente all'assunto del Giudice di prime cure, fosse stata proposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, dovendo essere inclusa nella più ampia domanda con cui si chiedeva la rimozione delle condutture idriche, nondimeno, l'appello sul punto doveva ritenersi inammissibile, poiché la decisione impugnata aveva disatteso la pretesa di demolizione di dette condutture sia per la formulazione di una fondata eccezione di usucapione sia per il difetto di prova sulla violazione delle distanze legali, ragioni concorrenti di cui l'appellante aveva contestato solo la seconda; h) che doveva essere confermata l'inammissibilità della prova richiesta in primo grado dall'attore, poiché avanzata con una memoria sottoscritta da un difensore privo di procura. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente, i controricorrenti hanno evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe inammissibile per difetto di sottoscrizione e di autentica, anche relativamente all'annessa procura.Sul punto, deducono che il ricorso sarebbe stato notificato a mezzo PEC con sottoscrizione digitale mediante il sistema "PAdES". E così la procura, contenuta in un file non originario ".pdf", creato per scannerizzazione. 1.1.- L'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti è priva di pregio. E ciò perché, in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES" (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022; Sez. 1, Sentenza n. 25902 del 23/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018; Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018). 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, nonché la violazione del principio di irretroattività delle norme di cui all'art. 11 delle preleggi e dell'art. 58 della legge n. 69/2009. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata indebitamente avrebbe applicato il principio di non contestazione risultante dalla riforma dell'art. 115 c.p.c., valevole per i soli procedimenti instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 e dunque non operante per il procedimento di specie, introdotto con atto di citazione in primo grado notificato f H % ' nell'anno 2004.Si aggiunge che, nell'applicare tale principio, sarebbe stato leso il divieto di applicazione retroattiva della legge, con la conseguente inversione dell'onere probatorio, poiché la Corte territoriale avrebbe accolto la domanda riconvenzionale di usucapione senza che fosse fornita una prova certa e rigorosa del possesso animo domini. 2.1.- Il motivo è infondato. Si premette che esso deve essere analizzato in relazione al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sebbene impropriamente sia stato richiamato il n. 3. Tanto premesso, anche nella presente controversia il fatto non contestato ben poteva essere posto a fondamento della decisione, in quanto il principio di non contestazione è stato recepito dall'ordinamento ben prima che la riforma di cui all'art. 45 della legge 18 giugno 2009 sostituisse il testo dell'art. 115 c.p.c. (sostituzione avvenuta con decorrenza dal 4 luglio 2009). Segnatamente l'onere di specifica contestazione è stato introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., norma che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Ciò comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedono una specifica dimostrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9789 del 2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 19/08/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27596 del 20/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007). Nella fattispecie l'attore avrebbe avuto l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta.La stessa pronuncia della Corte d'appello precisa che il principio di non contestazione vigeva nell'ordinamento ben prima della novella dell'art. 115 c.p.c. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1158, 889 c.c., in relazione all'art. 2967 c.c., la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza, nonché l'omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che, a fronte della valutazione del Giudice di prime cure basata su una duplice ragione, ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'appellante avesse formulato specifiche doglianze solo avverso una di esse. In particolare, ad avviso del ricorrente, la ricostruzione del Giudice del gravame sarebbe erronea, nella parte in cui, dopo aver rilevato che, contrariamente all'assunto del Giudice di prime cure, la domanda di eliminazione della grondaia, per violazione della distanza minima dal confine, era stata tempestivamente proposta, ha comunque concluso per il suo rigetto, per avere l'appellante interposto motivo di gravame avverso la sola parte della motivazione in cui si negava che fosse stata raggiunta la prova della installazione delle condutture idriche a distanza inferiore a quella consentita, ma non anche sull'ulteriore rilievo circa la maturata usucapione, come da corrispondente eccezione sollevata. Sennonché, soggiunge l'istante, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'appellante aveva contestato che la realizzazione della tettoia avesse costituito oggetto di domanda riconvenzionale di usucapione, né peraltro dalle deposizioni del teste principale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che la grondaia esisteva da oltre venti anni. 3.1.- Tale doglianza è inammissibile. Anzitutto sussiste mescolanza e sovrapposizione tra motivi di impugnazione eterogenei (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11630 del 11/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10921 del 05/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9973 del 28/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 38733 del 06/12/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011), senza che siano state addotte separate articolazioni per ciascuno di essi. Ulteriore ragione di inammissibilità si rinviene nel fatto che nella sostanza si contesta la valutazione della prova escussa. La contestazione di tali risultanze non può essere oggetto di sindacato di legittimità. A fortiori nella fattispecie è inammissibile il richiamo al motivo di critica di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sussistendo un'ipotesi di doppia conforme per le medesime rationes decidendi, rispetto alla quale è precluso avvalersi di tale mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., a fronte di un giudizio d'appello instaurato dopo 1'11 settembre 2012. Ricorre infatti il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" sono state decise in base alle "stesse ragioni" e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). 4.- Attraverso la terza critica è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. per integrazione del vizio di ultrapetizione e per difetto assoluto di motivazione. In ordine a questo mezzo, si obietta che la Corte territoriale avrebbe trascurato di affrontare il quinto motivo di gravame, in forza del quale si contestava che il Giudice di prime cure avesse ritenuto maturata l'usucapione anche sulle opere poste all'interno della recinzione, mentre la corrispondente domanda riconvenzionale sarebbe stata limitata alla sola dichiarazione dell'acquisto a titolo originario della proprietà sul giardino e/o terrazza. 4.1.- Tale mezzo è infondato. Premesso che il vizio di ultrapetizione è dedotto in relazione alla mera violazione di legge, senza che siano indicati gli specifici effetti sul procedimento che tale violazione avrebbe comportato, traducendosi nella sostanza in una non consentita contestazione della motivazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), in ogni caso, la Corte di merito si è pronunciata su tale motivo di gravame, sostenendo che l'accertamento dell'usucapione sul giardino o terrazza si estendeva alle opere che su tale giardino insistevano. Testualmente nella sentenza impugnata si riferisce che il "primo giudice - dopo aver rilevato che sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio era emerso che la convenuta aveva occupato un'area di circa mq 9,04 di proprietà della controparte, realizzando le opere oggetto della domanda attorea - accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione sia per la mancata contestazione da parte dell'attore dell'epoca di realizzazione delle suddette opere allegata dalla controparte, sia in considerazione della ricostruzione degli eventi emersa dalle dichiarazioni rese dal sig. [OSCURATO:PERSONA]". 5.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 1032 c.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul dedotto stillicidio derivante dalla grondaia. Secondo il ricorrente, non si sarebbe provveduto sulla richiesta di copertura della conduttura, volta ad evitare che, durante le piogge abbondanti, le acque scarichino sul fondo attoreo, e sul connesso sconfinamento della tettoia, richiesta che non sarebbe coperta dall'accertamento dell'usucapione. 5.1.- Anche tale motivo è inammissibile. Ricorre, infatti, mescolanza e sovrapposizione tra motivi eterogenei, senza separata articolazione. E, ad ogni modo, anche la tettoia e la grondaia hanno costituito oggetto dell'accertata usucapione. 6.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1032 c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c. e agli artt.2697 e 2702 c.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata. Ad avviso della parte istante, l'asserita non contestazione dell'epoca a cui sarebbero risalite le opere oggetto dell'accertato acquisto per usucapione non corrisponderebbe all'effettiva posizione processuale assunta dall'attore, il quale aveva allegato una perizia di parte, che a sua volta richiamava l'accatastamento eseguito dal tecnico di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe risultato che, al momento della redazione della scheda catastale, le opere in discussione non erano state ancora realizzate. In questa prospettiva, si contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui tale planimetria catastale, allegata alla consulenza tecnica d'ufficio, non sarebbe dirimente, facendo invece essa piena prova sino a querela di falso. 6.1.- La doglianza è inammissibile. Vi è mescolanza e sovrapposizione di vizi non articolati separatamente nonché la contestazione di un apprezzamento discrezionale del Giudice del gravame, come tale non censurabile in sede di legittimità, sul peso che assume nella fattispecie la prodotta planimetria catastale.Ad ogni modo, la produzione di un documento non vale a surrogare la posizione processuale della parte che non abbia contestato i fatti specificamente allegati dalla controparte. E nell'azione di regolamento di confini ex art. 950, terzo comma, c.c., le mappe catastali hanno una valenza sussidiaria, potendo ad esse farsi ricorso soltanto in caso di obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24832 del 06/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017), regola valevole anche quando all'accertamento del confine si proceda in via incidentale, ai fini della verifica del rispetto delle distanze (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20691 del 09/08/2018). 7.- Il sesto motivo attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1032 c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale dichiarato l'acquisto per usucapione delle opere emarginate, senza che la parte avesse assolto all'onere probatorio che le incombeva. In base a questa critica, non sarebbe stato dimostrato che la recinzione del terrazzo sia avvenuta nella consapevolezza che questo appartenesse alla convenuta, né sarebbe possibile usucapire delle opere non apparenti, in quanto non visibili dalla controparte. 7.1.- Il motivo è inammissibile. Vi è mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei non sviluppati separatamente e, ad ogni modo, una contestazione di valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. 8.- Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c., per nullità della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale omesso di valutare i titoli di acquisto.Secondo il ricorrente, l'atto di acquisto del 1° febbraio 1979, in favore di [OSCURATO:PERSONA], non includeva il cortiletto, né - all'epoca della presentazione della scheda di accatastamento del 27 luglio 1988 - esistevano la recinzione in muratura con rete metallica, la tettoia di copertura con la grondaia, le cisterne. Queste circostanze sarebbero state dimostrare dalle prove richieste con la memoria istruttoria debitamente depositata nel giudizio di primo grado, ingiustamente non ammessa, pur avendo il difensore dell'attore fatto propria la sottoscrizione ivi apposta. 8.1.- Il motivo è inammissibile. Per quanto anzidetto vi è una mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei non separatamente articolati, peraltro adducendo solo nel corpo del motivo dedotto un asserito travisamento della prova e dell'esame di un punto essenziale della controversia non riportato nella rubrica del motivo medesimo. Ancora una volta si ricade nell'ambito della contestazione degli apprezzamenti non censurabili del giudice di merito, che non ha affatto omesso di esaminare i titoli di acquisto e la citata planimetria, ma al contrario ne ha dato una valenza probatoria diversa da quella auspicata dal ricorrente. Quanto alla mancata ammissione dei mezzi di prova articolati nella corrispondente memoria, la sentenza impugnata dà atto che il Giudice di prime cure ha ritenuto inesistente detta memoria, e dunque non 1/ utilizzabile ai fini istruttori, in quanto sottoscritta da difensore diverso da quello munito di procura. In conseguenza di tale premessa, la ratifica del suo contenuto a cura del difensore dell'attore, dopo la maturazione dei termini perentori all'uopo assegnati, non avrebbe potuto produrre gli effetti sperati. 9.- Mediante l'ottavo motivo si contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla correlazione tra il petitum della domanda e la statuizione giudiziale, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale esteso la domanda di usucapione anche alle opere insistenti sul giardino e/o terrazzo. Riprendendo quanto esposto nei precedenti motivi, il ricorrente obietta che era stata contestata l'epoca di realizzazione delle opere e che vi era vizio di ultrapetizione nella parte in cui si era ritenuto che la domanda di usucapione comprendesse anche le opere che ricadevano nel giardino, con conseguente sanatoria della lamentata inosservanza delle distanze legali. 9.1.- Per le ragioni già esposte anche tale censura è inammissibile. Premesso che il vizio di ultrapetizione è stato prospettato come vizio di violazione di legge, ad ogni modo, i rilievi posti a fondamento della doglianza ripercorrono alcuni punti già affrontati scrutinando i precedenti motivi di ricorso. In particolare, vi è corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché la domanda di usucapione della proprietà sul giardino ingloba l'acquisto delle opere che su questo insistono. 10.- In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre