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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 19393/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13147/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.106/2020depositata il 06/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non occorre provvedere sulle spese perché i litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 08/07/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13147/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.106/2020depositata il 06/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non occorre provvedere sulle spese perché i litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 08/07/2024 Il C
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