CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1983
Cassazione n. 16198/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/10/1983 avverso l'ordinanza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; íz--11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza avanzata da LOMTADZE Giorgi (alias LOMILE Giorgi) tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva che le sentenze si riferiscono a condotte non del tutto omogenee e che è affermazione del tutto apodittica sostenere che al momento della consumazione del primo reato, il prevenuto avesse già programmato, seppur in linee generali, la perpetrazione del secondo: ha ritenuto erroneo sostenere che l'elemento unificatore potesse rinvenirsi solamente in quella che altro non era che una scelta di vita improntata alla devianza, non potendosi identificare l'unicità del disegno criminoso nella generale inclinazione a commettere reati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOMTADZE Giorgi deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il