CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29826/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2831/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata con cui è stata dichiarata la estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 388 cod. pen.; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al sussistenza degli elementi per un proscioglimento nel merito, per tardività della querela e per la insussistenza de fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non potendo da essi far discendere la evidenza della innocenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 20