CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 dicembre 2021
Cassazione n. 02235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8855/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso gli indirizziPEC indicati da i difensor i -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliatapresso gli indirizzi PEC indicat i da i difensor i -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 1226/2021depositata il 28/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8855/2022 Cron. Rep. C.C. 10/12/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 343.672,06 a titolo di componente variabile del canone di locazione arretrato dal 2013 al 2017, in relazione ad un albergo sito nella città di Genova; che si costituì in giudizio la società convenuta chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di euro 338.671,06, nonché al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l con atto affidato a due motivi; che resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso. Consideratoche, con atto del 7 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese, rinuncia che è stata contestualmente accettata dal difensore della società controricorrente; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci