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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 dicembre 2021

Cassazione n. 02235/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8855/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso gli indirizziPEC indicati da i difensor i -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliatapresso gli indirizzi PEC indicat i da i difensor i -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 1226/2021depositata il 28/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 8855/2022 Cron.

Rep.

C.C. 10/12/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 343.672,06 a titolo di componente variabile del canone di locazione arretrato dal 2013 al 2017, in relazione ad un albergo sito nella città di Genova; che si costituì in giudizio la società convenuta chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di euro 338.671,06, nonché al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l con atto affidato a due motivi; che resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.

Consideratoche, con atto del 7 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese, rinuncia che è stata contestualmente accettata dal difensore della società controricorrente; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8855/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso gli indirizziPEC indicati da i difensor i -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliatapresso gli indirizzi PEC indicat i da i difensor i -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 1226/2021depositata il 28/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8855/2022 Cron. Rep. C.C. 10/12/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 343.672,06 a titolo di componente variabile del canone di locazione arretrato dal 2013 al 2017, in relazione ad un albergo sito nella città di Genova; che si costituì in giudizio la società convenuta chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di euro 338.671,06, nonché al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l con atto affidato a due motivi; che resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso. Consideratoche, con atto del 7 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese, rinuncia che è stata contestualmente accettata dal difensore della società controricorrente; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci
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