Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 273/2023
ECLI:EU:C:2023:946
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0574_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1
o
dicembre 2023 –
CI e a. (Precursori di droghe)
([OSCURATO:PERSONA]574/22) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Precursori di droghe — Decisione quadro 2004/757/GAI — Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) — Persona coinvolta nel trasporto e nella distribuzione di precursori utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Sostanze classificate — Articolo 2 — Nozione di “operatore” — Articolo 8, paragrafo 1 — Elementi che inducono a ritenere che sostanze classificate possano essere oggetto di diversione ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope — Obbligo di notifica di tali elementi — Nozione di “elemento” — Portata»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punti 30, 31)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo del commercio dei precursori di droghe – Regolamento n. 273/2004 – Ambito di applicazione – Persona che detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate nell’Unione – Esclusione – Detenzione di siffatte sostanze senza autorizzazione o registrazione. – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 273/2004, allegato I)
(v. punti 42, 43 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013
deve essere interpretato nel senso
cheesso non si applica a una situazione in cui una persona detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate che rientrano nella categoria 3 dell'allegato I di tale regolamento. Non è pertinente al riguardo la circostanza che tale persona abbia detenuto siffatte sostanze senza autorizzazione o registrazione.
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GU C 424 del 7/11/2022
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