Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 273/2023

ECLI:EU:C:2023:946
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0574_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1 o dicembre 2023 – CI e a. (Precursori di droghe)

([OSCURATO:PERSONA]574/22) (

1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Precursori di droghe — Decisione quadro 2004/757/GAI — Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) — Persona coinvolta nel trasporto e nella distribuzione di precursori utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Sostanze classificate — Articolo 2 — Nozione di “operatore” — Articolo 8, paragrafo 1 — Elementi che inducono a ritenere che sostanze classificate possano essere oggetto di diversione ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope — Obbligo di notifica di tali elementi — Nozione di “elemento” — Portata»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 30, 31)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo del commercio dei precursori di droghe – Regolamento n. 273/2004 – Ambito di applicazione – Persona che detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate nell’Unione – Esclusione – Detenzione di siffatte sostanze senza autorizzazione o registrazione. – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 273/2004, allegato I) (v. punti 42, 43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 deve essere interpretato nel senso cheesso non si applica a una situazione in cui una persona detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate che rientrano nella categoria 3 dell'allegato I di tale regolamento.

Non è pertinente al riguardo la circostanza che tale persona abbia detenuto siffatte sostanze senza autorizzazione o registrazione. ( 1 ) GU C 424 del 7/11/2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0574_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1 o dicembre 2023 – CI e a. (Precursori di droghe) ([OSCURATO:PERSONA]574/22) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Precursori di droghe — Decisione quadro 2004/757/GAI — Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) — Persona coinvolta nel trasporto e nella distribuzione di precursori utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Sostanze classificate — Articolo 2 — Nozione di “operatore” — Articolo 8, paragrafo 1 — Elementi che inducono a ritenere che sostanze classificate possano essere oggetto di diversione ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope — Obbligo di notifica di tali elementi — Nozione di “elemento” — Portata» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 30, 31) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo del commercio dei precursori di droghe – Regolamento n. 273/2004 – Ambito di applicazione – Persona che detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate nell’Unione – Esclusione – Detenzione di siffatte sostanze senza autorizzazione o registrazione. – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 273/2004, allegato I) (v. punti 42, 43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 deve essere interpretato nel senso cheesso non si applica a una situazione in cui una persona detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate che rientrano nella categoria 3 dell'allegato I di tale regolamento. Non è pertinente al riguardo la circostanza che tale persona abbia detenuto siffatte sostanze senza autorizzazione o registrazione. ( 1 ) GU C 424 del 7/11/2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris