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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19168/2026

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, quale mandataria conrappresentanza, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conunico socio (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), a propria voltamandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4836/2025 depositatail 20/8/2025;Numero registro generale 23525/2025Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 19168/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.200 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, quale mandataria conrappresentanza, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conunico socio (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), a propria voltamandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4836/2025 depositatail 20/8/2025;Numero registro generale 23525/2025Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 19168/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.200 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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