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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 25312/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.

FrancescoMaria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 8459/2017 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8459 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto 01) ZITOLI Mara 02) NIGRO Michele 03) [OSCURATO:PERSONA] Isabella 04) PAPPALETTERA Domenico 05) PAPPOLLA Giuseppe 06) NUGNES Rosa 07) MUSICCO Pasqua 08) SAVONA Danilo 09) CECCA [OSCURATO:PERSONA] 10) SCARANO Giovanni 11) VENTURA Vincenzo 12) D’ADAMO Angela 13) CALDAROLA Annarita 14) SQUEO Carlo 15) [OSCURATO:PERSONA] Silvana (erede di COLANGELO [OSCURATO:PERSONA]) 16) MASTRODONATO Michele 17) MARINO [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L09 A662D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P02 L328W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 1766/2016, pubblicata in data 16 marzo 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei con- fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di pri- mo grado.

Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il M.I.U.R. hanno depositato esclusivamente un atto di costituzione al fine di partecipare alla eventuale discussione orale.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., per l’adunanza del 31 ottobre 2019, in vista della quale hanno depositato memo- ria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti.

All’esito di riconvocazione dopo la camera di consiglio, il Colle- gio, con ordinanza interlocutoria n. 7929 del 2020, ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo.

La trattazione è stata nuovamente fissata per l’odierna adu- nanza ed in vista di essa, per la quale il P.G. non ha deposita- Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 to conclusioni, hanno depositato nuova memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Motivi di ricor- so, per tutti i ricorrenti, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex artt. 112, 115 e 167 c.p.c.».

Secondo i ricorrenti, poiché i fatti posti a fondamento delle lo- ro domande (in particolare: anni di iscrizione e frequenza dei corsi di specializzazione e conseguimento del relativo diploma) erano stati specificamente allegati già nell’atto introduttivo e non erano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, essi dovevano ritenersi non contestati e, come tali, non necessitavano di alcuna prova.

Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e/o n. 6, c.p.c..

In primo luogo, si osserva che, nel ricorso, i ricorrenti non precisano in alcun modo quali corsi di specializzazione abbiano frequentato ed in quali anni accademici, né chiariscono quan- do essi si erano iscritti (ovvero avevano dedotto di essersi iscritti) agli stessi.

Le suddette indicazioni non sono contenute neanche nelle due memorie integrative depositate ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. in vista delle adunanze dell’ottobre 2019 e del luglio 2022.

Neppure dalla sentenza impugnata emergono i suddetti ele- menti.

È comunque assorbente, in proposito, la considerazione che, benché nel ricorso siano adeguatamente localizzati sia l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (contenente l’allegazione degli anni di inizio dei corsi da parte dei ricorrenti e degli anni di conseguimento del diploma specializzazione), sia le cd.

“visure” che si assumono tratte dal sito web della Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri – FNOMCEO (con l’indicazione del solo anno di conseguimento del diploma), sia le relative autocertificazioni (in realtà allegate agli atti di costituzione in mora del Ministe- ro), manca del tutto tanto la localizzazione quanto uno specifi- co e adeguato richiamo al contenuto delle difese (e, in parti- colare, in primo luogo al contenuto della comparsa di risposta) delle amministrazioni convenute nel giudizio di merito.

In re- lazione a queste ultime, i ricorrenti si limitano ad affermare che le contestazioni relative alle proprie allegazioni non sareb- bero state sufficientemente specifiche.

Vengono però trascritti solo cinque righi della pagina 10 della suddetta comparsa di costituzione e risposta (non allegata al ricorso, non adegua- tamente localizzata nell’ambito del fascicolo processuale e, comunque, senza uno specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto con riguardo al presente motivo di ricorso), il che non consente a questa Corte di verificare effettivamente la fondatezza delle censure aventi ad oggetto la dedotta omessa contestazione delle originarie allegazioni degli attori, da parte degli enti convenuti.

La mancanza di tali indicazioni nel ricorso comporta il difetto di specificità e, quindi, l’inammissibilità delle censure in esa- me, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e/o n. 6, c.p.c..

2. Con il se condo motivo si denunzia « Motivi di ricorso, per tutti i ricorrenti, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: vio- lazionedel D.P.R. n. 221 del 5.04.1950 e dell’ art. 116 c.p.c. ».

Con il terzo motivosi denunzia « Motivi di ricorso, per tutti i ri- correnti, in relazione all’art. 360, nn. 4, c.p.c.: violazione dell'art. 2727 c.c., oltre che degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c.».

Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti, in conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo del ricorso, non essendo concretamente verificabile l’interesse ad impugnare dei ricor- renti.

Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Si tratta, comunque, di contestazioni relative all’efficacia pro- batoria della documentazione prodotta a sostegno della do- manda, il cui contenuto è peraltro richiamato in modo non sufficientemente puntuale e che è stata ritenuta non idonea dalla corte di appello, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove, non censurabile in sede di legittimità. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in relazione alle spese delgiudizio, in quanto le amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna effettiva at- tività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. FrancescoMaria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 8459/2017 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8459 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto 01) ZITOLI Mara 02) NIGRO Michele 03) [OSCURATO:PERSONA] Isabella 04) PAPPALETTERA Domenico 05) PAPPOLLA Giuseppe 06) NUGNES Rosa 07) MUSICCO Pasqua 08) SAVONA Danilo 09) CECCA [OSCURATO:PERSONA] 10) SCARANO Giovanni 11) VENTURA Vincenzo 12) D’ADAMO Angela 13) CALDAROLA Annarita 14) SQUEO Carlo 15) [OSCURATO:PERSONA] Silvana (erede di COLANGELO [OSCURATO:PERSONA]) 16) MASTRODONATO Michele 17) MARINO [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L09 A662D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P02 L328W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 1766/2016, pubblicata in data 16 marzo 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei con- fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di pri- mo grado. Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il M.I.U.R. hanno depositato esclusivamente un atto di costituzione al fine di partecipare alla eventuale discussione orale. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., per l’adunanza del 31 ottobre 2019, in vista della quale hanno depositato memo- ria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti. All’esito di riconvocazione dopo la camera di consiglio, il Colle- gio, con ordinanza interlocutoria n. 7929 del 2020, ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo. La trattazione è stata nuovamente fissata per l’odierna adu- nanza ed in vista di essa, per la quale il P.G. non ha deposita- Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 to conclusioni, hanno depositato nuova memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Motivi di ricor- so, per tutti i ricorrenti, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex artt. 112, 115 e 167 c.p.c.». Secondo i ricorrenti, poiché i fatti posti a fondamento delle lo- ro domande (in particolare: anni di iscrizione e frequenza dei corsi di specializzazione e conseguimento del relativo diploma) erano stati specificamente allegati già nell’atto introduttivo e non erano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, essi dovevano ritenersi non contestati e, come tali, non necessitavano di alcuna prova. Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e/o n. 6, c.p.c.. In primo luogo, si osserva che, nel ricorso, i ricorrenti non precisano in alcun modo quali corsi di specializzazione abbiano frequentato ed in quali anni accademici, né chiariscono quan- do essi si erano iscritti (ovvero avevano dedotto di essersi iscritti) agli stessi. Le suddette indicazioni non sono contenute neanche nelle due memorie integrative depositate ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. in vista delle adunanze dell’ottobre 2019 e del luglio 2022. Neppure dalla sentenza impugnata emergono i suddetti ele- menti. È comunque assorbente, in proposito, la considerazione che, benché nel ricorso siano adeguatamente localizzati sia l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (contenente l’allegazione degli anni di inizio dei corsi da parte dei ricorrenti e degli anni di conseguimento del diploma specializzazione), sia le cd. “visure” che si assumono tratte dal sito web della Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri – FNOMCEO (con l’indicazione del solo anno di conseguimento del diploma), sia le relative autocertificazioni (in realtà allegate agli atti di costituzione in mora del Ministe- ro), manca del tutto tanto la localizzazione quanto uno specifi- co e adeguato richiamo al contenuto delle difese (e, in parti- colare, in primo luogo al contenuto della comparsa di risposta) delle amministrazioni convenute nel giudizio di merito. In re- lazione a queste ultime, i ricorrenti si limitano ad affermare che le contestazioni relative alle proprie allegazioni non sareb- bero state sufficientemente specifiche. Vengono però trascritti solo cinque righi della pagina 10 della suddetta comparsa di costituzione e risposta (non allegata al ricorso, non adegua- tamente localizzata nell’ambito del fascicolo processuale e, comunque, senza uno specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto con riguardo al presente motivo di ricorso), il che non consente a questa Corte di verificare effettivamente la fondatezza delle censure aventi ad oggetto la dedotta omessa contestazione delle originarie allegazioni degli attori, da parte degli enti convenuti. La mancanza di tali indicazioni nel ricorso comporta il difetto di specificità e, quindi, l’inammissibilità delle censure in esa- me, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e/o n. 6, c.p.c.. 2. Con il se condo motivo si denunzia « Motivi di ricorso, per tutti i ricorrenti, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: vio- lazionedel D.P.R. n. 221 del 5.04.1950 e dell’ art. 116 c.p.c. ». Con il terzo motivosi denunzia « Motivi di ricorso, per tutti i ri- correnti, in relazione all’art. 360, nn. 4, c.p.c.: violazione dell'art. 2727 c.c., oltre che degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c.». Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti, in conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo del ricorso, non essendo concretamente verificabile l’interesse ad impugnare dei ricor- renti. Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Si tratta, comunque, di contestazioni relative all’efficacia pro- batoria della documentazione prodotta a sostegno della do- manda, il cui contenuto è peraltro richiamato in modo non sufficientemente puntuale e che è stata ritenuta non idonea dalla corte di appello, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove, non censurabile in sede di legittimità. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in relazione alle spese delgiudizio, in quanto le amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna effettiva at- tività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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