CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 1992
Cassazione n. 19994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1995 avverso la sentenza del 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Pordenone applicava ai ricorrenti la pena concordata con il Pubblico Ministero per più condotte di furto. 2. Avverso tale sentenza, propongono ricorsi di identico tenore, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], gli imputati BILANI e KOKA lamentando inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. A fondamento dei ricorsi, assumono un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Con il ricorso a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione anche l'imputato KLISMANN deducendo contraddittorietà ed insufficienza della motivazione rispetto al riconoscimento delle circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati KOKA e BRANI sono inammissibili, poiché, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv. 272014 - 01). 2. E' parimenti inammissibile il ricorso del KLISMANN, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e, dunque, non si può dedurre alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2024 Il C