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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31334/2022

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SENTENZA sul ricorso 6981-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2501 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 313/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 30.11.2015 la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1°.1.2014.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), avesse riconosciuto la possibilità di beneficiare dell'accesso al pensionamento secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011) a tutti i lavoratori che, collocati in mobilità anche dopo il 4.12.2011, avessero maturato durante il periodo di fruizione della mobilità sia i requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa anteriore al d.l. n. 201/2011 sia quelli stabiliti dalla nuova normativa più sfavorevole.

Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

Con ordinanza del 18.11.2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza in relazione alla particolare rilevanza della questione di diritto oggetto del ricorso.

Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1,

I. n. 147/2014, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 dovesse estendersi a tutti i lavoratori collocati in mobilità, inclusi coloro i quali nel periodo di fruizione dell'indennità avessero raggiunto i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti a far data dal 31.12.2011: ad avviso di parte ricorrente, infatti, i giudici territoriali avrebbero dovuto tener conto dell'interesse tutelato dalla norma, che - essendo finalizzata a preservare il reddito di coloro che, a seguito della cessazione della mobilità, non avessero potuto conseguire la pensione - non poteva logicamente riferirsi a quanti, durante il periodo di mobilità, avessero comunque maturato i requisiti (peggiorativi) stabiliti dal d.l. n.201/2011, cit., potendo pertanto accedere, alla fine del periodo di mobilità, alla fruizione della pensione.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (ma trattasi propriamente di regimi derogatori) di cui già ai commi 14 e 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), i quali, coevamente all'introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 24, commi 1 ss., d.l. cit. (emanate allo scopo di "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo": art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011), hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo continuassero ad applicarsi, rispettivamente, a coloro che li avessero maturati entro il 31.12.2011, alle lavoratrici (autonome e subordinate) che, ex art. 1, comma 9,

I. n. 243/2004, avessero esercitato o esercitassero entro il 2015 l'opzione per la liquidazione integrale della propria pensione con il (meno favorevole) metodo contributivo e, da ultimo, e "nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011", a tutta un'ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l'integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l'esonero, l'aspettativa speciale per l'assistenza ai figli disabili gravi o l'incentivo all'esodo (cfr. art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, cit.).

Com'è stato puntualmente rilevato in dottrina, la riforma pensionistica attuata nel 2011 si è infatti profondamente distaccata dalle modalità con cui, negli anni precedenti, si era proceduto al progressivo inasprimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, avendo sostituito al tradizionale doppio canale di salvaguardia (costituito da un regime transitorio di carattere generale e da uno specifico per i lavoratori in esubero) un unico meccanismo, che non solo è riservato a determinate categorie di lavoratori, ma è da costoro accessibile nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione: nella sua formulazione originaria, il comma 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., predeterminava infatti in 50.000 il numero massimo di lavoratori e lavoratrici beneficiari della deroga e, nell'istituire un "monitoraggio" a carico degli enti previdenziali per ciò che concerneva le domande di pensione formulate in relazione ai requisiti previgenti, prevedeva che "qualora dal predetto monitoraggio risult[asse] il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione", gli enti non avrebbero più dovuto prendere "in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma".

Proprio per ciò, l'incidenza originaria della norma - rimasta inalterata nella sua previsione di fondo di circoscrivere il novero dei beneficiari della deroga entro un limite numerico predeterminato (adesso individuato con un decreto ministeriale: cfr. la modifica apportata all'art. 24, comma 15, cit., dall'art. 1, comma 1,

I. n. 214/2011) - è stata successivamente rimaneggiata sia da disposizioni che hanno riguardato la sua formulazione originaria sia da altre ad essa esterne, che hanno perseguito il duplice scopo ora di ampliare il novero dei beneficiari della deroga, ora di prolungare il periodo della durata di essa: e ciò allo scopo di rimediare al grave problema sociale ingenerato dalla previsione del contingentamento forzoso dei beneficiari dell'ultrattività della precedente e più favorevole disciplina di accesso al trattamento pensionistico, molti dei quali, pur appartenendo alle categorie individuate dal legislatore come meritevoli di conservarla, venivano ad esserne esclusi in base al criterio meramente finanziario dell'esaurimento delle risorse stanziate.

L'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012, appartiene appunto al novero di codesti rimaneggiamenti e si propone non già di ampliare i beneficiari della deroga (come invece ad es. i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6, d.l. n. 216/2011, conv. con I. n. 14/2022), quanto piuttosto di allungare il periodo della deroga medesima rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011: esso, infatti, nel testo qui rilevante ratione temporis (e dunque anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1,

I. n. 147/2014), stabilisce che, "ferme restando le disposizioni di salvaguardia" stabilite dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integrazioni, "nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio [...], le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 [...] ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991", e stabilisce altresì che "ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata".

Ciò posto, risulta definitivamente accertato, in punto di fatto, che, nel periodo di fruizione della mobilità, l'odierno controricorrente ha maturato il diritto alla pensione secondo i nuovi e peggiorativi requisiti di accesso al trattamento pensionistico previsti dall'art. 24, comma 1 ss., d.l. n. 201/2011, seppure in epoca successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (così la sentenza impugnata, pag. 4); oggetto del contendere è se, ciò nonostante, egli possa rientrare nel novero dei soggetti per i quali l'art. 22, comma 1, lett. a), dl. n. 95/2012, ha previsto l'estensione della durata del regime derogatorio e accedere pertanto alla pensione di anzianità alla data anteriore del 1°.1.2014.

I giudici territoriali hanno risposto affermativamente sulla scorta della lettera dell'art. 22, cit., che - nel prevedere che della deroga beneficino i lavoratori "collocati in mobilità [...] i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità" - non consentirebbe di distinguere tra chi, nel periodo di mobilità, matura sia tali requisiti che quelli previsti dalla nuova normativa e chi, invece, matura solo i requisiti di cui alla normativa previgente.

L'assunto non è tuttavia condivisibile.

Su un piano generale, va premesso che l'art. 12 prel. c.c., nel prevedere che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", colloca su un piano di equiordinazione l'interpretazione letterale e quella basata sulla ratio legis (così, propriamente, dovendo intendersi il riferimento all'intenzione del legislatore: v. già Cass. n. 937 del 1975): e trattasi di indicazione rilevantissima, giacché permette di affermare che, quando una norma si presta a diverse interpretazioni, tutte plausibili, dovere primario dell'interprete è di ricorrere alla mens legis per individuare l'interpretazione più corretta tra quelle che l'elasticità del testo possa consentire (così già Cass. n. 2454 del 1983), essendo riservate al legislatore le scelte di politica del diritto e dovendo il giudice solo darvi seguito mediante la corretta interpretazione dell'enunciato legislativo (cfr. in tal senso da ult.

Cass.

S.U. n. 38596 del 2021).

Ciò posto, è agevole rilevare che - come condivisibilmente affermato anche dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni - la funzione delle c.d. salvaguardie concernenti la mobilità è stata (ed è) quella di proteggere i lavoratori coinvolti in procedure di mobilità che, secondo la normativa previgente al d.l. n. 201/2011, sarebbero potuti accedere al trattamento pensionistico non appena cessata la fruizione dell'indennità di mobilità e che, viceversa, in considerazione dell'immediato innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione previsti dal d.l. n. 201/2011, cit., si sarebbero trovati alla fine del periodo di mobilità non ancora nella possibilità di godere del trattamento pensionistico, restando così privi di occupazione, di sostegno al reddito e di pensione: ne è conferma la previsione dell'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012, secondo cui "ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata".

E trattandosi di un beneficio consistente in una deroga contingentata rispetto all'inasprimento del regime generale dell'accesso al trattamento pensionistico, che è stato voluto dal legislatore per "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo" (così l'art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011, già cit.), diventa obbligatorio per l'interprete prescegliere, tra le due interpretazioni possibili del testo della legge, quella che massimamente assicuri la finalità (la ratio) perseguita dal legislatore medesimo: e dunque escludere dal beneficio della deroga coloro che, come l'odierno controricorrente, abbiano comunque conseguito, entro il periodo di mobilità, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico giusta le nuove previsioni dell'art. 24, commi 1 ss., d.l. n. 201/2011.

È piuttosto il caso di aggiungere che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno in considerazione dei dubbi che in dottrina si sono sollevati in relazione al meccanismo del contingentamento per l'accesso ai benefici: non essendo stata in alcun modo prospettata la questione che dall'accoglimento della domanda dell'odierno controricorrente deriverebbe uno sfondamento del tetto dei beneficiari previsto dalle norme citate, tale meccanismo non viene qui in rilievo nel suo concreto operare (ciò che renderebbe quei dubbi rilevanti), ma piuttosto quale indizio sintomatico per la ricostruzione della volontà del legislatore, intesa ovviamente nella sua accezione di voluntas legis, ossia di volontà oggettiva della norma (ratio legis), e proprio per ciò non confondibile con la voluntas legislatoris, ossia con la volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (per tale distinzione v., tra le tante, Cass. nn. 3550 del 1988, 4117 del 1995, 5375 del 2001).

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso 6981-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2501 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 313/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 30.11.2015 la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1°.1.2014. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), avesse riconosciuto la possibilità di beneficiare dell'accesso al pensionamento secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011) a tutti i lavoratori che, collocati in mobilità anche dopo il 4.12.2011, avessero maturato durante il periodo di fruizione della mobilità sia i requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa anteriore al d.l. n. 201/2011 sia quelli stabiliti dalla nuova normativa più sfavorevole. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. Con ordinanza del 18.11.2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza in relazione alla particolare rilevanza della questione di diritto oggetto del ricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, I. n. 147/2014, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 dovesse estendersi a tutti i lavoratori collocati in mobilità, inclusi coloro i quali nel periodo di fruizione dell'indennità avessero raggiunto i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti a far data dal 31.12.2011: ad avviso di parte ricorrente, infatti, i giudici territoriali avrebbero dovuto tener conto dell'interesse tutelato dalla norma, che - essendo finalizzata a preservare il reddito di coloro che, a seguito della cessazione della mobilità, non avessero potuto conseguire la pensione - non poteva logicamente riferirsi a quanti, durante il periodo di mobilità, avessero comunque maturato i requisiti (peggiorativi) stabiliti dal d.l. n.201/2011, cit., potendo pertanto accedere, alla fine del periodo di mobilità, alla fruizione della pensione. Il motivo è fondato. Va premesso che l'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (ma trattasi propriamente di regimi derogatori) di cui già ai commi 14 e 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), i quali, coevamente all'introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 24, commi 1 ss., d.l. cit. (emanate allo scopo di "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo": art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011), hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo continuassero ad applicarsi, rispettivamente, a coloro che li avessero maturati entro il 31.12.2011, alle lavoratrici (autonome e subordinate) che, ex art. 1, comma 9, I. n. 243/2004, avessero esercitato o esercitassero entro il 2015 l'opzione per la liquidazione integrale della propria pensione con il (meno favorevole) metodo contributivo e, da ultimo, e "nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011", a tutta un'ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l'integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l'esonero, l'aspettativa speciale per l'assistenza ai figli disabili gravi o l'incentivo all'esodo (cfr. art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, cit.). Com'è stato puntualmente rilevato in dottrina, la riforma pensionistica attuata nel 2011 si è infatti profondamente distaccata dalle modalità con cui, negli anni precedenti, si era proceduto al progressivo inasprimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, avendo sostituito al tradizionale doppio canale di salvaguardia (costituito da un regime transitorio di carattere generale e da uno specifico per i lavoratori in esubero) un unico meccanismo, che non solo è riservato a determinate categorie di lavoratori, ma è da costoro accessibile nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione: nella sua formulazione originaria, il comma 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., predeterminava infatti in 50.000 il numero massimo di lavoratori e lavoratrici beneficiari della deroga e, nell'istituire un "monitoraggio" a carico degli enti previdenziali per ciò che concerneva le domande di pensione formulate in relazione ai requisiti previgenti, prevedeva che "qualora dal predetto monitoraggio risult[asse] il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione", gli enti non avrebbero più dovuto prendere "in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma". Proprio per ciò, l'incidenza originaria della norma - rimasta inalterata nella sua previsione di fondo di circoscrivere il novero dei beneficiari della deroga entro un limite numerico predeterminato (adesso individuato con un decreto ministeriale: cfr. la modifica apportata all'art. 24, comma 15, cit., dall'art. 1, comma 1, I. n. 214/2011) - è stata successivamente rimaneggiata sia da disposizioni che hanno riguardato la sua formulazione originaria sia da altre ad essa esterne, che hanno perseguito il duplice scopo ora di ampliare il novero dei beneficiari della deroga, ora di prolungare il periodo della durata di essa: e ciò allo scopo di rimediare al grave problema sociale ingenerato dalla previsione del contingentamento forzoso dei beneficiari dell'ultrattività della precedente e più favorevole disciplina di accesso al trattamento pensionistico, molti dei quali, pur appartenendo alle categorie individuate dal legislatore come meritevoli di conservarla, venivano ad esserne esclusi in base al criterio meramente finanziario dell'esaurimento delle risorse stanziate. L'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012, appartiene appunto al novero di codesti rimaneggiamenti e si propone non già di ampliare i beneficiari della deroga (come invece ad es. i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6, d.l. n. 216/2011, conv. con I. n. 14/2022), quanto piuttosto di allungare il periodo della deroga medesima rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011: esso, infatti, nel testo qui rilevante ratione temporis (e dunque anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, I. n. 147/2014), stabilisce che, "ferme restando le disposizioni di salvaguardia" stabilite dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integrazioni, "nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio [...], le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 [...] ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991", e stabilisce altresì che "ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata". Ciò posto, risulta definitivamente accertato, in punto di fatto, che, nel periodo di fruizione della mobilità, l'odierno controricorrente ha maturato il diritto alla pensione secondo i nuovi e peggiorativi requisiti di accesso al trattamento pensionistico previsti dall'art. 24, comma 1 ss., d.l. n. 201/2011, seppure in epoca successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (così la sentenza impugnata, pag. 4); oggetto del contendere è se, ciò nonostante, egli possa rientrare nel novero dei soggetti per i quali l'art. 22, comma 1, lett. a), dl. n. 95/2012, ha previsto l'estensione della durata del regime derogatorio e accedere pertanto alla pensione di anzianità alla data anteriore del 1°.1.2014. I giudici territoriali hanno risposto affermativamente sulla scorta della lettera dell'art. 22, cit., che - nel prevedere che della deroga beneficino i lavoratori "collocati in mobilità [...] i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità" - non consentirebbe di distinguere tra chi, nel periodo di mobilità, matura sia tali requisiti che quelli previsti dalla nuova normativa e chi, invece, matura solo i requisiti di cui alla normativa previgente. L'assunto non è tuttavia condivisibile. Su un piano generale, va premesso che l'art. 12 prel. c.c., nel prevedere che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", colloca su un piano di equiordinazione l'interpretazione letterale e quella basata sulla ratio legis (così, propriamente, dovendo intendersi il riferimento all'intenzione del legislatore: v. già Cass. n. 937 del 1975): e trattasi di indicazione rilevantissima, giacché permette di affermare che, quando una norma si presta a diverse interpretazioni, tutte plausibili, dovere primario dell'interprete è di ricorrere alla mens legis per individuare l'interpretazione più corretta tra quelle che l'elasticità del testo possa consentire (così già Cass. n. 2454 del 1983), essendo riservate al legislatore le scelte di politica del diritto e dovendo il giudice solo darvi seguito mediante la corretta interpretazione dell'enunciato legislativo (cfr. in tal senso da ult. Cass. S.U. n. 38596 del 2021). Ciò posto, è agevole rilevare che - come condivisibilmente affermato anche dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni - la funzione delle c.d. salvaguardie concernenti la mobilità è stata (ed è) quella di proteggere i lavoratori coinvolti in procedure di mobilità che, secondo la normativa previgente al d.l. n. 201/2011, sarebbero potuti accedere al trattamento pensionistico non appena cessata la fruizione dell'indennità di mobilità e che, viceversa, in considerazione dell'immediato innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione previsti dal d.l. n. 201/2011, cit., si sarebbero trovati alla fine del periodo di mobilità non ancora nella possibilità di godere del trattamento pensionistico, restando così privi di occupazione, di sostegno al reddito e di pensione: ne è conferma la previsione dell'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012, secondo cui "ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata". E trattandosi di un beneficio consistente in una deroga contingentata rispetto all'inasprimento del regime generale dell'accesso al trattamento pensionistico, che è stato voluto dal legislatore per "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo" (così l'art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011, già cit.), diventa obbligatorio per l'interprete prescegliere, tra le due interpretazioni possibili del testo della legge, quella che massimamente assicuri la finalità (la ratio) perseguita dal legislatore medesimo: e dunque escludere dal beneficio della deroga coloro che, come l'odierno controricorrente, abbiano comunque conseguito, entro il periodo di mobilità, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico giusta le nuove previsioni dell'art. 24, commi 1 ss., d.l. n. 201/2011. È piuttosto il caso di aggiungere che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno in considerazione dei dubbi che in dottrina si sono sollevati in relazione al meccanismo del contingentamento per l'accesso ai benefici: non essendo stata in alcun modo prospettata la questione che dall'accoglimento della domanda dell'odierno controricorrente deriverebbe uno sfondamento del tetto dei beneficiari previsto dalle norme citate, tale meccanismo non viene qui in rilievo nel suo concreto operare (ciò che renderebbe quei dubbi rilevanti), ma piuttosto quale indizio sintomatico per la ricostruzione della volontà del legislatore, intesa ovviamente nella sua accezione di voluntas legis, ossia di volontà oggettiva della norma (ratio legis), e proprio per ciò non confondibile con la voluntas legislatoris, ossia con la volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (per tale distinzione v., tra le tante, Cass. nn. 3550 del 1988, 4117 del 1995, 5375 del 2001). Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. L
Sentenza Cassazione n. 31334/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris