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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30058/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla omessa notifica della modifica del capo di imputazione, è manifestamente infondato, posto che, come si legge nella sentenza di appello, all'udienza del 2 luglio 2019 "il Giudice, avuta la presenza dell'imputato, dispose la comunicazione allo stesso dell'aggravante contestata dal Pubblico Ministero rinviando ad altra udienza, senza alcuna osservazione da parte della difesa"; rilevato che altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., posto che il capo di imputazione conteneva una dettagliata descrizione del fatto, compresa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., visto che veniva evidenziato un danno di 22.000,00 euro, per cui l'imputato era in grado di difendersi dalle contestazioni mosse; rilevato che il terzo motivo di ricorso è reiterativo di quanto già eccepito in appello e propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la truffa (pag. 4 sentenza impugnata) rilevato che manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, considerato che, con la sospensione dei termini di prescrizione per giorni 326, il reato non è ancora prescritto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ritenuto che non può essere accolta la richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di liquidazione delle spese in suo favore, posto che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (vedi Sez.2, 12784 del 23/01/2020, Tamborino, Rv. 278834), requisito non presente nel caso in esame, in cui la parte civile si è limitata a chiedere di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA].

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla omessa notifica della modifica del capo di imputazione, è manifestamente infondato, posto che, come si legge nella sentenza di appello, all'udienza del 2 luglio 2019 "il Giudice, avuta la presenza dell'imputato, dispose la comunicazione allo stesso dell'aggravante contestata dal Pubblico Ministero rinviando ad altra udienza, senza alcuna osservazione da parte della difesa"; rilevato che altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., posto che il capo di imputazione conteneva una dettagliata descrizione del fatto, compresa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., visto che veniva evidenziato un danno di 22.000,00 euro, per cui l'imputato era in grado di difendersi dalle contestazioni mosse; rilevato che il terzo motivo di ricorso è reiterativo di quanto già eccepito in appello e propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la truffa (pag. 4 sentenza impugnata) rilevato che manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, considerato che, con la sospensione dei termini di prescrizione per giorni 326, il reato non è ancora prescritto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ritenuto che non può essere accolta la richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di liquidazione delle spese in suo favore, posto che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (vedi Sez.2, 12784 del 23/01/2020, Tamborino, Rv. 278834), requisito non presente nel caso in esame, in cui la parte civile si è limitata a chiedere di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estens
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