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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15766/2025

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anziari dell’istituto di credito.

Osserva, inoltre, la difesa della ricorrente: a) che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non ha mai rivestito il ruolo di consulente finanziario o di intermediario finanziario della FinecoBank, come comprovato da certificazione dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti finanziari (prodotta agli atti); b) che la FinecoBank non ha mai conferito al [OSCURATO:PERSONA] un incarico formale o sostanziale per la promozione, il procacciamento o il collocamento nei confronti del pubblico di contratti di prestito personale come quello de qua o di strumenti finanziari, per lo svolgimento di servizi e attività di investimento; c) che l’imputato non è mai stato destinatario di provvigioni o di compensi per mediazione provenienti da FinecoBank; d) che FinecoBank non si è mai resa conto, né avrebbe potuto rendersi conto dell’operazione 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] essendosi la parte civile limitata a prendere contatti solo con l’amministratore di altro responsabile civile.

Secondo la difesa della ricorrente avrebbe quindi errato la Corte territoriale nel pervenire alla condanna in solido della responsabile civile FinecoBank sui presupposti della disposizione di cui all’art. 31, comma 3, TUIF, ritenendo che la persona offesa, sulla base della situazione che le si era presentata, non avrebbe mai potuto immaginare che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato formalmente incaricato ad agire dalla odierna ricorrente.

La decisione della Corte di appello non avrebbe quindi fatto corretta applicazione del principio dell’apparenza del diritto (gravitante attorno alla figura del mandato ex art. 1703 e segg. cod. civ.) con la conseguenza che la decisione assunta nei confronti di FinecoBank sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 2049 e 1228 cod. civ. oltre che essere fondata sul presupposto dell’esistenza di un mandato ex art. 31 TUIF ritenuto accertato ma di fatto inesistente.

A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che: a) la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato non aver neppure letto il contratto quando ebbe a firmarlo; b) non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia esibito alla persona offesa un biglietto da visita o che gli incontri con la persona offesa siano avvenuti in luoghi tali da creare l’apparenza dell’esistenza di un mandato di FinecoBank all’imputato; c) il contratto di prestito non è stato neppure firmato dal [OSCURATO:PERSONA]; d) l’indebita consegna all’imputato anziché alla [OSCURATO:PERSONA] dell’assegno circolare è avvenuta ad opera di altro istituto bancario.

Infine, ricorda la difesa della ricorrente, richiamando sul punto sentenze delle Sezioni civili di questa Corte di legittimità, che non risulta che la Corte di appello abbia accertato e motivato circa una condotta colposa dell’apparente rappresentata idonea a determinare nella persona offesa l’idea di un coinvolgimento di FinecoBank nell’operato dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].

Per le ragioni indicate la difesa della ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Con memoria difensiva e di replica alle conclusioni della Procura generale datata 28 marzo 2025, presentata nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di FinecoBank in quanto l’atto di impugnazione non rispetterebbe i requisiti dell’autosufficienza e non si confronterebbe specificamente con le sentenze di merito.

Il difensore dell’imputato ha, poi, aggiunto che non risponde a verità il fatto che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è soggetto del tutto estraneo all’Istituto di credito ricorrente il quale, a seguito della sottoscrizione dei contratti, ha beneficiato dell’attività di intermediazione dell’imputato.

Sarebbe, poi privo di rilevanza il fatto che il responsabile civile sia stato citato in giudizio ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anziché ai sensi dell’art. 31 del TUIF.

4. Con memoria datata 28 marzo 2025 presentata nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il difensore della stessa, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 31 del TUIF, essendo emerso (quantomeno a livello di apparenza) che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha operato come soggetto non estraneo alla FinecoBank, poi aggiungendo che il ricorso non rispetta il principio dell’autosufficienza e prospetta una inammissibile rilettura del materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anziari dell’istituto di credito. Osserva, inoltre, la difesa della ricorrente: a) che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non ha mai rivestito il ruolo di consulente finanziario o di intermediario finanziario della FinecoBank, come comprovato da certificazione dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti finanziari (prodotta agli atti); b) che la FinecoBank non ha mai conferito al [OSCURATO:PERSONA] un incarico formale o sostanziale per la promozione, il procacciamento o il collocamento nei confronti del pubblico di contratti di prestito personale come quello de qua o di strumenti finanziari, per lo svolgimento di servizi e attività di investimento; c) che l’imputato non è mai stato destinatario di provvigioni o di compensi per mediazione provenienti da FinecoBank; d) che FinecoBank non si è mai resa conto, né avrebbe potuto rendersi conto dell’operazione 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] essendosi la parte civile limitata a prendere contatti solo con l’amministratore di altro responsabile civile. Secondo la difesa della ricorrente avrebbe quindi errato la Corte territoriale nel pervenire alla condanna in solido della responsabile civile FinecoBank sui presupposti della disposizione di cui all’art. 31, comma 3, TUIF, ritenendo che la persona offesa, sulla base della situazione che le si era presentata, non avrebbe mai potuto immaginare che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato formalmente incaricato ad agire dalla odierna ricorrente. La decisione della Corte di appello non avrebbe quindi fatto corretta applicazione del principio dell’apparenza del diritto (gravitante attorno alla figura del mandato ex art. 1703 e segg. cod. civ.) con la conseguenza che la decisione assunta nei confronti di FinecoBank sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 2049 e 1228 cod. civ. oltre che essere fondata sul presupposto dell’esistenza di un mandato ex art. 31 TUIF ritenuto accertato ma di fatto inesistente. A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che: a) la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato non aver neppure letto il contratto quando ebbe a firmarlo; b) non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia esibito alla persona offesa un biglietto da visita o che gli incontri con la persona offesa siano avvenuti in luoghi tali da creare l’apparenza dell’esistenza di un mandato di FinecoBank all’imputato; c) il contratto di prestito non è stato neppure firmato dal [OSCURATO:PERSONA]; d) l’indebita consegna all’imputato anziché alla [OSCURATO:PERSONA] dell’assegno circolare è avvenuta ad opera di altro istituto bancario. Infine, ricorda la difesa della ricorrente, richiamando sul punto sentenze delle Sezioni civili di questa Corte di legittimità, che non risulta che la Corte di appello abbia accertato e motivato circa una condotta colposa dell’apparente rappresentata idonea a determinare nella persona offesa l’idea di un coinvolgimento di FinecoBank nell’operato dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Per le ragioni indicate la difesa della ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Con memoria difensiva e di replica alle conclusioni della Procura generale datata 28 marzo 2025, presentata nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di FinecoBank in quanto l’atto di impugnazione non rispetterebbe i requisiti dell’autosufficienza e non si confronterebbe specificamente con le sentenze di merito. Il difensore dell’imputato ha, poi, aggiunto che non risponde a verità il fatto che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è soggetto del tutto estraneo all’Istituto di credito ricorrente il quale, a seguito della sottoscrizione dei contratti, ha beneficiato dell’attività di intermediazione dell’imputato. Sarebbe, poi privo di rilevanza il fatto che il responsabile civile sia stato citato in giudizio ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anziché ai sensi dell’art. 31 del TUIF. 4. Con memoria datata 28 marzo 2025 presentata nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il difensore della stessa, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 31 del TUIF, essendo emerso (quantomeno a livello di apparenza) che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha operato come soggetto non estraneo alla FinecoBank, poi aggiungendo che il ricorso non rispetta il principio dell’autosufficienza e prospetta una inammissibile rilettura del materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a
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