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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 02106/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/06/2021 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria applicata dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] Vetere a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto: nella sua abitazione gr. 43,131 di hashish e gr. 1,244 di marijuana oltre a semi e 4 piante della stessa, nonché strumenti (coltello, bilancia elettronica) idonei a confezionare dosi di droga; nel bar di proprietà della famiglia «un altro pezzo di marijuana».2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo, con unico motivo, violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere che la droga sia stata detenuta al fine di cederla o, comunque, nell'escludere la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, per altro verso, nell'applicare una misura non proporzionata alle esigenze cautelari del caso e senza spiegare in cosa consisterebbe la gravità e attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente registrarsi che il 14 gennaio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione che è oggetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così determinando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione.

Poiché non si configura un caso di soccombenza, dalla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento o al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardo, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 04/11/2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/06/2021 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria applicata dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] Vetere a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto: nella sua abitazione gr. 43,131 di hashish e gr. 1,244 di marijuana oltre a semi e 4 piante della stessa, nonché strumenti (coltello, bilancia elettronica) idonei a confezionare dosi di droga; nel bar di proprietà della famiglia «un altro pezzo di marijuana».2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo, con unico motivo, violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere che la droga sia stata detenuta al fine di cederla o, comunque, nell'escludere la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, per altro verso, nell'applicare una misura non proporzionata alle esigenze cautelari del caso e senza spiegare in cosa consisterebbe la gravità e attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente registrarsi che il 14 gennaio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione che è oggetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così determinando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione. Poiché non si configura un caso di soccombenza, dalla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento o al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardo, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere est
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