Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38063/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento contro 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte di appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;' udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati di calunnia, diffamazione ed accesso abusivo a sistemi informatici, sono stati assolti dal Tribunale di Pescara.

Ha proposto appello avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, su richiesta avanzatagli ex art. 572, cod. proc. peri., dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il gravame, perché il relativo atto non è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo, secondo quanto prescrive l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., bensì presso un diverso ufficio giudiziario, a nulla rilevando - hanno affermato quei giudici - che esso fosse stato poi trasmesso d'ufficio alla cancelleria competente e fosse ivi pervenuto prima dello scadere del termine legale per impugnare.

2. Ricorre per cassazione la parte civile, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, denunciando la violazione del citato art. 582, comma 1, e, di riflesso, del successivo art. 591, e sostenendo l'ammissibilità dell'atto d'impugnazione, quantunque depositato presso una cancelleria diversa da quella competente, purché pervenga presso quest'ultima nel termine di legge.

Rappresenta, altresì, la propria legittimazione diretta al ricorso per cassazione, benché non avesse proposto appello, desumendola dal principio della cd.

"immanenza" della costituzione di parte civile nel processo penale.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione della parte civile alla relativa proposizione, non avendo essa proposto appello.

4. Ha depositato conclusioni scritte la parte civile ricorrente, ribadendo le ragioni del ricorso e replicando al Procuratore generale in ordine alla propria legittimazione ad impugnare.

5. Ha depositato memoria scritta il difensore degli imputati, deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto i reati si sarebbero prescritti nelle more e, pertanto, quand'anche l'impugnazione venisse accolta, non potrebbe derivarne alcun effetto concretamente favorevole per la parte civile proponente, essendo il giudice di rinvio obbligato a dichiarare l'intervenuta estinzione dei reati.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può essere ammesso, norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendosi ravvisare un interesse della parte civile proponente, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei reati prim'ancora della pronuncia della sentenza impugnata.

2. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato, venendo perciò meno qualora la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione, oppure abbia perso ogni rilevanza, per il superamento del punto controverso (per tutte: Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694).

3. Nello specifico, tutti ì reati oggetto d'addebito, risalendo al più tardi al 1° marzo 2014 (capo A) ed essendo sottoposti ad un termine di prescrizione comunque non superiore a sette anni e sei mesi da tale data (ex artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), al momento dell'emissione della sentenza impugnata (24 gennaio 2022), si erano già estinti, pur computando in aggiunta a tale termine i periodi durante i quali il relativo decorso era rimasto sospeso a norma dell'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., pari a complessivi tre mesi e un giorno (dal 19 aprile al 24 maggio 2018 e dal 17 gennaio al 14 marzo 2019): precisamente, dunque, quel termine risultava essere spirato il 2 dicembre 2021.

4. Ne discende che, quand'anche il presente ricorso fosse accolto, ed il processo conseguentemente restituito alla Corte d'appello per lo svolgimento del giudizio, nessun effetto favorevole potrebbe concretamente derivarne per la parte civile, perché quei giudici avrebbero l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva dei reati, senza poter esaminare il merito dell'impugnazione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) e senza, quindi, valutare l'eventuale fondatezza delle accuse e della consequenziale pretesa risarcitoria.

Mancando, infatti, un'affermazione di colpevolezza ed una condanna al risarcimento in primo grado, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 578, cod. proc. pen., e quindi il giudice dell'impugnazione, in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, non può decidere sulla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile costituita nel giudizio: sarebbe illegittima, infatti, la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ove non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (tra altre, Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235; Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 270992; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015).

5. In tema di regolamento di spese, infine, poiché l'interesse del proponente alla decisione del ricorso per cassazione era venuto meno già prima che esso fosse presentato, non v'è ragione per escluderne la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, secondo la regola generale dell'art. 616 del codice di rito (v.

Sez.

U, n.7 del 1997, Chiappetta, cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento contro 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte di appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;' udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati di calunnia, diffamazione ed accesso abusivo a sistemi informatici, sono stati assolti dal Tribunale di Pescara. Ha proposto appello avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, su richiesta avanzatagli ex art. 572, cod. proc. peri., dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il gravame, perché il relativo atto non è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo, secondo quanto prescrive l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., bensì presso un diverso ufficio giudiziario, a nulla rilevando - hanno affermato quei giudici - che esso fosse stato poi trasmesso d'ufficio alla cancelleria competente e fosse ivi pervenuto prima dello scadere del termine legale per impugnare. 2. Ricorre per cassazione la parte civile, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, denunciando la violazione del citato art. 582, comma 1, e, di riflesso, del successivo art. 591, e sostenendo l'ammissibilità dell'atto d'impugnazione, quantunque depositato presso una cancelleria diversa da quella competente, purché pervenga presso quest'ultima nel termine di legge. Rappresenta, altresì, la propria legittimazione diretta al ricorso per cassazione, benché non avesse proposto appello, desumendola dal principio della cd. "immanenza" della costituzione di parte civile nel processo penale. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione della parte civile alla relativa proposizione, non avendo essa proposto appello. 4. Ha depositato conclusioni scritte la parte civile ricorrente, ribadendo le ragioni del ricorso e replicando al Procuratore generale in ordine alla propria legittimazione ad impugnare. 5. Ha depositato memoria scritta il difensore degli imputati, deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto i reati si sarebbero prescritti nelle more e, pertanto, quand'anche l'impugnazione venisse accolta, non potrebbe derivarne alcun effetto concretamente favorevole per la parte civile proponente, essendo il giudice di rinvio obbligato a dichiarare l'intervenuta estinzione dei reati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere ammesso, norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendosi ravvisare un interesse della parte civile proponente, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei reati prim'ancora della pronuncia della sentenza impugnata. 2. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato, venendo perciò meno qualora la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione, oppure abbia perso ogni rilevanza, per il superamento del punto controverso (per tutte: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). 3. Nello specifico, tutti ì reati oggetto d'addebito, risalendo al più tardi al 1° marzo 2014 (capo A) ed essendo sottoposti ad un termine di prescrizione comunque non superiore a sette anni e sei mesi da tale data (ex artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), al momento dell'emissione della sentenza impugnata (24 gennaio 2022), si erano già estinti, pur computando in aggiunta a tale termine i periodi durante i quali il relativo decorso era rimasto sospeso a norma dell'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., pari a complessivi tre mesi e un giorno (dal 19 aprile al 24 maggio 2018 e dal 17 gennaio al 14 marzo 2019): precisamente, dunque, quel termine risultava essere spirato il 2 dicembre 2021. 4. Ne discende che, quand'anche il presente ricorso fosse accolto, ed il processo conseguentemente restituito alla Corte d'appello per lo svolgimento del giudizio, nessun effetto favorevole potrebbe concretamente derivarne per la parte civile, perché quei giudici avrebbero l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva dei reati, senza poter esaminare il merito dell'impugnazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) e senza, quindi, valutare l'eventuale fondatezza delle accuse e della consequenziale pretesa risarcitoria. Mancando, infatti, un'affermazione di colpevolezza ed una condanna al risarcimento in primo grado, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 578, cod. proc. pen., e quindi il giudice dell'impugnazione, in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, non può decidere sulla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile costituita nel giudizio: sarebbe illegittima, infatti, la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ove non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (tra altre, Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235; Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 270992; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015). 5. In tema di regolamento di spese, infine, poiché l'interesse del proponente alla decisione del ricorso per cassazione era venuto meno già prima che esso fosse presentato, non v'è ragione per escluderne la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, secondo la regola generale dell'art. 616 del codice di rito (v. Sez. U, n.7 del 1997, Chiappetta, cit.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 38063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris