CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 28849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22720/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 97, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -resistente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 1 -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio, sez. ROMA n. 466/2018depositata il 30/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dallaCons. [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e iscritto al relativo fondo pensioni, in pensione da 1.8.1998, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello dell’Ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per Irpef anno 2007, proposta dal contribuente per la mancata deduzione del 4% sulla retribuzione annua (ex art. 17 comma 2 TUIR e art. 18 dello Statuto del fondo) e per mancata applicazione sull’intero ammontare dell’aliquota del 12,50%. La CTR ha ritenuto non applicabile la pretesa riduzione dell’imponibile nel limite del 4%, in quanto il beneficio della deduzione dall’imponibile della quota dei contributi era sostitutivo di altro adempimento normativamente previsto e assolto da altri per cui avrebbe costituito per il contribuente “un doppio beneficio, non avendo versato la quota dei contributi previdenziali spettantegli ed usufruendo contemporaneamente ai fini fiscali di un parziale esonero dell’importo di quelli integrativi”. Ha poi escluso l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 12,50% alle somme erogate una tantum a seguito della liquidazione del Fondo in quanto “non è dato accertare il presupposto del collocamento sul mercato finanziario delle risorse affluite ai rispettivi Fondi integrativi, per potere verificare il loro effettivo rendimento, sul quale calcolare l’aliquota impositiva”, per cui, in adesione alla consolidata giurisprudenza, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente ricorre in base a quattro motivi per la cassazione della indicata sentenza. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha respinto il primo motivo di appello, teso a far emergere il fatto che il peso economico dei contributi di previdenza complementare, versati dal dipendente, fossero stati inseriti nella contabilità del datore di lavoro COMIT, che li aveva scaricati nella sua contabilità. 2. Il motivo è inammissibile, mancando i presupposti idonei ad integrare il preteso vizio. 2.1.Va ribadito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex multis Cass. n. 24155 del 13/10/2017). Non basta pertanto la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 29/01/2021). È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (così Cass. n. 7662 del 02/04/2020). La CTR ha fornito sulle questioni prospettate dal contribuente una motivazione congrua, con riferimento alle domande dedotte. 3. Col secondo motivo si deduce nullità della motivazione, in quanto contraddittoria o perplessa, non essendo ravvisabile il punto di partenza del ragionamento con l’esito decisorio. 3.1.Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una motivazione idonea a far comprendere il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione. La motivazione della sentenza rientra pertanto nell’ambito del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 3.2.Situazioni queste non ricorrenti nel caso in esame, avendo la CTR espresso una chiara ratio decidendi l à dove ha escluso, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, che i contributi al Fondo pensioni Comit fossero rimasti a carico del lavoratore, precisandosi, al riguardo, che è del tutto indifferente, ai fini della verifica dell'esistenza della motivazione del provvedimento, la "imprecisione" o l'erroneità̀della stessa. 4. Col terzo motivo si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto si trattasse di una somma ricevuta una tantum; col quarto motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata laddove rileva la mancata prova da parte del contribuente, a fronte della documentazione allegata agli atti che dimostra la fondatezza della tesi del contribuente. 5. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 5.1.Questa Corte ha esaminato le questioni proposte col presente ricorso, statuendo il principio secondo cui l'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, § 2, pag. 5, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica»), essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. n. 23030 del 2014, n. 124; n. 2201, n. 5024, n. 5142 e n. 5144 del 2018; n. 29885 del 2018). 5.2.Il principio è stato successivamente confermato da Cass. n. 28125 del 2020, che ha ribadito che la base imponibile su cui calcolare l'imposta ècostituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell'art. 48 TUIR (nel testo applicabile pro tempore), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 18713; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1521; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13101; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2012, n. 17535; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11156). 5.3. L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica), essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51 TUIR) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass., Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 13353; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7103; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3330; Cass., Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5144; Cass. n. 11156/2010, cit.; Cass., Sez. U., Sentenza n. 22 giugno2011, 13669). 5.4. Per l'effetto, proprio per il fatto che - come deduce lo stesso ricorrente - l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed è, quindi, facoltativa, la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non pù che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33827). 5.5.Non assume rilievo decisivo il fatto che la CTR si sia riferita a una prestazione una tantum, essendo chiaramente evincibile la ratio della motivazione e la sua aderenza alla questione prospettata, anche senza valutare la tesi della equiparabilità della disciplina afferente alla determinazione della base imponibile fra la fattispecie di corresponsione di un capitale "una tantum" e quella di erogazione di un trattamento periodico. 6.La CTR si èpertanto attenuta ai predetti principi, rispetto ai quali anche l'esame della documentazione che il ricorrente sostiene essere stata pretermessa dai giudici di appello, èchiaramente priva di decisività, con conseguente infondatezza della censura in esame. Peraltro, il mezzo di cassazione qui vagliato neppure si sottrae al rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza dello stesso, avendo parte ricorrente omesso di riportare nel ricorso il contenuto di quei documenti che assume non essere stati esaminati dai giudici d'appello, nelle parti idonee a contraddire la tesi sostenuta dalla CTR, ovvero che i contributi al Fondo pensioni Comit non sono rimasti a carico del lavoratore. 7. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren