CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 42957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale questa Quarta Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza n. 1953/2021 - che ha rigettato il ricorso dell'imputato e condannato lo stesso alla rifusione, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili- ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Lamenta che l'anzidetta sentenza abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali supportate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che aveva depositato, per il tramite del difensore ed a mezzo di posta elettronica, le conclusioni e la nota spese. Chiede pertanto di procedersi all'integrazione della sentenza nella parte in cui non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute anche dalla predetta parte civile. 2. L'istanza non è accoglibile. Nessun errore percettivo o di valutazione ha determinato la decisione sul punto la quale ha invece costituito corretta applicazione di un consolidato principio di diritto, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286581 - 03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118-01; sez. 2, n. 36512 del 16/07/2009, Serio. Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02), a mente del quale, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese. Il processo in questione fu trattato oralmente, come evidenzia l'intestazione della sentenza, senza che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuta. Le conclusioni e la nota spese, invero, furono depositate fuori udienza, come pure ricorda il difensore nella presente istanza che deve, pertanto, essere rigettata. P.Q.M. Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estens