CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 25701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 31328/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to ALESSANDROBENEDETTI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore , dom.to pressola sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentae difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza n. 2044/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 22/4/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, e in riformadella decisione di primo grado, ha rigettato la domanda propo- stada [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Ministero dell’Interno al ri- sarcimentodei danni subiti dal Casciaro a seguito della mancata con- cessione, in suo favore, di un mutuo agevolato (incluso, ai sensi dell’art.16-ter della legge n. 45/2001, integrato d all’art. 8, co. 14, del d.m.n. 161/2004, tra i benefici economici previsti per i testimoni di giustiziaammessi allo speciale programma di protezione) sulla cui at- tribuzione il Casciaro aveva legittimamente confidato a seguito del provvedimento dell’ammin istrazione dell’interno (reso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla competente [OSCURATO:PERSONA]) che aveva auto- rizzatoil Casciaro ad accedere al ridetto mutuo agevolato contestual- mentealla deliberazione della sua fuoriuscita dal programma di prote- zionedel quale l o stesso aveva beneficiato dal 2002; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, deci- dendosulla base della c.d. ragione ‘più liquida’, ha rilevato come, sulla basedella normativa primaria e secondaria applicabile al caso di spe- cie,il pr ocedimento per la concessione del mutuo agevolato in favore dei testimoni di giustizia ammessi allo speciale programma di prote- zione,si articoli in due segmenti: il primo, di competenza dell’ammini- strazionepubblica, vòlto al rilascio, in via preliminare, dell’autorizza- zionedel richiedente ad accedere al prestito; e, il secondo, di compe- tenzadell’istituto bancario convenzionato con il Ministero dell’Interno, perla successiva esecuzione dell’istruttoria destinata alla verifica dei requisitisoggettivi ne cessari per la concreta erogazione del mutuo; ciòposto, il solo rilascio dell’autorizzazione preliminare – lungi dal comportarel’acquisto di alcun diritto del richiedente all’ottenimento del prestito– non avrebbe in ogni caso legittimato alcun affidamen to del Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sulla concreta concessione del beneficio, trattandosi di un provvedimentoin ogni caso subordinato alla concreta ed effettiva ve- rificadei presupposti economici per la concessione del prestito; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Interno resiste con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; LucioCasciaro ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per averela corte territoriale det tato una motivazione meramente appa- rente con riguardo al punto concernente l’affermazione dell’insuffi- cienzadella prova testimoniale acquisita al giudizio ai fini della dimo- strazionedell’intervenuta cessazione della convenzione tra il Ministero dell’Internoe l’istituto di credito competente per l’erogazione del mu- tuoin favore dell’odierno ricorrente; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio di dover preliminarmente escludere , sul piano dellaqualificazione giuridica della pr etesa risarcitoria pro posta dal Ca- sciaro,la riconducibilità di tale domanda all’ambito della (eventuale) responsabilità precontrattuale dell’amministrazione convenuta , do- vendonecessariamente ridursi , i confini di applicazione della c.d. culpa incontrahendo – s eguendo il teno re dell’art. 1337 c.c. ( che impone il comportamentosecondo buona fede alle sole ‘parti’ destinate alla fu- turapotenziale conclusione del contratto cui la trattativa è preordinata) –al solo rapporto t ra i futuri contraenti del contratto in fase di discus- sione(le ‘parti’ appunto), là dove , a carico de gli eventuali ‘ terzi ’ che, inqualche modo, si siano inseriti o abbiano interferito con la trattativa, Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incidendoin modo asseritamente dannoso sull’autodeterminazione ne- goziale dei contraenti, dovrà eventualmente ascriversi una forma di responsabilitàextracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., con speci- ficoriguardo alla prospettabile lesione della relativa libertà negoziale; nelcaso di specie, il Ministero dell’Interno convenuto in giudizio, in quanto(in prospettiva) estraneo alla futura conclusione d el contratto dimutuo prefigurata dal Casciaro (in ipotesi destinato ad essere stipu- latotra il Casciaro e l’istituto bancario convenzionato con il Ministero), avrebbepotuto considerarsi unicamente responsabile ai sensi dell’arti- colo2043 c.c. in relazion e ai danni in ipotesi arrecati al Casciaro , per averequest’ultimo incolpevolmente e giustificatamente riposto il pro- prio affidamento sulla futura conclusione del contratto di mutuo con l’istituto bancario convenzionato (asseritamente) proprio in forza del comportamentotenuto dallo stesso Ministero ; ciòposto, con riferimento alla specifica fattispecie dedotta in giudi- ziodall’odierno ricorrente, la corte territoriale ha espressamente sot- tolineato, in fatto, come il Ministero dell’ I nterno non avesse assunt o alcuncomportamento concretamente idoneo a legittimare o a giustifi- careun incolpevole affidamento del Casciaro sulla futura conclusione delcontratto di mutuo con l’istituto bancario convenzionato, essendosi l’amministrazionedell’Interno limitat a alla sola adozione del prescritto provvedimentodi autorizzazione di accesso al mutuo e, dunque, a con- sentireil superamento, da parte dell’interessato, del primo passaggio procedimentaleindispensabile, ma certamente non sufficiente, ai fini dellapossibile s tipulazione del contratto di mutuo ; inbreve, se il Casciaro si determinò ad affrontare talune spese (qui denunciatecome sostanzialmente ‘ dannose ’ ) ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale programmata, ciò fece esclusivamente a propriorischio e pericolo, non essendo stato in alcun modo giustificato , Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri olegittimato, a confidare con certezza nella futura conclusione del con- trattodi mutuo , al cui accesso il Ministero dell’ I nterno si limitò a rila- sciareunicamente la prescritta autorizzazione p reliminare ; sequeste furono le premesse in fatto accertate dal giudice del me- rito,la censura in esame deve ritenersi nel suo complesso inammissi- bileper carenza di interesse, non emergendo alcun a ragione per cui, l’eventuale riconoscimento del carattere apparente della motivazione dettatadal giudice a quo in relazione a ll’insufficienza della prova testi- moniale circa l’inesistenza di una convenzione tra il M inistero dell’In- ternoe l’istituto banc ario mutuante , varrebbe a svolgere una qualsiasi incidenza sull’esito del giudizio, atteso che un simile rilievo avrebbe semmaigiustificato (ove comprovata l’inesistenza di una convenzione trail M inistero e l’istituto bancario) la deduzione di un’ipoteti ca respon- sabilitàrisarcitoria del M inistero per non aver rinnovato o conservato tale convenzione; causa petendi , quest’ultima, del tutto diversa da quellaviceversa dedotta in giudizio, riferita alla rivendicazione del ri- sarcimentodel danno consistito ne lle spese affrontate per aver confi- datonella futura conclusione di un contratto: appare, infatti , del tutto evidentecome, volta escluso che il Casciaro avesse potuto legittima- mente,o ragionevolmente, confidare sulla futura conclusione del con- trattodi m utuo, dovrà conseguentemente escludersi altresì l’eventuale prospettabilitàdi una responsabilità del Ministero per la dedotta lesione all’autodeterminazionenegoziale dell’odierno ricorrente ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugn ata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 345, co. 3, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ritenuto comprovata la cir- costanzasecondo cui il diniego all’erogazione del mutuo in favore del ricorrente fosse dipeso dalla carenza dei presupposti economici sog- Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri gettiviindispensabili ai fini della richiesta di concessione del finanzia- mento,essendosi a tal fine basata sul tenore di mere argomentazioni difensivedella controparte mai effettivamente provate e documentate; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, anche in relazione al motivo in esame, conformementea quanto rilevato a proposito del primo motivo d’im- pugnazione, debba essere rilevata una radicale carenza di interesse dell’odiernoricorrente; e tanto, sulla base delle me d esim e argomenta- zioniillustrate in relazione alla decisione sul primo motivo di ricorso. varràrilevare, infatti, come, pur ammessa , in tesi, l’inesistenza di alcuna adeguata dimostrazione delle ragioni riconosciute dalla corte territoriale come effettivamente poste a fondamento del diniego del finanziamentoin favore del Casciaro, de bba comunque escludersi che ciòpossa rifluire a vantaggio della pretesa risarcitoria originariamente dedottain giudizio dall’attore ; anchein relazione a tali considerazioni , infatti, non si scorge la ra- gioneper cui, l’eventuale esclusione dell’avvenuta dimostrazione delle ragioniche la corte territoriale ha posto a fondamento del diniego del finanziamentoin favore del Casciaro, potrebbe svolgere una qualsi vo- glia incidenza sull’esito del giudizio, poiché un simile rilievo avrebbe semmai giustificato (ove confermata la mancata dimostrazione delle ragioni effettive della mancata concessione del finanziamento) la de- duzionedi un’ipotetica responsabilità risarcito ria dell’istituto bancario pernon aver rispettato la convenzione (o del Ministero per non aver impostoall’istituto bancario il rispetto di tale convenzione); si tratta, tuttavia,ancora una volta, di causae petendi del tutto diverse da quella viceversadedotta in questo giudizio dall’attore, riferita , occorre riba- dire,alla sola rivendicazione del risarcimento del danno consistito nelle speseaffrontate per aver confidato nella futura conclusione del mutuo ;Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri appareinfatti, anche in tal caso, del tutto evi dente c ome , una volta escluso che il Casciaro potesse confidare sulla futura conclusione del mutuo, vada conseguentemente esclusa in radice anche l’eventuale prospettabilitàdi una responsabilità del Ministero per la dedotta lesione all’autodeterminazionenegoziale dell’odierno ricorrente ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto della circostanzasecondo cui il Casciaro non ricevette alcuna comunicazione, néda parte dell’istituto bancario convenzionato, né da parte del Mini- sterodell’Interno, circa l’eventuale insussistenza dei requisiti econo- mici soggettivi indispensabili ai fini dell’erogazi one del mutuo, con la conseguenteresponsabilità risarcitoria dell’amministrazione convenuta peri danni subiti dal ricorrente, avendone colpevolmente ingenerato un giustificato affidamento circa la futura concessione del mutuo ri- chiesto; ilmotivo è inamm issibile ; osserva il Collegio come la circostanza di fatto dedotta in questa sede dal ricorrente (rappresentata dall ’asserita mancata , o intempe- stiva,comunicazione, da parte del Ministero dell’Interno, dell’avvenuto riconoscimento,da parte dell’istituto convenzionato, dell’insussistenza deipresupposti soggettivi per l’erogazione del mutuo in favore del Ca- sciaro)non assuma alcun carattere decisivo in relazione all’esito della lite ( ove in ipotesi esaminata dal giudice di merito ) , non emergendo alcunaragione per cui l’eventuale mancata (o intempestiva) informa- zione sulle ragioni del rifiuto del mutuo avrebbe potuto legittimare l’eventualeaffidamento del Casciaro sulla certa futura concessione del finanziamento e, dunque, giustificare le spese che, al con trario, l’odiernoricorrente ebbe ad affrontare a proprio totale rischio e peri- colo;Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri veroè, al contrario, come, una volta escluso che il Casciaro potesse legittimamente confidare sulla futura conclusione del mutuo, dovrà correlativamentenegarsi in radice l’eventuale prospettabilità di una re- sponsabilitàdel Ministero per la dedotta lesione all’autodeterminazione negozialedell’odierno ricorrente in dipendenza del la omessa (o ritar- data) comunicazione delle ragioni del rifiuto del mutuo, poiché nulla eranelle more intervenuto a giustificare un eventuale legittimo affida- mentodel ricorrente sulla futura conclusione del mutuo , anche ai fini dell’assunzionedelle spese qui indicate come dannose ; conil primo m otivo del ricorso incidentale, il Ministero dell’Interno censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 16 - ter della legge n. 82/1991 (vigente ratione temporis ), dell’art. 103 Cost. e dell’art.30, co. 6 ( sic ) (in relazione all’art . 360 n. 1 c.p.c. ), per avere lacorte territoriale erroneamente omesso di rilevare il difetto di giuri- sdizionedel giudice ordinario sulla domanda originariamente proposta dallacontroparte nei propri confronti; conil secondo motivo, il ministero ricorrente incidentale c ensura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’ammissione della documentazione depositata in appello dal [OSCURATO:PERSONA]’Interno al fine di com provare le ragioni effettive del ri- fiuto, da parte dell’istituto bancario convenzionato, del finanziamento richiestodalla controparte; entrambii motivi sono inammissibili per carenza di interesse; osserva il Collegio come , secondo l'insegnamento delle Se zioni Unite di questa Corte, i n applicazione del principio processuale della ‘ragionepiù liquida’ - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve rite- nersiconsentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 31328/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diassicurare la definizione del g iudizio, anche in presenza di una que- stione pregiudiziale (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490- 01) ; da tanto discende come, a seguito dell’avvenuto riconoscimento dell’inammissibilitàdel ricorso principale e, dunque, de l definitivo rico- noscimento dell’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal Casciaro(dichiarata dalla corte territoriale sulla base della ragione più liquida,con assorbimento delle altre ragioni, ivi comprese quelle ripro- postein questa sede di legittimità dell’ amministrazione ricorrente inci- dentale)escluda che il Ministero dell’Interno possa nutrire un qualche interesseall’esame, in questa sede, delle ridette questioni, da ritenersi inogni caso ininfluenti ai fini dell’odierna decisione ; sulla base di tali pr emesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdi entrambi i ricorsi proposti; lareciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale com- pensazionetra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricor- renteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso inci- dentale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sentegiudizio di legitti mità. Dichiara la sussistenza dei presupposti proc