CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 22/10/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Messina dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che, in data 15/12/2020, l'aveva ritenuta responsabile dell'occupazione di una porzione di suolo pubblico, condannandola alla pena condizionalmente sospesa di euro mille di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione degli artt. 591 lett. c) e 581 lett. d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 633,639b1s cod.pen. La difesa contesta il ritenuto difetto di specificità dell'appello segnalando che la sentenza impugnata ha in concreto ben inteso i motivi di doglianza formulati tanto da entrare nel merito, ritenendoli infondati. Aggiunge che nell'atto di gravame aveva segnalato che la Bonasera era stata immessa nel possesso dell'immobile di proprietà IACP nel dicembre 2014 mentre gli organi accertatori hanno fatto risalire l'abuso edilizio, consistito nella realizzazione di due balconi-verande insistenti su suolo pubblico, all'anno 2010, quando l'imputata non occupava l'appartamento. Analogamente i giudici d'appello hanno esattamente compreso le doglianze svolte nel secondo motivo con le quali si segnalava l'impossibilità di configurare il reato contestato per difetto dell'altruità del terreno occupato rispetto alla proprietà dell'immobile; 2.2 l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 591 lett. c) e 581 lett. d) cod.proc.pen. in considerazione della incomprensibilità delle ragioni logico- giuridiche poste alla base della ritenuta aspecificità dei motivi, nonostante la puntuale indicazione delle risultanze probatorie che giustificano la richiesta di assoluzione della prevenuta; 2.3 la mancanza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello, avendo la Corte territoriale ritenuto irrilevante che l'alloggio abitato dall'imputata e il marciapiede oggetto di occupazione appartenessero al medesimo ente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo, assorbente, motivo è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. "in quanto risultano assenti... i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta". Subito dopo l'ordinanza impugnata riassume le doglianze formulate dall'appellante e afferma trattarsi "di deduzioni prive di qualsivoglia fondamento giuridico", spiegando le ragioni di siffatto convincimento. La struttura e i contenuti dell'ordinanza censurata palesano l'insussistenza della ritenuta causa d'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'evidente ed erronea equiparazione del difetto di specificità all'infondatezza dei motivi. 1.1 Questa Corte in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio ha statuito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978; Sez. 5 , n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859). Detto principio è direttamente discendente dall'elaborazione di Sezione Unite Galtelli che ha autorevolmente affermato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi -a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile- alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823-01), trattandosi di categoria non espressamente menzionata dagli artt. 581 e 591 cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Pertanto, in presenza di motivi infondati o manifestamente infondati ma, tuttavia, caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca il giudice d'appello è tenuto a valutare il merito, non potendo far ricorso alla procedura dell'art. 591, comma 2, codice di rito. 2. Nella specie l'atto di impugnazione presentato nell'interesse della Bonasera conteneva l'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del gravame di talché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, assorbiti i gradati motivi che concernono il merito, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Messina per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Messina per il giudizio. Così deciso in Roma il 1 luglio