CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 7.2.2020, il Tribunale del capoluogo siculo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in cui favore aveva liquidato le spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Parisi lamentando: 2.1 violazione degli artt. 120 e 640 cod. pen., 125, 531 e 546 cod. proc. pen.; 2.2 falsa applicazione degli artt. 640 cod. pen.; 125 e 546 cod. proc. pen.; 2.3 falsa applicazione dell'art. 131bis cod. pen.; 2.4 falsa applicazione degli artt. 62 n. 4 cod. pen., 62bis cod. pen. e 546 cod. proc. pd; 2.5 violazione degli artt. 538 e ssgg. cod. proc. pen.: quanto all'assenza di legittimazione a sporgere querela) rileva che la Corte territoriale ha respinto il rilievo formulato con l'atto di appello circa la legittimazione del Comito a sporgere querela sostenendo che costui avesse subito un danno patrimoniale che, tuttavia, è dallo stesso capo di imputazione che risulta insussistente ovvero meramente potenziale ed ipotetico; segnala che la argomentazione della Corte di appello è, sul punto, meramente assertiva; quanto alla mancanza degli elementi strutturali del delitto di truffa) rileva che la condotta del ricorrente era consistita nel far sottoscrivere delle mere proposte contrattuali il cui perfezionamento sarebbe avvenuto soltanto una volta contattato l'utente per telefono; segnala il travisamento delle deposizione del teste Sposito ma, anche, la irrazionalità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sulla scorta delle parole del medesimo che erano state chiaramente travisate, come risulta dal testo delle sit acquisite al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti; sottolinea, ancora, come la Corte di appello abbia tratto, dalle dichiarazioni del D'Anna, pacificamente dubitative, un risultato di certezza sul fatto che il Parisi avesse percepito la provvigione in relazione alla proposta contrattuale; quanto alla illogica motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilit0 richiama la motivazione con cui la Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e ne sottolinea lOillogicità unitamente al travisamento del dato fattuale ivi richiamato; quanto alla illogicità manifesta della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e su quella di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.) richiama la motivazione spesa dalla Corte di appello sottolineando come essa si fondi su un orientamento non pacifico ed anzi contrastato da altra opinione ben più aderente al dato normativo che vuole il danno ancorato esclusivamente al pregiudizio patrimoniale patito dalla vittima.Quanto all'apodittico metodo utilizzato per la ricostruzione del danno) segnala che la questione del danno ha avuto rilievo anche sul piano delle statuizioni civili e che la Corte ha fatto riferimento, per la loro quantificazione, ad elementi non desumibili dalla istruttoria sia per quanto concerne la spesa sostenuta per la chiusura del contratto con l'ENEL sia per quanto riguarda gli ulteriori aspetti di danno che sono frutto di travisamento della prova per invenzione. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che si verte in una ipotesi di doppia conforme di merito sulla responsabilità e che la Corte territoriale ha analizzato puntualmente i motivi di gravame che ha disatteso con motivazione esente da profili di manifesta illogicità; richiama, in punto di sussistenza del reato, la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla truffa contrattuale; rileva che la motivazione è esaustiva e congrua anche in merito al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. La difesa del Parisi ha trasmesso le proprie conclusioni replicando alle considerazioni del Procuratore Generale ribadendo, in particolare, il travisamento della prova in cui erano incorsi i giudici di merito circa il contenuto della deposizione del teste Sposito in merito al numero telefonico del Parisi che le due sentenze hanno affermato essere stato annotato sul contratto laddove il teste aveva riferito che gli era stato fornito dall'imputato per essere ricontattato in caso di problemi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto, agendo come promoter della [OSCURATO:PERSONA], società incaricata da [OSCURATO:PERSONA] srl di concludere contratti di attivazione per la fornitura di energia elettrica, avrebbe usato artifizi e raggiri facendo sottoscrivere allo Sposito un contratto di fornitura di energia elettrica per la sua abitazione in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 inserendovi, tuttavia, il nominativo di tale [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario della fattura, ed in tal modo inducendo in errore l'azienda predetta e conseguendo un ingiusto profitto pari ad Euro 15 di provvigione per ogni contratto concluso cagionando nel contempo a [OSCURATO:PERSONA] un danno patrimoniale consistito nel vedersi recapitare le richieste dei pagamenti e nell'aver subito il distacco della fornitura di energia elettrica con la società ENEL a causa del passaggio ad altra società avvenuto a sua insaputa". 1. Le due sentenze di merito hanno dato conto di come il Comito avesse ricevuto una fattura di Euro 22.33 relativa ad un contratto di somministrazione di energia elettrica da lui mai stipulato e che, da informazioni acquisite, aveva appreso essere stato concluso a nome di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito dagli investigatori, aveva riferito che era stato contattato da un agente della [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva fatto sottoscrivere un contratto fornendogli altresì un recapito telefonico corrispondente a quello del Parisi. 2. Già con l'atto di appello, la difesa aveva eccepito l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela da parte del soggetto unicamente legittimato a proporla, ovvero lo Sposito e non già, a suo avviso, il Comito in capo al quale non si era prodotto alcun pregiudizio. 3. La Corte di appello ha disatteso l'eccezione spiegando che il Comito aveva ricevuto una fattura dall'ENEL per Euro 22,00 circa e che, pur perplesso, l'aveva pagata; interpellata l'ENEL, il Comito aveva appreso che il suo contratto era stato risolto, che il suo nuovo fornitore era [OSCURATO:PERSONA] srl e che il contratto originario non poteva essere riattivato in quanto il suo numero utente ed il suo POD erano stati assegnati a tale [OSCURATO:PERSONA], a lui totalmente sconosciuto; alla luce di questa premessa fattuale, la Corte di appello ha affermato che il Comito era legittimato a sporgere querela perché la stipula di un contratto a suo nome aveva inciso sulla sua sfera patrimoniale. La decisione non si presta a rilievi di legittimità in quanto corretta in diritto: questa Corte ha più volte affermato che, in tema di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a quest'ultimo (cfr., Sez. 2 - , n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti, Rv. 244665 - 01; Sez. 2, n. 12969 del 14/03/2007, Cecere, Rv. 236463 - 01). 4. La difesa del Parisi denuncia, inoltre, il travisamento della deposizione dello Sposito risultante dal testo delle s.i.t. acquisite al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti; in particolare, osserva la difesa, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente spiegato che il Parisi gli aveva fornito il proprio numero di cellulare per essere eventualmente ricontattato laddove i giudici di merito hanno stravolto questa dichiarazione affermando che l'imputato avrebbe apposto il proprio numero sul contratto in modo tale che la telefonata di conferma sarebbe stata intercettata da lui o da chi per lui. Per altro verso, sottolinea, ancora, come la Corte di appello abbia tratto, dalle dichiarazioni del D'Anna, pacificamente dubitative, un risultato di certezza sul fatto che il Parisi avesse percepito la provvigione in relazione alla proposta contrattuale. Detto questo, il pur rilevato travisamento della prova non può, nel caso in esame, ritenersi tale aver stravolto il percorso logico su cui si fonda la decisione di merito: è, infatti, un fatto certo e incontroverso che il Parisi abbia fatto sottoscrivere allo Sposito un contratto con ricadute dirette nei confronti e sulla sfera patrimoniale del Comito laddove il profitto da lui conseguito ben poteva essere integrato dal conseguente diritto alla provvigione essendo, invece, irrilevante che essa poi sia stata o meno erogata. 5. Manifestamente infondato è, ancora, il rilievo difensivo concernente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: la Corte di appello, infatti, ha fatto presente che, oltre all'importo della fattura che il Comito era stato indotto a saldare, il querelante aveva dovuto attivarsi per ricostruire l'accaduto e per ripristinare il contratto con l'ENEL che era stato risolto; diversamente da quanto opinato dalla difesa, si tratta anche in tal caso di un pregiudizio direttamente rilevante sul piano patrimoniale e che, pertanto, correttamente è stato considerato dalla Corte di appello ai fini della esclusione della invocata attenuante. 5. Il denunziato travisamento, pur - come detto - non in grado di incidere in maniera decisiva sulla struttura motivazionale della sentenza impugnata, ha tuttavia un suo autonomo rilievo sul motivo concernente l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che, difatti, la Corte di appello, a fronte di una specifica sollecitazione difensiva, ha escluso "... per le modalità della condotte che sono state articolate e specificamente idonee a realizzare l'illecito profitto, rimarcando che l'appellante, per perpetrare la condotta, inserì il proprio numero di telefono nel contratto, al fine di rispondere alla telefonata di conferma, che era indispensabile per concludere il contratto" (cfr., pag. 3 della sentenza di appello). Si tratta di una motivazione chiaramente incongrua: la Corte di appello, infatti, ha dato rilievo alle modalità del fatto che, anche laddove recepite in questi termini, sarebbe stato funzionale a realizzare la truffa, posta in essere mediante un raggiro (necessario ai fini dell'integrazione del reato), e non già a connotare il fatto in termini tali da precludere l'applicazione della causa di non punibilità invocata dalla difesa; al netto, peraltro, del già indicato "travisamento" che, come si è visto, sarebbe caduto proprio su questo specifico aspetto della condotta truffaldina. La sentenza va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudiz