Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996TJ0007_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-7/96,
[OSCURATO:PERSONA], che agisce mediante la ditta [OSCURATO:PERSONA], residente in Altamura (Italia), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 21, rue de Nassau,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretto ad ottenere il risarcimento del danno assertivamente subito dal ricorrente nell'ambito di un programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione),
composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo e fatti
1 Con decisione 25 febbraio 1991, 91/400/CECA/CEE, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno approvato la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (GU L 229, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»). A tenore dell'art. 222 della Convenzione, gli interventi finanziati nell'ambito della Convenzione sono attuati dagli Stati ACP e dalla [OSCURATO:PERSONA] in stretta cooperazione. Quest'obbligo di cooperazione comporta, fra l'altro, per gli Stati ACP la responsabilità di preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi, per la [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità di prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi e, per gli Stati ACP e la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità congiunta di garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.
2 A tal fine l'art. 316 della Convenzione dispone che la [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale di Stati ACP da un delegato. L'art. 317 della Convenzione assegna al delegato il compito di agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi, in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale dello Stato ACP presso il quale è assegnato. A tenore dell'art. 312 della Convenzione, l'ordinatore nazionale viene designato dal governo dello Stato ACP interessato e rappresenta quest'ultimo in tutte le operazioni finanziarie effettuate nell'ambito della cooperazione ACP-CEE, come quelle riguardanti le risorse del Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: il «FES»).
3 Nel 1993 all'impresa di diritto italiano [OSCURATO:PERSONA], di cui è titolare il ricorrente, veniva assegnato un appalto di forniture nell'ambito di un programma finanziato dal FES. L'appalto aveva ad oggetto la fornitura di 40 000 bombole di gas vuote alla società del gas della Mauritania ([OSCURATO:PERSONA], con sede in Nouakchott, Mauritania), che assumeva così il ruolo di ente appaltante.
4 L'appalto veniva sottoscritto il 27 giugno 1993 e il suo importo veniva fissato in 66 384 000 ouguiyas (ammontare che, come convenuto, equivaleva a 457 144 ecu). L'appalto precisava che «quale controprestazione dei pagamenti che deve effettuare l'ente appaltante al titolare nelle condizioni elencate nell'appalto, il titolare s'impegna (...) ad eseguire l'appalto conformemente alle disposizioni del contratto», e che «l'ente appaltante s'impegna (...) a corrispondere al titolare, quale retribuzione per l'esecuzione dell'appalto, le somme in esso previste».
5 L'art. 43 del capitolato generale d'appalto stabilisce che una parte è inadempiente nell'esecuzione dell'appalto se viene meno ad uno qualsiasi degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'appalto stesso, e che in tal caso la parte lesa ha il diritto di chiedere un indennizzo e/o di risolvere il contratto di appalto. L'art. 44 precisa le condizioni alle quali è subordinata la risoluzione da parte dell'ente appaltante.
6 E' pacifico fra le parti che la data limite per l'esecuzione dell'appalto era fissata al 13 settembre 1993.
7 Nel luglio 1993 l'[OSCURATO:PERSONA] forniva alla [OSCURATO:PERSONA] una garanzia bancaria di corretta esecuzione a copertura del 10% dell'importo dell'appalto. Alla fine dello stesso mese l'[OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver iniziato la produzione delle bombole e preannunciava che il suo stabilimento sarebbe rimasto chiuso dal 5 al 28 agosto 1993.
8 Il 22 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] invitava l'[OSCURATO:PERSONA] a inviare la richiesta di pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo dell'appalto, corredata di una cauzione bancaria a garanzia di questo acconto. L'[OSCURATO:PERSONA] inviava tale richiesta, accompagnata tuttavia da una cauzione bancaria che garantiva solo il 25% dell'importo dell'appalto. [OSCURATO:PERSONA] versava pertanto all'[OSCURATO:PERSONA] un acconto pari al 25% dell'importo dell'appalto.
9 Il 5 ottobre 1993 l'[OSCURATO:PERSONA] inviava in Mauritania 7 007 bombole. Il 1_ dicembre 1993 essa spediva una seconda partita di 24 381 bombole, seguita da una terza partita di 6 779 bombole il 7 febbraio 1994 e da un'ultima partita di 1 889 bombole il 14 febbraio 1994.
10 Il 6 dicembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva la prima partita e muoveva alcune critiche in ordine alla qualità delle bombole. Con telecopie 7 e 13 dicembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente di queste critiche. Con lettera 14 dicembre 1993 essa comunicava queste critiche anche all'ordinatore della Mauritania, al quale chiedeva di incaricare un perito di pronunciarsi sulla qualità delle bombole.
11 Con lettera 20 dicembre 1993 l'ordinatore della Mauritania chiedeva al delegato della [OSCURATO:PERSONA] in Mauritania di nominare un perito per esaminare la qualità delle bombole. Il delegato accoglieva la richiesta incaricando un perito indipendente, di cittadinanza francese, di venire ad esaminare le bombole e di pronunciarsi, se del caso, sulla natura e l'entità delle differenze fra le caratteristiche tecniche delle bombole consegnate e le specificazioni tecniche richieste nell'ambito dell'appalto. All'uopo veniva stipulato un contratto di studio fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa di consulenze tecniche alla quale apparteneva il perito nominato. Il contratto veniva sottoscritto il 18 febbraio 1994 a Parigi da un rappresentante della suddetta impresa ed il 20 febbraio 1994 a Nouakchott dal delegato della [OSCURATO:PERSONA] in Mauritania.
12 Con telecopia spedita il 20 febbraio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente che il perito nominato dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato i suoi lavori in Mauritania il 21 febbraio 1994 e lo invitava a presenziarvi. Il 24 febbraio 1994 il ricorrente rispondeva alla [OSCURATO:PERSONA] che, a causa di problemi nella prenotazione dei voli, avrebbe potuto essere presente in Mauritania solo il 5 e 6 marzo 1994 e chiedeva che la visita del perito avvenisse in queste date. Tale richiesta non veniva accolta. Il 1_ marzo 1994 il perito rilevava che le bombole erano, sotto numerosi aspetti, non conformi alle specificazioni tecniche richieste e che non poteva essere presa in esame la loro utilizzazione in considerazione dei rischi che avrebbero corso gli utenti.
13 Con telecopia 8 marzo 1994 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente di non accettare la prima partita a causa della non conformità e gli intimava, pena la risoluzione del contratto, di consegnare le restanti bombole prima del 23 marzo 1994. Il 21 aprile 1994, con telecopia inviata al ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] risolveva il contratto. Questa risoluzione veniva motivata con la mancata consegna della quantità richiesta di bombole e con i vizi riscontrati dal perito nella prima partita di bombole.
14 Le altre partite di bombole venivano bloccate al loro arrivo in Mauritania per un lungo periodo nel porto di Nouakchott. [OSCURATO:PERSONA] relazione il perito osservava quindi in un postscriptum che 27 000 bombole erano bloccate in detto porto da quasi tre mesi. Con telecopie 26 giugno e 7 agosto 1994 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente di essere disposta a ricevere le partite di bombole bloccate nel porto di Nouakchott, purché fosse l'[OSCURATO:PERSONA] ad assumersi l'onere di trasferirle dal porto nei suoi impianti.
15 Con telecopia 30 giugno 1994 il ricorrente preannunciava alla [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe nominato un perito per una controperizia sulla prima partita di bombole. Con telecopia 17 luglio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva, in via di principio, alla controperizia. Alla fine il ricorrente non ha nominato alcun perito e non vi è stata dunque alcuna controperizia.
16 Il 18 settembre e il 13 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la ricezione delle altre partite di bombole. A giudizio del ricorrente, queste bombole e quelle della prima partita sono state usate dalla [OSCURATO:PERSONA].
17 Con lettera 24 gennaio 1995 il ricorrente faceva valere dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che la risoluzione del contratto d'appalto, notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] con telecopia 21 aprile 1994, non era stata effettuata in conformità alle condizioni stabilite dall'art. 44 del capitolato generale di appalto.
18 Il ricorrente ha esibito alla [OSCURATO:PERSONA] le fatture delle sue forniture, ma questa a tutt'oggi non ha provveduto al versamento del saldo dell'importo dell'appalto (75%). Secondo il ricorrente, il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe dichiarato che con una commissione del 10% non avrebbe più formulato alcuna obiezione al pagamento delle bombole. Il ricorrente asserisce di poter provare con testimoni questo tentativo di corruzione.
19 Nel 1995 l'[OSCURATO:PERSONA] diveniva insolvente nei confronti dei suoi creditori italiani, i quali ne chiedevano il fallimento. L'impresa non veniva dichiarata fallita, ma il suo personale veniva fortemente ridotto. Inoltre, varie banche revocavano i crediti di cui disponeva il ricorrente presso di esse. [OSCURATO:PERSONA] intendeva recuperare l'acconto pari al 25% dell'importo dell'appalto, ma ciò si rivelava impossibile dato che la garanzia bancaria a copertura di questo importo era scaduta il 31 dicembre 1993. [OSCURATO:PERSONA] poteva invece recuperare la garanzia di corretta esecuzione pari al 10% dell'importo dell'appalto.
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 1996, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
21 Onde provare la sua affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha usato le bombole consegnatele, il ricorrente ha allegato alla replica la trascrizione di una conversazione telefonica avuta con il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e registrata su cassetta.
22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate tuttavia a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell'udienza.
23 Le parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza che si è svolta il 29 gennaio 1997.
24 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- condannare la convenuta a corrispondere un indennizzo di 838 776 ECU, con riserva di aumenti o diminuzioni nel corso del giudizio;
- condannare la convenuta agli interessi calcolati sugli importi dovuti a decorrere dal 14 aprile 1994;
- condannare la convenuta alle spese;
- dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza a prescindere da qualsiasi ricorso.
25 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
26 Il ricorrente critica il comportamento della delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Mauritania, in quanto essa avrebbe appoggiato la [OSCURATO:PERSONA] astenendosi dall'istruire imparzialmente la pratica di cui trattasi. Il ricorrente, suffragando concretamente questa accusa nelle memorie e nella fase orale del procedimento, ha rimproverato alla delegazione di non aver informato gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] della malafede della [OSCURATO:PERSONA] e del tentativo di corruzione da parte del direttore della stessa, di aver organizzato una parvenza di perizia, di non aver garantito la natura contraddittoria e la qualità della perizia e, infine, di non aver rilevato l'irregolarità procedurale che inficia la risoluzione del contratto di appalto.
27 Per quanto riguarda in particolare l'organizzazione della perizia, il ricorrente ricorda di essere stato convocato con telecopia 20 febbraio 1994 alla perizia che doveva iniziare il 21 febbraio 1994. Egli sottolinea che in tal modo la perizia era stata necessariamente priva di qualsiasi natura contraddittoria, poiché, a causa dei termini per il rilascio dei visti e per le prenotazioni di viaggi aerei per la Mauritania, gli risultava impossibile essere a Nouakchott il 21 febbraio 1994. A giudizio del ricorrente, questa violazione è imputabile alla delegazione della [OSCURATO:PERSONA], avendo essa nominato il perito e raggiunto tutti gli accordi con lo stesso.
28 Nel corso del giudizio il ricorrente ha precisato di valutare in 838 776 ECU il danno provocato da questi comportamenti. Questa somma sarebbe composta di: 338 775 ECU (cioè il 75% non ancora corrisposto dell'importo dell'appalto), quale risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento delle sue fatture; 500 000 ECU, quale risarcimento del danno economico e finanziario eccedente questo mancato pagamento e rappresentato dalle spese per i viaggi da lui compiuti in Mauritania nell'ambito dell'appalto e dai danni strutturali sofferti dalla [OSCURATO:PERSONA], ed un ecu a titolo provvisorio, quale risarcimento dei danni diversi da quelli sopra precisati. Quanto alla somma di 500 000 ECU, il ricorrente ha precisato che il mancato pagamento delle sue fatture gli ha provocato un'imprevista scarsità di disponibilità finanziarie causando così il suo stato di insolvenza, la perdita dei crediti bancari di cui disponeva e il licenziamento di 15 dei 21 operai specializzati della [OSCURATO:PERSONA].
29 Il ricorrente aggiunge che non gli è addebitabile alcuna colpa. In primo luogo, i ritardi nell'esecuzione dell'appalto sarebbero imputabili, da un lato, alle promesse ribadite ma sempre rinviate dalla [OSCURATO:PERSONA] di visitare lo stabilimento dell'[OSCURATO:PERSONA] onde ispezionare la produzione delle bombole e, dall'altro, ad una serie di scioperi dei vettori italiani nel periodo della spedizione delle bombole. Il ricorrente ritiene che le preannunciate visite della [OSCURATO:PERSONA] equivalgano ad una proroga tacita della data limite di esecuzione e osserva che gli scioperi sono definiti ipotesi di forza maggiore dall'art. 46 del capitolato generale d'appalto. In secondo luogo, le bombole consegnate sarebbero di buona qualità. Lo stesso può dirsi sia per le bombole della prima partita, la cui qualità è stata criticata ma che tuttavia sono state usate dalla [OSCURATO:PERSONA], sia per quelle delle altre partite, che sono state del pari usate e la cui qualità non è stata neanche criticata.
30 La convenuta ricorda di poter garantire il finanziamento di forniture con il FES solo se le condizioni previste dal contratto sono soddisfatte dal fornitore interessato. Orbene, le forniture consegnate dal ricorrente non avrebbero potuto godere di un finanziamento da parte del FES, dato che la [OSCURATO:PERSONA] le ha respinte in base ad una perizia imparziale. La convenuta ritiene che in questi casi il mancato pagamento delle fatture e gli altri danni eventualmente da esso derivanti non siano in nessun caso imputabili alla delegazione della [OSCURATO:PERSONA].
31 Inoltre, la convenuta sottolinea che il ricorrente non ha affatto confutato le conclusioni del perito. Al riguardo essa osserva che il ricorrente non critica i numerosi rilievi tecnici contenuti nella perizia ed ha rinunciato al progetto di far eseguire una controperizia.
32 Quanto alla malafede o addirittura al tentativo di corruzione di cui il ricorrente accusa il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e di cui il delegato della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso complice, la convenuta osserva che al riguardo non è stato addotto alcun elemento di prova. Lo stesso dicasi per quel che riguarda l'affermazione del ricorrente secondo la quale le bombole sono state usate dalla [OSCURATO:PERSONA].
33 In estremo subordine rispetto ai suoi argomenti relativi alla legittimità del suo comportamento la convenuta sottolinea che l'impresa del ricorrente ha dato prova di negligenza, ritardando l'esecuzione dell'appalto senza neppure chiedere una proroga della data limite di esecuzione. Essa sottolinea altresì che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitare il danno riprendendo la prima partita di bombole non accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] e astenendosi dal consegnare bombole dopo la risoluzione dell'appalto da parte della [OSCURATO:PERSONA].
34 Infine, la convenuta osserva che le difficoltà finanziarie dell'[OSCURATO:PERSONA] esistevano già prima della fornitura delle bombole, come dimostrerebbe il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non è riuscita ad ottenere una garanzia bancaria a copertura del 60% dell'importo dell'appalto. Essa ne desume che l'eventuale fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] non può essere imputato al mancato pagamento delle forniture.
Giudizio del Tribunale
35 In limine il Tribunale rileva di non essere competente a pronunciarsi sui diritti che il ricorrente può, se del caso, basare sull'appalto di cui trattasi al fine di ottenere il pagamento delle fatture relative alla sua esecuzione. Tale questione e tutte le altre questioni relative all'esecuzione del contratto fra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] devono essere risolte con i rimedi previsti dall'art. 48 del capitolato generale d'appalto, o attraverso una composizione amichevole, una conciliazione o un arbitrato. Peraltro, dagli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato risulta che la competenza del Tribunale in materia di ricorso per risarcimento è limitata alle questioni di responsabilità extracontrattuale.
36 Pertanto, non occorre esaminare in quale misura il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano rispettato i termini dell'appalto. In particolare, le questioni riguardanti l'osservanza dei termini di consegna, la conformità delle bombole alle specificazioni tecniche dell'appalto, la consegna e l'uso delle bombole, nonché la regolarità della risoluzione esulano dalla competenza del Tribunale. Per la stessa ragione, non ci si deve pronunciare sulle offerte di prova presentate dal ricorrente, come la registrazione di una conversazione telefonica fra lui e il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] (v. il precedente punto 21).
37 Nulla osta invece a che il Tribunale controlli il comportamento della delegazione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce degli obblighi della stessa e si pronunci sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] che potrebbe eventualmente derivarne (sentenza della Corte 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2325, punto 31; sentenza del Tribunale 16 novembre 1994, causa T-451/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1061, punti 42, 43 e 86).
38 A questo proposito, il Tribunale ritiene necessario esaminare se la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Mauritania abbia adempiuto i suoi obblighi quando ha organizzato la perizia. Al riguardo si deve rilevare che la delegazione ha scelto il perito, ne ha definito i compiti e stipulato il contratto di studio con lo stesso ed ha sottoscritto il contratto il 20 febbraio 1994. Come è stato detto in precedenza, questi interventi facevano seguito ad una richiesta formulata il 20 dicembre 1993 dall'ordinatore della Mauritania. Essi rientravano nell'obbligo della delegazione di «[intrattenere] contatti stretti e continui con l'ordinatore nazionale per analizzare e risolvere i problemi specifici incontrati nell'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo», di cui all'art. 317, lett. m), della quarta Convenzione ACP-CEE in vigore all'epoca dei fatti. Come per ogni compito assegnato dalla normativa comunitaria alle istituzioni, la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adempiere quest'obbligo in conformità ai criteri di buona amministrazione.
39 In quest'ambito giuridico e in considerazione del fatto che la delegazione ha stabilito i contatti preliminari con il perito e ha contribuito all'organizzazione della perizia fino al 20 febbraio 1994 compreso, il Tribunale considera che la delegazione sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere che il perito sarebbe giunto in Mauritania e vi avrebbe iniziato i suoi lavori subito dopo la firma del contratto di studio, vale a dire il 21 febbraio 1994. Essendo al corrente altresì del fatto che il ricorrente sarebbe rimasto in Italia e gli sarebbero occorsi vari giorni per recarsi in Mauritania, la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] era in grado di sapere che il ricorrente non avrebbe potuto presenziare alla perizia. Orbene, si può ritenere che la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di trovare un accordo con il perito affinché quest'ultimo non iniziasse la sua attività subito dopo la firma del contratto di studio, consentendo in tal modo al ricorrente di presenziare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], alla perizia.
40 Ne consegue che, anche se non è stato per questo dimostrato che la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso organizzare una parvenza di perizia o abbia voluto parteggiare per la [OSCURATO:PERSONA], nondimeno essa, non curando nell'organizzazione della perizia che il ricorrente avesse la possibilità di presenziare alla stessa, ha disatteso gli obblighi di buona amministrazione ad essa incombenti.
41 Tuttavia, il comportamento colposo così accertato non fa sorgere di per sé una responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] che conferisca al ricorrente un diritto al risarcimento dei danni da lui richiesto. Al riguardo il Tribunale ricorda che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] presuppone che il ricorrente provi non solo l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione considerata e il carattere effettivo del danno, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3211, punto 18, e 14 gennaio 1993, causa C-257/90, Italsolar/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9, punto 33; sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2941, punto 80). Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, punto 21; sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pag. II- 729, punto 55).
42 Orbene, dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che il primo aspetto del danno lamentato dal ricorrente deriva di per sé dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il saldo dell'appalto e che gli altri aspetti del danno lamentati dal ricorrente sono collegati del pari a questo mancato pagamento. Al riguardo il Tribunale osserva che l'influenza esercitata dal comportamento colposo, in precedenza rilevato, della delegazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non pagare il saldo dell'appalto è, al massimo, indiretta e incerta. Infatti, se è vero che, in mancanza di tale comportamento colposo della delegazione, il ricorrente avrebbe potuto presenziare alla perizia, tuttavia non è sicuro che il perito sarebbe giunto ad una conclusione diversa. Peraltro, il Tribunale rileva che né nelle memorie, né nella fase orale del procedimento il ricorrente ha contestato puntualmente il contenuto stesso degli accertamenti tecnici compiuti dal perito e le numerose difformità rispetto alle specificazioni tecniche dell'appalto da lui riscontrate, e che lo stesso ha rinunciato al progetto iniziale di far procedere ad una controperizia (v. supra, punto 15).
43 Per di più è tutt'altro che sicuro che, anche nel caso di una perizia favorevole al ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto il saldo dell'appalto. Al riguardo va ricordato che, a tenore della telecopia spedita il 21 aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto d'appalto non solo alla luce dei risultati della perizia relativa alle bombole della prima partita, ma anche con riguardo al ritardo verificatosi nella consegna delle bombole diverse da quelle della prima partita.
44 L'esistenza di un nesso sufficientemente diretto fra la gestione, da parte della delegazione della [OSCURATO:PERSONA], della pratica di cui trattasi e il mancato versamento del saldo dell'appalto è tanto più difficile da accertare in quanto la delegazione non è stata contattata per avere visione delle fatture e non è stata informata dal ricorrente che erano state esibite fatture alle competenti autorità della Mauritania. Ciò è stato confermato dalla convenuta in risposta ad un quesito del Tribunale all'udienza e non è stato contraddetto dal ricorrente. Inoltre, non è sicuro che siano state effettivamente presentate fatture alle autorità della Mauritania, poiché, in risposta ad un quesito del Tribunale su questo punto, il ricorrente si è limitato ad asserire di aver presentato fatture all'ente appaltante. Questa risposta, anziché dimostrare che la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del mancato versamento del saldo dell'appalto, solleva piuttosto dubbi sull'osservanza, da parte del ricorrente stesso, delle modalità di pagamento, in ispecie di quelle previste dall'art. 22 dell'estratto delle clausole generali e da talune particolari condizioni delle licitazioni private riguardanti gli appalti di forniture finanziati dal FES (parte B), che costituivano parte integrante dell'appalto.
45 Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, nel caso in cui una controversia contrattuale fra il titolare e l'ente appaltante di un appalto finanziato dal FES non sia stata risolta preventivamente, in via amichevole o mediante ricorso ad una conciliazione o ad un arbitrato, il titolare si trova nell'impossibilità di dimostrare che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] gli abbia causato un danno distinto da quello di cui ha titolo di reclamare il risarcimento nei confronti dell'ente appaltante, secondo i rimedi summenzionati (sentenza della Corte 19 settembre 1985, causa 33/82, Murri frères/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2759, punto 38; citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 58). Orbene, è pacifico che a tutt'oggi il ricorrente non ha messo in discussione, nelle appropriate sedi giurisdizionali, il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versargli il saldo dell'appalto.
46 Dato che non si è potuto accertare un nesso di causalità tra il comportamento della convenuta e il danno lamentato dal ricorrente, il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese di un procedimento causato dal proprio comportamento (v., mutatis mutandis, sentenza della Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 103, punti 30 e 31, e sentenza del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1343, punti 38 e 39).
48 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie il ricorrente è rimasto soccombente. Occorre tuttavia tener conto, ai fini della ripartizione delle spese, del comportamento della convenuta, la quale, avendo organizzato una perizia senza curare che il ricorrente potesse presenziare alla stessa, è venuta meno agli obblighi di buona amministrazione.
49 Alla luce di tali circostanze, non può biasimarsi il ricorrente per aver adito il Tribunale affinché si pronunciasse su tale comportamento, nonché sul danno eventualmente derivatone. Si deve prendere atto che il comportamento della convenuta ha favorito il sorgere della lite. Di conseguenza, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare tutte le spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà tutte le spese.