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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47940/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2018 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge processuale per mancata notifica del verbale di prescrizione dell'ispettorato del Lavoro in relazione al reato di cui all'art.4 comma 7, L.628/1961, modificato dall'art.28 D.Ivo 758/1994, risulta manifestamente infondato perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, posto che l'atto risulta ritualmente notificato alla ricorrente, come riportato dal giudice di prime cure, nelle forme della "compiuta giacenza" all'indirizzo dell'imputata; Rilevato che il secondo ed il terzo motivo, con cui lamenta difetto e illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, accertato presuntivamente, nonché all'assenza di un'omissione riconducibile alla sfera del ricorrente, risulta manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Nel caso in disamina, il giudice di merito ha ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza del dovere di esibire la documentazione a causa della notifica brevi manu della comunicazione del verbale di ispezione e del primo sollecito conseguente alla mancata ottemperanza, da cui è stata coerentemente dedotta la volontarietà dell'omissione, non essendo neppure addotti concreti elementi che comprovino il mancato ricevimento della missiva; Rilevato che il quarto motivo, con cui si lamenta l'errata applicazione della legge penale in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, non essendo stato richiesta nel precedente grado di giudizio; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2018 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge processuale per mancata notifica del verbale di prescrizione dell'ispettorato del Lavoro in relazione al reato di cui all'art.4 comma 7, L.628/1961, modificato dall'art.28 D.Ivo 758/1994, risulta manifestamente infondato perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, posto che l'atto risulta ritualmente notificato alla ricorrente, come riportato dal giudice di prime cure, nelle forme della "compiuta giacenza" all'indirizzo dell'imputata; Rilevato che il secondo ed il terzo motivo, con cui lamenta difetto e illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, accertato presuntivamente, nonché all'assenza di un'omissione riconducibile alla sfera del ricorrente, risulta manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Nel caso in disamina, il giudice di merito ha ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza del dovere di esibire la documentazione a causa della notifica brevi manu della comunicazione del verbale di ispezione e del primo sollecito conseguente alla mancata ottemperanza, da cui è stata coerentemente dedotta la volontarietà dell'omissione, non essendo neppure addotti concreti elementi che comprovino il mancato ricevimento della missiva; Rilevato che il quarto motivo, con cui si lamenta l'errata applicazione della legge penale in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, non essendo stato richiesta nel precedente grado di giudizio; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
Sentenza Cassazione n. 47940/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris