CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21423-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.T.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 94/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/02/2017 R.G.N. 2211/2016; Oggetto R.G.N. 21423/2017 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata conferma ta la pronunzia del Tribunale di Ravenna nella parte in cui aveva rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze ingiunzione nn. 11539 e 11541 emesse nel mese di settembre del 2013 dalla Direzione territoriale del lavoro di Ravenna per violazione dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla l. n. 73 del 2003, così come modificato dall’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, in ragione dell’impiego di tredici lavoratrici non risultanti da scritture private o da altra documentazione obbligatoria; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Ravenna (ora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro della sede di Ravenna) è rimasta intimata; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo - denunciando violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio- la ricorrente si duole che il giudice del gravame abbia desunto - in contrasto con gli esiti dell’istruttoria espletata in primo grado - il suo coinvolgimento nell’amministrazione della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, nonché la propria consapevolezza dell’assunzione irregolare di manodopera, sulla sola base dell’affermazione, resa in sede di sommarie informazioni, di aver ella proceduto all’assunzione del personale, sia pur unitamente agli altri soci; con il secondo motivo -denunciando violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - lamenta che il predetto giudice abbia accertato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati contestati sulla base delle sole risultanze delle sommarie informazioni assunte - peraltro inidone e a dimostrare la sussistenza del requisito della subordinazione -, in mancanza della loro ripetizione in contraddittorio tra le parti nel giudizio di merito. Ritenuto che: il ricorso è inammissibile; quanto al primo motivo, va evidenziato che «Ilcattivo esercizio del potere di apprezzament o delle prove non legalida parte del giudice di merito non d à luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazion e , non essendo inquadrabile nel paradigma dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all ’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processual i , abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenticarattere decisivo per il giudizi o ), né in quello del precedente n. 4, disposizion e che - per il tramite dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c. - d à rilievo unicamente all ’ anomalia motivazionale che si tramuta in violazion e di legge costituzionalmente rilevante» (co sì Cass. 26/09/2018, n. 23153);del resto, «il ricorsoper cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merit o dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltàdi controllo, sotto il profil o della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merit o , al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicitàdei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previstidalla legge. È invece inammissibile un motivo che denunc i la difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzion i della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, ris olvendos i , altrimenti, il motivo di ricorso in un ’ inammissibile istanza di revision e delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione»(cfr., sul punto, Cass. 4/07/2023, n. 18899 ; cfr., in termini analoghi, Cass. 4/07/2023, n. 18939 : «spettano al giudice di merito la selezione e valutazion e delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevanteo di enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni , non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di meritonel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame»); con riguardo al secondo motivo, va ribadito il principio - valevole anche nel caso di verbale formato nell’ambito dell’attività di vigilanza sul lavoro - che « il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria,quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamentevalutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori»(v., tra le altre, Cass. 21/12/2017, n. 30713; in precedenza, cfr. Cass. 6/09/2012, n. 14965); e, nel caso specifico, le risultanze del verbale sono state valutate unitamente ad altri elementi descritti - ma non riportati in ricorso - nella sentenza impugnata (cfr. il seguente passaggio: « Stabilito dunque che la mancata acquisizione della testimonianza non vanifica gli effetti delle dichiarazioni nel processo, va subito rilevato che per le persone di cui all’elenco per le quali la contestazione ha riguardato una pluralità di giornate di lavoro, gli appellanti non hanno sollevato questioni, così dovendosi concludere che per dette lavoratrici la fondatezza della contestazione sia provata. Diverso è il discorso per quelle persone che sarebbero state trovate in loco in quanto partecipanti alla selezione di nuovo personale … Ebbene di tale appuntamento a fini di selezione non vi è alcuna prova, e le persone cui la circostanza sarebbe da riferire in nulla agli ispettori sono risultate diverse nel comportamento delle altre, tanto che per tutte, esclusa la sola [OSCURATO:PERSONA] adibita ad altra mansione, è stata adottata la qualifica di “figurante di sala”. Tutto ciò sottrae credibilità alla negazione di stare lavorando di cui alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] …»); pertanto, la pronunzia impugnata si sottrae, anche sotto tale profilo,alle censure formulate in ricorso; nulla sulle spese, essendo la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Ravenna (ora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro della sede di Ravenna) rimasta intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previst