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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 29260/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2018, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 10 febbraio 2016 con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e quattro mesi di arresto ed euro 10.000,00 di multa per il reato di agevolazione dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, aggravato per l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti appartenenti ad altri soggetti.

2. La difesa del Sarmazanidis ha proposto ricorso per cassazione, censurando il diniego della rinnovazione istruttoria in appello e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché la motivazione della sentenza impugnata è basata su puntuali osservazioni ed è priva di errori di diritto in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello.

Attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, detta rinnovazione è infatti un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

Nel caso ora in esame, il giudice di appello, dopo un'attenta disamina dei dati probatori, ha ritenuto opportuno respingere l'istanza di rinnovazione, spiegando congruamente le ragioni in tal senso.

Di contro, le censure proposte dal ricorrente in proposito sono non consentite, generiche e manifestamente infondate, perché sono orientate verso un precluso riesame del merito, in quanto, non lasciando emergere effettive mancanze argomentative o illogicità, mirano a sollecitare un sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, che ha compiuto una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve affermarsi che l'analisi delle relative censure è superata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 in data 8 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1986, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

In considerazione della dichiarazione di incostituzionalità, infatti, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alle circostanze aggravanti dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e dell'esibizione di documenti falsi, aggravanti che devono essere escluse; conseguentemente, deve disporsi, inoltre, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Le doglianze sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze sono così assorbite.

Per il resto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze aggravanti dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e dell'esibizione di documenti falsi, che esclude.

Annulla inoltre la sentenza impugnata relativamente al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile il ricorso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2018, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 10 febbraio 2016 con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e quattro mesi di arresto ed euro 10.000,00 di multa per il reato di agevolazione dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, aggravato per l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti appartenenti ad altri soggetti. 2. La difesa del Sarmazanidis ha proposto ricorso per cassazione, censurando il diniego della rinnovazione istruttoria in appello e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché la motivazione della sentenza impugnata è basata su puntuali osservazioni ed è priva di errori di diritto in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello. Attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, detta rinnovazione è infatti un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Nel caso ora in esame, il giudice di appello, dopo un'attenta disamina dei dati probatori, ha ritenuto opportuno respingere l'istanza di rinnovazione, spiegando congruamente le ragioni in tal senso. Di contro, le censure proposte dal ricorrente in proposito sono non consentite, generiche e manifestamente infondate, perché sono orientate verso un precluso riesame del merito, in quanto, non lasciando emergere effettive mancanze argomentative o illogicità, mirano a sollecitare un sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, che ha compiuto una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve affermarsi che l'analisi delle relative censure è superata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 in data 8 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1986, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». In considerazione della dichiarazione di incostituzionalità, infatti, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alle circostanze aggravanti dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e dell'esibizione di documenti falsi, aggravanti che devono essere escluse; conseguentemente, deve disporsi, inoltre, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Le doglianze sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze sono così assorbite. Per il resto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze aggravanti dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e dell'esibizione di documenti falsi, che esclude. Annulla inoltre la sentenza impugnata relativamente al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso ne
Sentenza Cassazione n. 29260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris