CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl, 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv, con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n, 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 13/7/2022, pronun- ciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha confer- mato la sentenza con cui lo stesso, il 15/7/2019, all'esito di giudizio ordinario, in quello assorbita l'originaria contestazione ex art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada, era stato condannato alla pena di anni uno e meso sei di reclusione, così ridotta in virtù della concessa attenuante di cui all'art. 590bis co. 7 cod. peri., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, dal Tribunale di Potenza in quanto riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art.590 bis commi 2 e 7 cod. pen. "perché, mentre era alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con tasso di alcol nel sangue pari a 1,9 g/l, percorrendo via Mulino di Melfi in direzione della c.da Ferrone in senso di marcia opposto a quello consentito ed effettuando manovra di svolta a sinistra all'altezza dell'incrocio con la citata contrada senza la necessaria cautela, violando quindi le regole di ordinaria diligenza e quelle specifiche del codice della strada, andava a collidere con il veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. D3276PZ condotto da [OSCURATO:PERSONA], procedente ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada, facendolo sbalzare nel canale di raccolta delle acque costeggiante la via, cagionando al predetto conducente lesioni personali gravi consistite in multiple contusioni, trauma distrattivo di regione deltoidea sx e infrazione del capo omerale della clavicola sx, giudicate guaribili in 45 giorni" 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Buscicchio, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e inutilizzabi- lità degli atti relativi agli accertamenti del tasso alcolemico. Il ricorrente lamenta che l'accertamento del tasso alcolemico compiuto in oc- casione dell'incidente non rientrasse nel protocollo medico utilizzato per le cure, avendo l'imputato riportato soltanto un trauma cranico con escoriazioni e trauma contusivo della mano. Nessun esame per l'accertamento era necessario a parere dei medici, ma lo stesso rientra piuttosto negli atti di indagine della P.G. Sarebbe documentalmente provato che i prelievi furono effettuati dai sanitari su richiesta degli agenti di P.G. Pertanto, l'avvenuta violazione dell'art. 114 att. cod. proc. pen. avrebbe determinato la nullità di ordine generale a regime inter- medio, tempestivamente eccepita dalla difesa nell'udienza di discussione. Il consenso prestato dal Buscicchio -si sostiene- non è stato validamente espresso in quanto il modulo non appare sottoscritto dal soggetto che ha raccolto la manifestazione di volontà. Inoltre, non può considerarsi effettuato l'invito alla nomina del difensore da parte dei 6rabinieri con il verbale di e\lezione di domicilio e nomina del difensore, in quanto tale atto veniva compiuto alle ore 2:1,30, mentre il prelievo su richiesta della P.G. è stato fatto alle 19,30, orario di accettazione della richiesta di esami tossicologici da parte del laboratorio analisi dell'ospedale di Melfi. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto assolvere l'imputato. Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe affermato ~la penale responsabilità del Buscicchio senza un'attenta consi- derazione dell'intera vicenda. Si rileva che dalla ricostruzione dei fatti nessuna colpa sarebbe ascrivibile all'imputato il cui comportamento sarebbe esente da rilievi. Si sostiene che il Bu- scicchio stava raggiungendo la propria autocarrozzeria quando, nell'effettuare una svolta con l'indicatore di direzione azionato, veniva travolto dall'auto del Prota che sopraggiungeva a velocità altissima, rendendo inevitabile l'impatto. Il sinistro, pertanto, sarebbe ascrivibile esclusivamente alla condotta del Prota. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe violato alcuna regola generale , o specifica. In tal senso non potrebbe considerarsi valido il rilievo che il ricorrente si tro- vasse in stato di ebbrezza sia perché l'accertamento non è stato validamente com- piuto e sia perché dalle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- chele è emerso che lo stesso aveva bevuto del liquore da alcune bottiglie allor- quando, dopo l'incidente, era stato accompagnato all'autocarrozzeria. Sul punto si sostiene che i testi abbiano reso dichiarazioni coerenti tra di loro, al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello. Il motivo per cui l'imputato si trovasse lì, ovvero portare da mangiare ad al- cuni cagnolini, non potrebbe dirsi sconfessato dalle testimonianze rese dai_é/arabi- nieri intervenuti che certamente rivolgevano la loro attenzione ai feriti e non alla presenza di animali randagi. Con il terzo motivo si lamentano violazione dell'art. 62bis cod. pen. e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle ati:enuanti generiche, che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere concesse in considerazione della condotta tenuta dal Buscicchio che rimase in loco fino a quando non venne accompagnato al pronto soccorso. Con il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivaz onaie in relazione all'art. 133 cod. pen.Ci si duole dell'errata valutazione degli indici previsti dalla norma citata in tema di dosimetria della pena che, pertanto, nel caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, si chiede venga riquantificata. In primo luogo, si rileva che la decisione cli discostarsi dai minimi edittali per i precedenti penali non troverebbe conforto nel certificato del casellario giudiziaie. Ancora, errata apparirebbe la quantificazione del grado di colpa nella causa- zione dell'evento, in quanto le lesioni riportate dal Prota sono dovute al suo stile di guida e all'altissima velocità tenuta dallo stesso. Del resto, si evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] è un auto ben più grande rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e i danni sarebbero stati evitati o comunque limitati se il Prota avesse tenuto una velocità adeguata. Tali considerazioni sostenute dalla difesa in sede di conclusioni non sarebbe- roo state minimamente considerate dalla corte di appello. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conse- guenza di legge. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esarn;- nate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Un'analisi comparata dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del ricorso per cas- sazione del 28/11/2022, a firma del medesimo difensore, consente di evidenziare una quasi totale sovrapposizione, parola per parola, delle argomentazioni propo- ste. Sono state modificate solo le intestazioni dei paragrafi, ma il ricorso per Cas- sazione ripropone le medesime doglianze avanzate verso la sentenza di primo grado, come se la sentenza di secondo grado non esistesse. A riprova di ciò, il motivo di pag. 7 sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche vede il ricorrente rivolgere le sue richieste alla Corte di Appello e a pag. 8 del ricorso, si legge "con il presente atto si viene a chiedere alla'Ecc.ma Corte di Ap- pello". Ebbene, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni oià discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua generi- cità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicita- zioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecific:ità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA]- colo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la ge- nericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18(7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). I motivi sopra illustrati tendono, peraltro, a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato, tutte le tesi oggi riproposte. 3.1. Riguardo al primo motivo, il giudice ha dato conto del fatto che l'appun- tato dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il Buscicc:hio era stato avvi- sato oralmente (sulla possibilità che l'avviso venga dato oralmente cfr. la condivi- sibile Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976 - 01, in motivazione) della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento in cui i sanitari di turno erano stati richiesti dagli agenti operanti di sottoporlo ad esame aicolemico. Dell'avve- nuto avviso inoltre era stato dato atto nel verbale successivamente redatto in cui venivano riportate tutte le operazioni così come ricostruite dal teste, Può, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia cor- rettamente ritenuto raggiunta la prova dell'avviso dato oralmente. Irrilevante, inoltre, è la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato dovendosi rammentare che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da pari:e dell'interessato, poiché l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscri- zione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia" (Sez. 4, n. 5011 del 4/12/2018, dep. 1/2/2019, Rv. 274978 - 01). 3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo, del tutto generico e in fatto, volto a contestare l'affermazione di responsabilità perché non si confronta con la ricostruzione del sinistro operata dai giudici di merito che hanno dato atto della circostanza, non contestata, dell'avvenuto transito in senso di marcia vietato da parte del ricorrente. Sul punto la sentenza impugnata opera un corretto governo della giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, de- terminazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legitti- mità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza c:ausale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Peraltro, la condotta di guida del Prota è stata correttamente individuata, sin dal primo grado, come causa concorrente e non esclusiva nella produzione degli esiti lesivi riportati dal medesimo e tale valutazione ha fondato l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 590 bis co.7 cod. pen.. 3.3. Anche i motivi (il terzo e il quarto) sul trattamento sanzionatorio vanno respinti rilevandosi che in modo proporzionato alla vicenda giudiziale la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni alla base della dosimetria della pena,valoriz- zando la gravità del fatto e i precedenti gravanti sull'imputato.La Corte territoriale, con motivazione esaustiva, ha rilevato come non risul- tano allegati elementi di giudizio idonei a fondare il riconoscimento deile attenuanti generiche, che sono state escluse dal primo giudice anche alla luce dei numerosi precedenti penali iscritti a carico dell'imputato e che appaiono distoniche rispetto alla gravità della condotta di guida del Buscicc:hio, che, in stato di ebbrezza, per- correva contro mano il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro. I giudici del gravame del merito hanno anche evidenziato che la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, irrogata dal primo giudice, risulta pari al minimo edittale, in quanto la pena minima di anni 3 di reclusione, prevista dall'art. 590 bis co. 2 cod. pen., è stata di fatto ridotta della metà, ovvero nella misura massima, per effetto della riconosciuta attenuante del comma 7. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa