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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35937/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16564-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3450/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 30/11/2018; 58-rr udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rìc. 2019 n. 16564 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari , con sentenza n 685/16 ,sez 9 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di liquidazione 2010T000055000 per registro 2010, per la compravendita di un terreno agricolo essendo decaduto dai benefici fiscali per non avere nel triennio fornito la prova di essere iscritto nel registro dei coltivatori diretti Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia.

Il giudice di seconde cure , con sentenza 3450/2018,rigettava l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione contesta la decisione impugnata sostenendo l'avvenuta decadenza dal beneficio , avendo il contribuente depositato il certificato di iscrizione oltre il termine di decadenza di tre anni dalla registrazione del contratto.

Ritiene preliminarmente la Corte di precisare in via di fatto, sulla base delle risultanze in giudizio, quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha registrato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la compravendita di un terreno beneficiando delle agevolazioni della piccola proprietà contadina.

Successivamente, in data 21.5.13, il contribuente ha depositato il certificato di coltivatore diretto rilasciatogli il 21.12.12 dall'UPA di Bari.

Ciò chiarito, il motivo di ricorso appare fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione a più riprese di chiarire che "in tema di imposta di registro e con riguardo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1 -bis della tariffa, all.

A, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36) per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, entro il termine triennale ivi stabilito - che ha natura perentoria e decorre dalla data di stipulazione dell'atto notarile di un trasferimento - non solo deve essere acquisita la detta qualifica, ma deve anche essere prodotta all'ufficio la documentazione attestante il possesso del requisito, salvo che non si dimostri che il superamento del termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (Cass. 10 aprile 2003, n. 4957; negli stessi termini si è espressa Cass., 22 febbraio 2008, n. 4644).

Anche recentemente questa Corte ha ribadito il principio dianzi enunciato affermando che il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla

1. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria.(Cass 29293/18;Cass 17642/18;Cass15489/18) Nel caso di specie, avendo il contribuente ricevuto tempestivamente il certificato da parte dell'UPA di Bari avrebbe dovuto depositarlo nei termini all'Ufficiofinanziario.

Tale omissione comporta la perdita del beneficio.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Sussistendo le condizioni per la decisione di merito si rigetta il ricorso introduttivo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

Si dispone la compensazione delle spese per i giudizi di merito stante la peculiarità delle questioni.

PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo ; compensa le spese dei giudizi di merito.

Roma 16.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16564-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3450/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 30/11/2018; 58-rr udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rìc. 2019 n. 16564 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari , con sentenza n 685/16 ,sez 9 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di liquidazione 2010T000055000 per registro 2010, per la compravendita di un terreno agricolo essendo decaduto dai benefici fiscali per non avere nel triennio fornito la prova di essere iscritto nel registro dei coltivatori diretti Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia. Il giudice di seconde cure , con sentenza 3450/2018,rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Il contribuente non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione contesta la decisione impugnata sostenendo l'avvenuta decadenza dal beneficio , avendo il contribuente depositato il certificato di iscrizione oltre il termine di decadenza di tre anni dalla registrazione del contratto. Ritiene preliminarmente la Corte di precisare in via di fatto, sulla base delle risultanze in giudizio, quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha registrato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la compravendita di un terreno beneficiando delle agevolazioni della piccola proprietà contadina. Successivamente, in data 21.5.13, il contribuente ha depositato il certificato di coltivatore diretto rilasciatogli il 21.12.12 dall'UPA di Bari. Ciò chiarito, il motivo di ricorso appare fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione a più riprese di chiarire che "in tema di imposta di registro e con riguardo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1 -bis della tariffa, all. A, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36) per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, entro il termine triennale ivi stabilito - che ha natura perentoria e decorre dalla data di stipulazione dell'atto notarile di un trasferimento - non solo deve essere acquisita la detta qualifica, ma deve anche essere prodotta all'ufficio la documentazione attestante il possesso del requisito, salvo che non si dimostri che il superamento del termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (Cass. 10 aprile 2003, n. 4957; negli stessi termini si è espressa Cass., 22 febbraio 2008, n. 4644). Anche recentemente questa Corte ha ribadito il principio dianzi enunciato affermando che il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla 1. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria.(Cass 29293/18;Cass 17642/18;Cass15489/18) Nel caso di specie, avendo il contribuente ricevuto tempestivamente il certificato da parte dell'UPA di Bari avrebbe dovuto depositarlo nei termini all'Ufficiofinanziario. Tale omissione comporta la perdita del beneficio. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistendo le condizioni per la decisione di merito si rigetta il ricorso introduttivo. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Si dispone la compensazione delle spese per i giudizi di merito stante la peculiarità delle questioni. PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo ; compensa le spese dei giudizi di merito. Roma 16.6