CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pescara per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen., realizzato allacciando abusivamente alla rete idrica l'impianto di erogazione dell'acqua dell'appartamento abitato dall'imputato. Reato accertato in Pescara il 2 marzo 2017. Considerato che la difesa lamenta vizio di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato dell'abusivo allacciamento e alla sussistenza del fine di profitto. Rilevato che il ricorso invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Rilevato, in particolare che il ricorso non si confronta con la compiuta motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge (pag. 3) che l'allaccio abusivo riforniva di acqua «proprio l'appartamento assegnato all'imputato» e da lui «regolarmente abitato» sicché Carotenuto e il suo nucleo familiare ne usufruivano «consumando l'acqua senza pagarne il corrispettivo». Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore