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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 31462/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5603/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge in relazione all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. - e il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non sono manifestamente infondati in quanto le motivazioni della Corte di Appello si prestano a censure di manifesta illogicità siccome fondate su argomentazioni congetturali; Rilevato che la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione, prescrizione maturata il 12 gennaio 2024, decorsi sette anni e sei mesi dal 9 maggio 2016, cui vanno aggiunti 64 giorni per il rinvio del 23 marzo 2020 a causa della normativa emergenziale anticovid; Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, escluso che i motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5603/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge in relazione all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. - e il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non sono manifestamente infondati in quanto le motivazioni della Corte di Appello si prestano a censure di manifesta illogicità siccome fondate su argomentazioni congetturali; Rilevato che la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione, prescrizione maturata il 12 gennaio 2024, decorsi sette anni e sei mesi dal 9 maggio 2016, cui vanno aggiunti 64 giorni per il rinvio del 23 marzo 2020 a causa della normativa emergenziale anticovid; Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che i motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 31462/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris