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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33004/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 110, 56,

624. 625 c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624. 625 c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris