CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuta la manifesta infondatezza della prospettata riqualificazione del fatto, volta ad escludere la contestata truffa nei confronti del mediatore ma che è surrettiziamente diretta alla mutazione dell'oggetto dell'inganno e che pertanto sottende ad un mutamento del perimetro fattuale della vicenda, non consentito in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] ente