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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08187/2025

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nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11676/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , domici- liatain Roma, via Pasubio n. 1 1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Oggetto:appello generico –gravame devolutivo avversola sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Si- cilian. 6067 / 3 /20 20 , depositata il 6 . 11 .20 20 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6067/3/2020,depositata il 6 . 11 .20 20 , veniva dichiarato inammissi- bile l’appello propost o da ll’agente della riscossione avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Agrigento n. 379/1/2017,la quale aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] con- trola cartella di pagamento IVA 2012 .

Il giudice d’appello dichiar av a inammissibile il gravame per man- canzadi ogni motiv o di censura all e argomentazioni poste dal giudice diprimo grado a fondamento del decisum , essendosi l’appellante li- mitatoa opporre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine allaquestione della notifica di atti anteriori all’inizio del procedimento diriscossione.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motiv i , mentre la contri- buenteè rimasta intimata .

Considerato che: La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo di- verso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario.

N e deriva che, in di- fetto di costituzione della parte, dev’essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che deve avve- nire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova ri- gorosa (Cass. Sez.5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) .

Dal mo- mento che nel caso in esame la notifica è avvenuta presso il domici- liatario in primo grado,è nulla e ne dev’essere disposto il rinnovo; P.Q.M.

La Corte: dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei con- fronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11676/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , domici- liatain Roma, via Pasubio n. 1 1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Oggetto:appello generico –gravame devolutivo avversola sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Si- cilian. 6067 / 3 /20 20 , depositata il 6 . 11 .20 20 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6067/3/2020,depositata il 6 . 11 .20 20 , veniva dichiarato inammissi- bile l’appello propost o da ll’agente della riscossione avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Agrigento n. 379/1/2017,la quale aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] con- trola cartella di pagamento IVA 2012 . Il giudice d’appello dichiar av a inammissibile il gravame per man- canzadi ogni motiv o di censura all e argomentazioni poste dal giudice diprimo grado a fondamento del decisum , essendosi l’appellante li- mitatoa opporre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine allaquestione della notifica di atti anteriori all’inizio del procedimento diriscossione. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motiv i , mentre la contri- buenteè rimasta intimata . Considerato che: La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo di- verso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario. N e deriva che, in di- fetto di costituzione della parte, dev’essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che deve avve- nire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova ri- gorosa (Cass. Sez.5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) . Dal mo- mento che nel caso in esame la notifica è avvenuta presso il domici- liatario in primo grado,è nulla e ne dev’essere disposto il rinnovo; P.Q.M. La Corte: dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei con- fronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notific
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