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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15178/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come, sulla base delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sentito in merito, fosse emerso che le grida con ripetute espressioni offensive fossero state sentite dagli altri condomini e dai passanti senza che fosse necessario escutere in merito costoro; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello evidenziato come, sulla base del concreto fatto di reato contestato, non fossero ravvisabili elementi oggettivi e soggettivi tali da consentire un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come, sulla base delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sentito in merito, fosse emerso che le grida con ripetute espressioni offensive fossero state sentite dagli altri condomini e dai passanti senza che fosse necessario escutere in merito costoro; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello evidenziato come, sulla base del concreto fatto di reato contestato, non fossero ravvisabili elementi oggettivi e soggettivi tali da consentire un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 15178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris