CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso; ck, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in re- lazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui in data 5 luglio 2014 per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 4, 61, nn. 1, 4 e 5, cod. pen. (capo A) 588 cod. pen. (capo B). In ordine a tali addebiti il Nasri era condannato in primo grado ed era poi assolto in appello dal reato di omicidio di cui al capo B) e condannato al pagamento di una pena pecuniaria in ordine al reato di rissa di cui al capo B). La Corte barese, a fronte dell'istanza riparatoria, ha disatteso la richiesta, sul rilievo che il comportamento del Nasri che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte territoriale ha rilevato che il Nasri, sebbene non responsabile per l'omi- cidio, aveva partecipato ad una violenta contesa con cittadini curdi. Le lesioni al capo da lui procurate ad [OSCURATO:PERSONA] non avevano direttamente contribuito a determinarne la sua morte, ma il Nasri, in ragione del suo coinvolgimento della colluttazione era stato condannato per rissa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. per assenza di colpa grave. Si deduce che le predette dichiarazioni e il riconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], sebbene poste alla base della condanna per rissa, erano frammentarie e si riferivano ad un momento antecedente all'omicidio, al quale il Nasri non aveva partecipato e non era stato visto partecipare. La testimonianza del Mohammad era stata considerata dalla Corte di assise di appello contraddittoria e del tutto inaffidabile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione di plurime circostanze idonee ad escludere la responsabilità del Nasri sin dal momento di applicazione della misura cautelare. Si osserva che tutti i partecipanti alla rissa erano armati di bastoni, per cui pote- vano virtualmente essere tutti attinti da misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era stato sottoposto alla misura cautelare per aver cagionato l'omicidio, ma l'accertamento autoptico aveva immediatamente smentito tale rico- struzione, essendo emerso che la sola coltellata inferta al cuore aveva provocato l'evento letale, mentre le altre lesioni non avevano rivestito efficacia causale. Nella stessa notizia di reato si evidenziava che non erano emerse responsabilità in ordine ai partecipanti alla rissa. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a munirsi di un pezzo di legno per difendersi e nessuno lo aveva visto in possesso di un coltello, arma adoperata per l'omicidio. 3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'au- torità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria. Il convincimento dei giudici della riparazione è stato espresso nel provvedi- mento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costi- tuire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente so- stanzialmente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valuta- zione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subor- dinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di me- rito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che ri- velino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o rego- lamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito pe- nale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto au- tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine di- versi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rile- vante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giu- dizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giu- dice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la condotta dolosa ostativa del ricorrente, causalmente ri- levante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare, nel suo pieno coin- volgimento nella colluttazione tra afghani e curdi, armato di bastone, e, cioè, in un fatto accertato dal giudice di merito in modo chiaro ed inequivoco, essendosi perve- nuti in grado di appello all'assoluzione dal reato di omicidio in ordine al nesso causale tra il predetto antecedente e la morte di [OSCURATO:PERSONA] e alla conferma della condanna per il reato di rissa. La Corte barese ha logicamente evidenziato che il Nasri aveva creato la falsa apparenza della commissione dell'omicidio, essendo stato identificato dal teste Si- deeq [OSCURATO:PERSONA] come uno degli afghani in possesso di mazze di legno, che sta- vano colpendo il gruppo dei curdi nonché da [OSCURATO:PERSONA] come apparte- nente al gruppo dei cinque aggressori, che con un grosso bastone di legno, aveva colpito violentemente il soggetto curdo poi deceduto. Pertanto, correttamente il giudice della riparazione si è attenuto all'accertamento del giudice di merito, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 cit.), non può essere superato. Né sussiste sul punto nessuna contraddittorietà o lacuna della motivazione, risultando, al contrario, fuorviante la lettura di alcuni passaggi motivazionali della sentenza di merito e di alcune deposizioni testimoniali proposta dal ricorrente. Parimenti la motivazione resa dalla Corte territoriale è esaustiva e non manife- stamente illogica anche relativamente alla sussistenza del nesso causale tra condotta e adozione/mantenimento della misura cautelare, su cui si è soffermata espressa- mente.Il ricorrente si limita a prospettare censure in fatto e a richiamare passaggi della sentenza di assoluzione, senza confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese di costituzione sostenute in questo giudizio di legitti- mità dal Ministero