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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12199/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, confermava la confisca dell'autovettura a Mercedes, Classe B, acquistata usata nel 2017 per il prezzo di euro 14.000, nonché di una quota del fondo di investimento Eurozona team avente un controvalore di euro 1.098,98.

La Corte riteneva che il periodo di manifestazione della pericolosità andava dal 2010 al 201, estensibile fino al 2017, quando erano stati stati acquisiti i beni confiscati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che la motivazione era apparente in quanto, si era vincolato un bene acquistato nel 2017, quando la condizione di pericolosità era cessata; a ciò si si aggiungeva che sarebbe illegittima la valutazione della sproporzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmieri, Rv. 281990 - 01; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep.2020, Cammarata, Rv. 278328 - 0). 1.2.Nel caso in esame il vincolo veniva esteso a beni acquisiti fuori dal perimetro temporale nel quale si era manifestata la pericolosità, senza che, tuttavia, fosse stato dimostrato che la provvista utilizzata per l'acquisto fosse stata accumulata durante tale periodo.

La Corte di appello si limitava a rilevare che alla base del vincolo vi era un giudizio di sproporzione tra redditi leciti e disponibili, giudizio questo - al più - idoneo a giustificare una confisca allargata, ma non una confisca di prevenzione che attinge beni acquistati dopo il termine del periodo di manifestazione della pericolosità: per giustificare tale vincolo è invece necessario dimostrare che la provvista utilizzata per l'acquisto sia stata accumulata nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità.

Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte dì appello di Calabria in diversa composizione.

Si riafferma, quanto alla identificazione del giudice del rinvio, che in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla stessa sezione che ha adottato il provvedimento (ovvero, in mancanza, alla corte di appello più vicina), sia pur ìn diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione (Sez. 2, n. 3561 del 29/10/2020, dep.2021, Lombardo, Rv. 280239 - 01; Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511; § 15).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il giorno 14 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, confermava la confisca dell'autovettura a Mercedes, Classe B, acquistata usata nel 2017 per il prezzo di euro 14.000, nonché di una quota del fondo di investimento Eurozona team avente un controvalore di euro 1.098,98. La Corte riteneva che il periodo di manifestazione della pericolosità andava dal 2010 al 201, estensibile fino al 2017, quando erano stati stati acquisiti i beni confiscati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che la motivazione era apparente in quanto, si era vincolato un bene acquistato nel 2017, quando la condizione di pericolosità era cessata; a ciò si si aggiungeva che sarebbe illegittima la valutazione della sproporzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmieri, Rv. 281990 - 01; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep.2020, Cammarata, Rv. 278328 - 0). 1.2.Nel caso in esame il vincolo veniva esteso a beni acquisiti fuori dal perimetro temporale nel quale si era manifestata la pericolosità, senza che, tuttavia, fosse stato dimostrato che la provvista utilizzata per l'acquisto fosse stata accumulata durante tale periodo. La Corte di appello si limitava a rilevare che alla base del vincolo vi era un giudizio di sproporzione tra redditi leciti e disponibili, giudizio questo - al più - idoneo a giustificare una confisca allargata, ma non una confisca di prevenzione che attinge beni acquistati dopo il termine del periodo di manifestazione della pericolosità: per giustificare tale vincolo è invece necessario dimostrare che la provvista utilizzata per l'acquisto sia stata accumulata nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte dì appello di Calabria in diversa composizione. Si riafferma, quanto alla identificazione del giudice del rinvio, che in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla stessa sezione che ha adottato il provvedimento (ovvero, in mancanza, alla corte di appello più vicina), sia pur ìn diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione (Sez. 2, n. 3561 del 29/10/2020, dep.2021, Lombardo, Rv. 280239 - 01; Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511; § 15). P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il giorno 14 dic
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